LA RISARCIBILITA' DEL DANNO MORALE AI CONGIUNTI
CASISTICA
"E’ legittima la liquidazione equitativa dei danni morali: tale liquidazione, tuttavia, deve comunque essere effettuata tenendo conto della gravità del reato e della entità del patema d’animo, e non può essere irrisoria o meramente simbolica.
E’ risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c. il danno ingiusto consistente nell’ impossibilità di ristabilire i rapporti sessuali con il coniuge per effetto delle gravi menomazioni subite da questi a seguito del coinvolgimento in un sinistro.
In caso di sopravvivenza, il danno morale deve essere risarcito solo alla vittima diretta dell’illecito e non anche ai suoi congiunti" (Cass. 21.05.96 n. 4671).
"Sono risarcibili i c.d. danni riflessi, cioè i danni subiti dai familiari di un soggetto coinvolto in un incidente strdale, allorchè sussista una correlazione impostata sui criteri della necessarietà, della adeguatezza o proporzionalità e della consecutività temporale: di tali danni deve essere data la prova in concreto, ricorrendo eventulamente anche al notorio e alle presunzioni" (Cass. 17.12.96 n. 8305).
"Sussiste- ma solo in relazione alle circostanze del caso concreto e deve comunque essere provato- il diritto al risarcimento del danno morale per i prossimi congiunti di soggetti che hanno subito gravi lesioni personali (tale diritto è stato escluso nel caso di specie nei riguardi del coniuge, in quanto la lamentata lesione della serenità familiare è stata ritenuta astrattamnete verosimile, ma in concreto non provata)" (Trib. Firenze 15.06.96).
Danno morale, danno consistente nell’impossibilità di rapporti sessuali con il coniuge per le menomazioni gravi subite a causa di un sinistro e c.d. danni riflessi: principalmente per tali aspetti della responsabilità civile le sentenze in rassegna si segnalano all’attenzione, pur senza innovare in alcun modo il panorama giurisprudenziale.
A) Il danno morale viene preso in considerazione riguardo essenzialmente all’an e al quomodo del suo risarcimento.
Dell’an si occupano sia Cass. 4671/96, sia la sentenza del Tribunale di Firenze 15.06.96: il raffronto tra le due pronunce è emblematico della contrapposizione tra giudici di legittimità e giudici di merito in ordine alla risarcibiltà del danno morale ai congiunti in caso di sopravvivenza della vittima dell’illecito.
Come è noto la Cassazione è pressochè univocamente contraria a tale risarcimento, ammettendola nei soli casi di decesso della "vittima primaria", nell’assunto -ribadito dalla decisione che qui si annota- che "in difetto di una norma specifica che individui i legittimati attivamente alla riparazione del danno ex art. 2059 c.c., deve ritenersi che il legislatore abbia ricollegato la titolarità di tale pretesa risarcitoria a quella dell’interese penalmente tutelato, sì che solo la persona offesa dal reato è legittimata a far valere la pretesa del risarcimento del pregiudizio morale subito per effetto del fatto-reato", con la sola eccezione, espressamente contemplata dell’omicidio del congiunto (tra le tanti conformi cfr. Cass. 16.12.88 n. 6854; Cass. 17.10.92 n. 11414).
I giudici di merito, invece, in più occasioni hanno riconosciuto ai congiunti il diritto al risarcimento del danno morale nel caso in cui la vittima dell’illecito, pur non essendo deceduta, sia tuttavia sopravvissuta in condizioni di gravissima menomazione; in altre parole, è la estrema gravità della lesione -benchè non letale- patita dal soggetto passivo, con il conseguente sconvolgimento degli equilibri affettivi e relazionali dei familiari, a giustificare, nelle prospettazioni di molti tribunali e di numerose corti d’appello, l’attribuzione a costoro di una somma a titolo di risarcimento di patemi e sofferenze che la sopravvivenza del loro congiunto non vale a lenire. In tal senso si è orientato anche il Tribunale di Firenze con la sentenza 15.06.96, in un caso nel quale la moglie di un soggetto coinvolto in un incidente stradale lamentava una "lesione della serenità familiare, quale diritto fondato sull’art. 29 cost." (su tale figura v. Trib. Milano 18.02.88; di recente, per l’esclusione di "un’autonoma figura di danno per il turbamento della serenità familiare", v. Trib. Trento 19.05.95 in Resp.Civ. e Prev., 1995, 787). Il Tribunale, riconosciuta- sia pure tra le righe- la risarcibilità del danno morale ai prossimi congiunti di soggetti che abbiano subito gravi lesioni personali, ha tuttavia escluso tale diritto nel caso di specie, per assoluta mancanza di elementi probatori posti dall’attrice a fondamento della propria domanda.
