Roma il
Oggetto:
Sentenza n. 11003 del 14 luglio 2003
DANNO BIOLOGICO DA MORTE
(Sezione Terza Civile - Presidente R.
Preden - Relatore L.F. Di Nanni)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giorno 6 dicembre 1992, N.G.,
alla guida di un'auto di proprietà di S. G., assicurata con la spa Unione
Subalpina, investì sulle strisce pedonali di Viale Caravaggio di Grosseto il
professor A.R., che le attraversava sotto il braccio della moglie L.B.. In
conseguenza dell'investimento, il R. riportò gravissime lesioni, per le
quali decedeva dopo ventinove giorni, e L.B. riportò lesioni personali con
postumi invalidanti.
L.B., A. e P. G., figli di A.,
con atto di citazione del 13 aprile 1994, hanno convenuto in giudizio
davanti al tribunale di Grosseto i G. e la loro Compagnia di assicurazione,
chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti.
Nel giudizio si è costituita la sola società assicuratrice, che ha dedotto
l'esistenza di un concorso di colpa delle parti offese e l'eccessività delle
richieste risarcitorie.
Il tribunale, accogliendo in
parte le domande, ha reso le seguenti decisioni: a) condannato i convenuti
in solido a risarcire il danno morale nella misura di lire 200 milioni in
favore di L.B. e di lire 100 milioni in favore di A. e P. G. ciascuno; b) ha
condannato i convenuti, sempre in solido, al pagamento in favore degli
attori, quali eredi di A. G., della somma di lire 50 milioni, a titolo di
risarcimento del danno biologico e morale "iure hereditario", ed al
pagamento della somma di oltre lire quattro milioni a titolo di rimborso
delle spese funerarie sostenute, oltre gli interessi legali dal giorno del
fatto; c) ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale
degli attori per la perdita, rispettivamente, del marito e del padre.
La decisione è stata impugnata
dalla Allianz Subalpina di Assicurazioni e Riassicurazioni (risultata dalla
fusione tra la spa Unione Subalpina e la spa Allianz Pace), la quale ha
dedotto che le liquidazioni contenute nella sentenza del tribunale erano
eccessive.
Gli appellati hanno proposto, a loro volta, impugnazione incidentale,
insistendo sulla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale.
La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 12 luglio 1999, ha rigettato
l'appello incidentale ed ha accolto in parte quello principale. Più
precisamente, ha ridotto l'importo del danno biologico e morale iure
hereditario a lire 10 milioni ed ha determinato nel quattro per cento
all'anno la misura degli interessi.
Per la cassazione della sentenza
L.B., A. e P. G. hanno proposto ricorso.
Resiste con controricorso la spa Allianz Subalpina.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso si
riferisce alla liquidazione del danno biologico e morale "iure hereditario".
Il motivo è fondato.
1. La Corte di Firenze,
accogliendo l'appello della Compagnia di assicurazione, ha liquidato il
danno biologico e morale "iure hereditario" in lire 10 milioni, applicando
il "criterio tabellare" per ventinove giorni di malattia. In particolare, la
Corte ha dichiarato che la somma determinata dal tribunale era
"spropositata", perché non poteva "sussistere un danno biologico e morale"
da morte, giacché con l'evento morte una persona cessa di esistere come
soggetto giuridico e non può quindi, proprio a causa dell'evento che la pone
nel nulla, acquisire diritti; il diritto risarcitorio può e deve essere
limitato al periodo di sopravvivenza.
I ricorrenti sostengono che la riduzione è ingiusta ed addebitano alla
sentenza impugnata l'errore di avere determinato il danno con riferimento
alla durata della malattia, senza tenere conto del peso straordinario del
danno morale maturato in 29 giorni di "straziante agonia" e della gravità
delle lesioni, che erano diffuse per tutto il corpo.
2. Il danno biologico e morale,
cosiddetto terminale, che è quello che la vittima di un sinistro subisce
nell'apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte, è un
danno nel quale i fattori della personalizzazione debbono valere in un grado
assai elevato e, per questa ragione, non può essere liquidato attraverso
l'applicazione di criteri contenuti in tabelle, che, per quanto dettagliate,
nella generalità dei casi, sono predisposte per la liquidazione del danno
biologico o delle invalidità temporanee o permanenti di soggetti che
sopravvivono all'evento dannoso.
Il danno terminale è differente da queste due ultime voci.
Nel danno biologico o da invalidità temporanea o permanente, fatta eccezione
delle invalidità permanenti assai gravi, infatti, la salute del danneggiato
tende a regredire o, almeno, a stabilizzarsi; in quello terminale, invece,
si assiste ad un danno che tende ad aggravarsi progressivamente. Questa
differenza deve essere tenuta nel dovuto conto, per non mettere nel nulla il
principio della personalizzazione del danno, che è l'elemento cardine della
valutazione del danno alla persona.
