REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA – SEDE DIST. DI OSTIA
Il giudice di pace dott. Franco Panzolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 91 R.G.A.C. 2003, vertente tra:
- D. C. S. elett.dom. in Roma via C. Colombo 179 presso l’avv. P. C., che la rappr.dif. giusta delega a margine dell’atto di citazione, - attrice -
e: NUOVA MAA Assicurazioni s.p.a., in pers.leg.rappr.p.t., elett.dom. in Roma via Cratilo di Atene 31 presso l’avv. D V. che la rappr.dif. giusta delega in calce all’atto di citazione, - convenuta –
- A. V. res.te in Roma via Nomentana 322, - convenuto contumace –
OGGETTO: Competenza per territorio del G.d.p. di Ostia. Risarcimento danni da circolazione veicoli.
CONCLUSIONI
Per l’attrice: dichiarata la responsabilità dei convenuti per il sinistro de quo, condannarli in solido al risarcimento in favore dell’attrice del danno materiale subito per la somma di € 2.134,80, con gli interessi legali dalla domanda; con vittoria delle spese di causa. Per la Nuova Maa Ass.ni: in via preliminare, dichiarare l’incompetenza per territorio del giudice adito, essendo invece competente il G.d.p. di Roma o in alternativa quello di Milano, con vittoria delle spese di causa; in via principale, respingere la domanda per carenza di legittimazione attiva e perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di causa; in via subordinata, limitare il risarcimento alla minor somma rivalutata ritenuta equa, con gli interessi dalla sentenza, con compensazione delle spese di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, D.C. S. conveniva in giudizio A. V. e la Nuova Maa s.p.a., rispettivamente proprietario/conducente e assicuratrice per la Rca della vettura Reanult Twingo tg. AB588JV, che in Roma il 28.02.02 urtava la vettura Y10 tg. AB811JK, di sua proprietà e da lei condotta, provocando danni al mezzo e lesioni personali, per il risarcimento dei primi chiedeva la condanna in solido dei convenuti e si riservava di agire con separato per il risarcimento dei danni da lesione. All’udienza del 15.01.03 si costituisce la Compagnia convenuta con deposito di comparsa ove eccepisce in via preliminare l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito; l’altro convenuto si rende contumace; parte attrice deposita documentazione, oltre al libretto di circolazione del veicolo di sua proprietà; le parti chiedono l’ammissione di prova per testi; il giudice respinge l’eccezione di incompetenza territoriale, con riserva di motivazione in sentenza sul merito, e dispone la comparizione personale delle parti, chiesta dalla Nuova Maa. All’udienza del 12.02 l’attrice deposita due fatture relative alle riparazioni eseguite sulla propria vettura e risponde all’interrogatorio libero; il giudice rinvia per l’interrogatorio libero del convenuto Atti V. e per l’escussione di un teste per parte sull’an. All’udienza del 7.04 depone il teste di parte attrice sig. P.P. P., mentre non si presentano né il teste della convenuta né il sig. A. All’udienza del 24.09, di rinvio dal 4.06 e 7.07 per lo stesso incombente, ancora non si presenta il teste citato dalla Nuova Maa. All’udienza del 12.11.03 (di rinvio dal 20.10 per lo stesso incombente) le parti precisano le conclusioni con deposito di note autorizzate e il giudice trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente formulata dalla Compagnia convenuta, occorre premettere che indubbiamente si verte in una fattispecie di competenza derogabile, in quanto al di fuori dei casi previsti dall’art. 28 c.p.c. Le ipotesi per le quali il giudice di pace di Ostia è territorialmente competente, oltre ovviamente ai casi in cui una delle parti convenute ha la residenza o il domicilio o la sede nel XIII Municipio di Roma ovvero il fatto si è verificato nello stesso ambito, sono: eccezione di incompetenza non proposta, nella comparsa di costituzione e risposta o alla prima udienza, da nessuna delle parti convenute; eccezione non proposta da almeno uno dei convenuti litisconsorti necessari; eccezione sollevata da tutti i litisconsorti necessari ma senza indicazione di tutti i profili per i quali sussiste l’incompetenza; eccezione formulata da tutti i litisconsorti necessari ma almeno una delle parti convenute ha domicilio o residenza o sede nel comune di Roma o il fatto si è verificato nello stesso comune. Nella prima ipotesi, cioè se nessuna delle parti convenute dimostra un interesse alla individuazione del giudice territorialmente competente, la causa rimane radicata a quello evocato dalla parte attrice e, pertanto, il giudice di pace di Ostia ritiene legittimamente, di avere comunque e sempre e su qualsiasi causa (purché competente per materia) in qualsiasi parte del territorio italiano competenza territoriale, al pari di tutti i giudici, non solo di pace, come qualora dinanzi alla Sezione distaccata del Tribunale di Roma si dovessero presentare parti comunque non collegate agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e non venisse sollevata eccezione di incompetenza territoriale: è noto infatti che il giudice non può, essendogli impedito dall’art. 38 comma 2 c.p.c., dichiarare d’ufficio la propria incompetenza per territorio se la stessa è derogabile, perché il solo convenuto è facoltizzato ad eccepirla.