Tra le numerose sentenze di merito che hanno riconosciuto la legittimazione dei congiunti al risarcimento del danno morale in caso di sopravvivenza della vittima, v. Trib. Milano 13.05.82 (danni morali ai genitori per le gravissime lesioni riportate dal nascituro al momento del parto; analoga la fattispecie ed analoga la soluzione in Trib. Verona 15.10.90 in Resp.Civ. e Prev. 1990, 1039); Trib. Milano 18.06.90 in Foro It. 1990,I,3497; Trib. Verona 04.03.1991; Trib. Udine 13.05.91 in Foro It., 1992,I, 549; Trib. Genova 29.09.95; contra , in adesione al su menzionato orientamento della Suprema Corte, v. Trib. Vicenza 27.01.90, in Nuova giur. civ. comm., 1990, I, 734.
Del quomodo del risarcimento del danno morale si occupa invece Cass. 4671/96, affrontando la questione su un piano generale, prescindendo cioè dalla distinzione tra vittime primarie e vittime secondarie.
Danno morale che, secondo la Cassazione, ben può essere liquidato ricorrendo al criterio equitativo, ma nell’ esercizio del suo potere discrezionale il giudice non può sottrarsi alla necessita di "rispettare l’esigenza di una razionale correlazione tra entità oggettiva del danno, specie se reiterato nel tempo, ed equivalente pecuniario, in modo che questo, tenuto conto del potere d’acquisto della moneta, mantenga la sua connessione con l’entità e la natura del danno da risarcire e non rappresenti solo un simulacro o una parvenza di risarcimento" (v. da ultimo Cass. 28.11.96 n. 10606, conformi Cass. 18.12.87 n. 9430e Cass. 11.01.88 n. 23; v. anche Trib Camerino 17.02.90 per la specificazione degli elementi che devono essere tenuti presenti dal giudice nella formulazione del giudizio equitativo: non solo la gravità del reato, ma anche "l’entità dell’offesa arrecata,. l’età del soggetto leso, il rapporto di parentela e la sensibilità dell’avente diritto"; nello stesso senso Trib.- Piacenza 11.05.89). Sulla liquidazione equitativa può essere utile rammentare la differenza - ribadita in più occasioni dalla Cassazione- con la decisione della causa secondo equità: "il potere di emettere una decisione secondo equità, previsto dall’art. 114 c.p.c., si distingue dal potere di liquidare in via equitativa il danno a norma dell’art.1226 c.c., in quanto mentre il primo presuppone l’istanza delle parti ed importa la decisione della lite prescindendo dallo stesso diritto, il secondo autorizza, invece, il ricorso - anche d’ufficio - a criteri equitativi per supplire all’impossibilità della prova del danno risarcibile nel suo preciso ammontare" (Cass. 18.02.95 n. 1799). La liquidazione equitativa può investire solo il quantum (ed è esclusa, ad esempio, "quando le risultanze della causa offrono elementi per una precisa qualificazione del danno attraverso una consulenza tecnica": Cass. 27.12.95 n. 13114), mai l’an del risarcimento, il cui diritto deve essere comunque provato dalla parte (così da ultimo App. Roma 02.05.95). In ogni caso, "nella valutazione equitativa del danno, il giudice, pur godendo di discrezionalità, con possibilità di ricorrere a presunzioni e ad apprezzamenti di probabilità, è tenuto ad indicare, anche solo sommariamente, le ragioni del processo logico con cui ad essa è pervenuto, mostrando di avere tenuto presenti tutti i dati di fatto risultanti dall’espletata istruttoria" (Cass. 03.08.95).
B) Il danno consistente nell’impossibilità di ripristinare il menage familiare anche con riguardo alla vita sessuale della coppia a causa delle gravissime lesioni subite dal coniuge coinvolto in un sinistro stradale, viene riconosciuto da Cass. 4671/96: non si tratta certo di una novità, dopo il leading case rappresentato da Cass. 11.11.86 n. 6607 (per una qualificazione del danno in questione in termini di danno morale v. invece Trib. Genova 05.07.93, in un caso in cui è stato considerato "risarcibile il danno morale subito dal marito di una donna che a causa di un intervento chirurgico aveva perso la capacità di procreazione"; infine per considerazioni di carattere medico-legale).
C) Dei c.d. danni riflessi si occupa, infine, Cass. 8305/96 (per un precedente v. Cass. 07.01.91 n. 60), affermandone la risarcibilità purchè sia rispettato "il principio della conseguenzialità immediata e diretta previsto dal combinato disposto degli artt. 2056 e 1223 c.c. quale limite posto dal nostro ordinamento alla risarcibilità del danno" : La Suprema Corte qualifica come "danni solo apparentemente mediati" quelli subiti dai familiari della vittima primaria "in quanto l’evento lesivo tocca immediatamnete la famiglia intesa come formazione sociale interrelata, ove i singoli componenti realizzano la propria personalità e i cui diritti inviolabili sono costituzionalmente garantiti": non è ben chiaro, tuttavia, se la Corte abbia inteso riferirsi ai soli danni patrimoniali ex art. 2043 c.c. o anche ai danni ex art. 2059 c.c..