La sentenza impugnata non ha considerato alcun fattore di personalizzazione,
ponendosi rispetto al problema della liquidazione del danno biologico e
morale, subito direttamente dal danneggiato, e del quale gli eredi hanno
chiesto il risarcimento, alla stessa maniera di come ci si pone nella
liquidazione di un danno per un'invalidità temporanea della durata di 29
giorni, come si legge nella motivazione della decisione che è stata prima
riportata. Nella valutazione del danno, infatti, non compare alcun accenno
alla gravità delle lesioni ed all'intensità del dolore della vittima, delle
quali, invece, occorreva dare preciso conto, soprattutto nel momento in cui
era operata la riduzione di un importo di danno, già liquidato dal giudice
di primo grado in maniera che non si poteva definire senz'altra motivazione
"spropositata".
Il capo della decisione relativo alla liquidazione del danno biologico e
morale "iure hereditario", quindi, deve essere cassato con rinvio ed il
giudice del rinvio, esaminando l'appello della compagnia di assicurazione
sul punto, dovrà tenere conto dei necessari fattori di personalizzazione del
danno prima esposti.
Il secondo motivo del ricorso si
riferisce alla liquidazione degli interessi sulle somme liquidate.
1. La Corte di appello ha
dichiarato che il criterio del cumulo integrale della rivalutazione e degli
interessi legali dalla data del sinistro, adottato dal primo giudice, era
errato. Per evitare "duplicazioni risarcitorie", ha dichiarato che le somme
liquidate all'attualità dovevano essere aumentate nella misura dei quattro
per cento l'anno.
I ricorrenti sostengono che la pur necessaria correzione dell'errore del
primo giudice si è risolta in un'ingiusta e "rilevantissima" penalizzazione
delle parti offese.
Anche questo motivo è fondato.
2. Nel danno da fatto illecito
gli interessi non possono essere calcolati sulla somma liquidata per il
capitale, definitivamente rivalutata, perché, operando in questo modo, il
fattore tempo incide due volte: una, ai fini della rivalutazione della somma
capitale; una seconda volta, nella determinazione degli interessi legali.
Gli interessi legali debbono essere determinati, invece, con riferimento ai
singoli momenti (determinati in concreto), con riguardo ai quali la somma
equivalente al bene perduto s'incrementa nominalmente in base ad indici
prescelti di rivalutazione monetaria: Cassazione, Sezioni unite, 1712/95.
3. Al criterio indicato non sì è
uniformata la sentenza impugnata.
Anche questo capo della decisione, quindi, deve essere cassato con rinvio.
Il giudice del rinvio si atterrà ai criteri di liquidazione degli interessi
legali, già enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte prima richiamata.
Il terzo motivo si riferisce al
mancato riconoscimento del danno patrimoniale.
1. La Corte di appello ha escluso
che fosse provato che il professor A. G. contribuisse al mantenimento dei
figli, dichiarando che si doveva presumere il contrario, perché i figli
erano maggiorenni ed economicamente indipendenti, e la vedova percepiva una
pensione di reversibilità superiore al danno patrimoniale.
L.B., A. e P. G. addebitano alla decisione il doppio errore, di una
motivazione non corretta e dell'omessa valutazione di prove che sono
indicate nel ricorso.
Il motivo è fondato.
Ricorrono, infatti, entrambi gli errori denunciati.
2. In primo luogo, il fatto che i
figli della vittima fossero maggiorenni ed economicamente indipendenti è un
fatto che, di per sé, non è in contrasto con la possibilità che essi
ricevevano provvidenze aggiuntive ai loro redditi.
La sufficienza dei redditi di figlio può escludere l'obbligo giuridico di
incrementarlo da parte dei suoi genitori, ma non esclude il beneficio quando
i genitori vi provvedono durevolmente, prolungatamente e spontaneamente. La
perdita conseguente si risolve nel danno patrimoniale, corrispondente al
minor reddito per chi ne sia beneficato.
La domanda di risarcimento del danno proposta con l'appello incidentale dai
ricorrenti non poteva, dunque, essere rigettata con il solo richiamo ad una
presunzione, non precisa e non concordante nei termini espressi dalla
sentenza impugnata.
In secondo luogo, non è neppure corretto affermare che la vedova non aveva
subito danno dalla morte del marito, perché la pensione di reversibilità era
"presumibilmente maggiore della pensione che il marito a lei destinava",
come si legge nella sentenza impugnata.
Questo ragionamento, infatti, si fonda su una presunzione, nella quale i
caratteri della precisione e della concordanza sono affidati dalla decisione
alla mera affermazione, che ciò era vero, perché vero. Inoltre, non tiene in
alcun conto delle deposizioni testimoniali, riportate nel ricorso, dalle
quali si poteva ricavare l'importo elevato di quanto la vittima
dell'incidente versava per far fronte ai bisogni della moglie.
Dall'accoglimento del terzo motivo discende che il capo della decisione
relativo al rigetto dell'appello incidentale deve essere cassato con rinvio,
affinché la motivazione sul rigetto dell'impugnazione sia resa in maniera
corretta.
Conclusivamente, il ricorso deve
essere accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di
appello di Firenze in diversa composizione.
La determinazione delle spese di questo giudizio può essere devoluta al
giudice del rinvio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche
per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di
Firenze.