proc. N.384-04

TRIBUNALE  DI ROMA    SEZIONE  DISTACCATA  DI OSTIA

ORDINANZA

Il Giudice,

dott. Massimo Moriconi,

letti gli atti e le istanze delle parti,

osserva:

Il Tribunale (di Roma) della separazione disponeva in data 15.11.2000 che S. L. avrebbe potuto avere con sé i figli Andrea e Marco i fine settima alternati e uno o due volte nel corso della settimana a seconda che trascorressero o meno il fine settimana con il padre.

L’improvvisa e solo apparentemente motivata decisione di C. R. di trasferirsi in Sicilia lasciando Roma e la casa coniugale dove viveva dal 1989 risulta non adeguatamente ponderata ed adottata con la piena consapevolezza che è idonea a privare il marito della possibilità di frequentare i figli.

Ed invero la R. assumeva questa decisione, non maturata all’esito di una approfondita riflessione condotta insieme con il padre dei bambini, volta a ricercare altre e più appropriate soluzioni, ma di sua personalissima iniziativa, senza alcun fatto nuovo che la determinasse, in base a opinabili e labili considerazioni  comunque del tutto recessive di fronte al fondamentale primario interesse dei minori alla frequentazione del padre.

La R., adeguatamente alloggiata nella casa coniugale, non ha dimostrato in alcun modo di avere tentato, stante la giovane età dei figli, e l’intuitiva necessità ed utilità che gli stessi possano frequentare, seriamente e realmente, il padre, di soddisfare a Roma le sue esigenze che sembrano essere concentrate sostanzialmente sulla necessità di  lavorare (anche se contraddittoriamente la R. rifiuta un assegno di mantenimento per se stessa ed addirittura, oggi, che sia aumentato quello per i figli, dimostrando così in modo irrefutabile la totale assenza di necessità economica).

Afferma, con involontario tradimento della sua scarsa capacità di percepire la complessità della questione e della delicatezza degli interessi in gioco, di non avere più alcuna motivazione per rimanere a vivere a Roma  quando invece la motivazione dovrebbe essere di solare evidenza ed è che il trasferimento inopinatamente ed intempestivamente attuato priva (oltre che il padre) i figli (ai quali ben difficilmente, stanti le gravi conseguenze che ne derivano sulla frequentazione, si può ritenere sia stata gradita, come poco credibilmente afferma la resistente, tale decisione anche considerato l’ottimo rapporto che hanno con il padre) di godere della reciproca necessaria frequentazione.

Che proprio di ciò si tratti è difficile negarlo: ed infatti la negazione della disposta frequentazione del genitore non affidatario si può attuare in vari modi, da quello più rozzo e diretto della pura negatoria ad altro più raffinato ma altrettanto efficace.

Non può fare velo a quest’ultima realtà la circostanza che la resistente neghi che tale sia il suo intento, quando obiettivamente è reso evidente dalla sua condotta, le cui implicazioni peraltro non possono certo sfuggirle.

Come si può pensare che il padre possa realmente sobbarcarsi un onere, non straordinario ed eccezionale, ma routinario di viaggi e spostamenti non solo dispendiosi e presupponenti lunghi tempi accessori per preparativi e organizzazione, ma anche sgradevoli e non certo diretti a favorire la normalità della frequentazione (si pensi ad un viaggio in Sicilia per un pomeriggio con i figli !).

Cosa mai dovrebbe o potrebbe fare il padre una volta piombato in luogo che gli è del tutto estraneo e dove non conosce niente e nessuno ?

Come mai potrebbe fruire in condizioni rilassate e tranquille della presenza dei figli? E cosa potrebbe offrire agli stessi, avulsi da uno stabile e conosciuto quadro territoriale di riferimento ?

Non sfugge alla resistente la squallore e la tristezza di un pernottamento in albergo del padre con i suoi due figli ?

Non è necessario dilungarsi oltre in motivazioni del tutto logiche e ovvie, se non per sottolineare che  la R. (che non si è adoperata, come avrebbe dovuto, per ottenere la previa modifica delle condizioni della separazione nella parte qua) si è volontariamente sottratta all’obbligo di consentire al marito la frequentazione dei figli (non è un caso che sia richiesta l’autorizzazione del GT per l’iscrizione del minore sul passaporto; ciò proprio perché è riduttivo ed erroneo ritenere che la normale libertà di circolazione e di fissazione della residenza di un persona l’autorizzi, tout court, a trasferire ad libitum dove creda la residenza del figlio) cosicché va provveduto di conseguenza. 

P.Q.M

a scioglimento della riserva,

·             DICHIARA illegittima la condotta di C. M. F. R. e

·             ORDINA alla stessa di ripristinare, entro gg.15 dalla notifica del provvedimento, le condizioni quo ante che consentivano la frequentazione da parte del Lombardi dei figli, con riserva, in caso di violazione, di ulteriori provvedimenti;

·             FISSA, per l’audizione dei minori e per le valutazioni ed i provvedimenti del caso l’udienza del 16.12.2004 h.11.                      

FARE AVVISI ai difensori invia ordinaria ed  alla R. personalmente a mezzo PG, con facoltà di sub delega.

Ostia lì 8.11.2004                                            Il Giudice

                                                         dott.cons.Massimo Moriconi