Nel procedimento possessorio, qualora il Giudice abbia accolto l'istanza a tutela del possesso senza rimettere le parti dinanzi a sé per la trattazione della causa di merito, il provvedimento non è reclamabile ma ha natura di sentenza impugnabile con l'appello.

Tuttavia, qualora il Tribunale, invece di dichiarare inammissibile il reclamo proposto, lo esamini nel merito, il provvedimento avente natura di sentenza è ricorribile in Cassazione.

In tal caso, se il provvedimento impugnato è firmato solo dal Presidente del Tribunale, non indicato come relatore, la Corte deve dichiararne la nullità e rinviare il processo al Tribunale ( ora Corte d' Appello ) per la pronuncia sull' appello, se il reclamo sia convertibile in tale mezzo di gravame, mentre, in mancanza dei requisiti per la conversione, deve dichiarare inammissibile il rimedio esperito e cassare senza rinvio la decisione impugnata. Se, invece, il provvedimento impugnato è firmato dal Presidente e dal Giudice incaricato di redigere la motivazione, la Corte di Cassazione si limita a valutare se sussistano le condizioni per la conversione del reclamo in appello e, mentre è tenuta a decidere il ricorso qualora l'indagine dia risultati positivi, in caso contrario deve dichiarare inammissibile il reclamo e cassare senza rinvio la decisione impugnata.