Nel caso di specie, l’eccezione non è stata proposta da uno dei litisconsorti necessari, rimasto contumace, e risulta pacifico che uno dei convenuti ha residenza o domicilio nel comune di Roma (art. 18 c.p.c.) e che il sinistro de quo si è verificato nel comune di Roma (forum delicti, art. 20 c.p.c.). Nella previsione di appello alla presente sentenza da parte della eccipiente, allo scopo di consentire al giudice del gravame di corrispondere all’esigenza di fornire una motivazione puntuale e rispondente alle argomentazioni giuridiche del giudice di prime cure, evitando di definire pleonastica la giurisprudenza del Giudice di pace di Ostia, stante le sentenze tutte ben motivate e fondate sulla giurisprudenza della Suprema Corte da parte di tutti i giudici onorari di questa Sede, di seguito si espongono le motivazioni in fatto e in diritto, con le quali l’odierno giudicante respinge l’eccezione di incompetenza territoriale.
Se il litisconsorzio passivo è necessario, l’eccezione di incompetenza derogabile va proposta da tutti i convenuti; se è proposta soltanto da taluno di essi, non vale a sottrarre la causa al giudice adito, neppure se la deduzione viene accettata dall’attore (Cass. sez. III civ. 19.01.1987, n. 430 e 14.06.1986, n. 3959). Analoga regola vale per il caso in cui alcuno dei litisconsorti necessari sia contumace, restando inefficace l’eccezione dei convenuti comparsi (Cass. sez. III civ. 5.03.1988, n. 2307 e 9.02.1988, n. 1416 e 19.01.1987, n. 430). Unica voce contraria a tale unanime giurisprudenza è stata Cass. sez. II civ. 17.12.1991, n. 13594, ma successivamente la stessa Suprema Corte ha ribadito (Cass. sez. III civ. 17.01.1992, n. 525 e 7.02.1995, n. 1387 e 7.04.1995 n. 4058) che “in tema di competenza territoriale derogabile e con riguardo al caso di litisconsorzio necessario passivo, l’eccezione sollevata da uno soltanto dei convenuti resta priva di effetti nei confronti di tutti, ed anche nei confronti dello stesso convenuto che l’abbia sollevata, in ragione della incontestabilità della competenza ratione loci del giudice adito nei confronti del convenuto che non ha proposto l’eccezione, ancorché lo stesso sia rimasto contumace, attesa la natura dispositiva della predetta eccezione ed in conseguenza del carattere inscindibile della causa”.
Pertanto, per i suddetti motivi, il g.d.p. di Ostia respinge l’eccezione di incompetenza territoriale formulata solo dalla Compagnia convenuta.
Avendo inoltre rilevato che il sinistro de quo si è verificato nell’ambito del comune di Roma, anche se al di fuori del XIII Municipio, sussistono i seguenti motivi di reiezione anche sotto il profilo dell’art. 20 c.p.c.
Ostia è comune di Roma e foro di Roma: una sola identica competenza territoriale. La competenza territoriale di Ostia, sede distaccata del giudice di pace di Roma, coincide con quella dell’ufficio principale di Roma, nel senso che le cause nelle quali il convenuto risulta residente nel comune di Roma o per le quali l’obbligazione è sorta o deve eseguirsi nello stesso comune possono essere trattate indifferentemente dai giudici di pace di Roma o di Ostia. Ostia è un “quartiere” di Roma, territorio del comune di Roma, esattamente il XIII Municipio e, al pari degli altri 18, luogo e/o residenza o domicilio e/o sede di attività delle persone fisiche e giuridiche di Roma. Per “residenza” o “domicilio” o “sede” non può intendersi altro che il “comune”, non esiste alcun riferimento legale ad una circoscrizione comunale, sia dal punto di vista amministrativo (anagrafe, stato civile) che processuale (artt. 18, 19, 20, 165, 319, 414, 416, 543, 638 e 753 c.p.c.). Così non esiste il foro di Ostia, esiste solo il foro di Roma. La sede di Ostia è stata istituita con il D.M. 3.07.1992, uno dei ventisei emanati per la determinazione delle sedi degli uffici del giudice di pace nei distretti di Corte di appello. Questi decreti si riferiscono espressamente, quale fonte normativa, alla legge 21.11.1994 n. 374 sulla istituzione del nuovo magistrato onorario, che all’art. 2 comma 1 ha localizzato la sede degli uffici del giudice di pace “in tutti i capoluoghi dei mandamenti esistenti fino alla data di entrata in vigore della legge 1 febbraio 1989, n. 30”, prevedendo al successivo comma 2 “sedi distaccate dell’ufficio del giudice di pace in uno o più comuni del mandamento…” o ancora, come nel caso di Ostia, “in una o più circoscrizioni in cui siano ripartiti i comuni”. Il decreto relativo al distretto di Roma è l’unico che, all’art. 2, stabilisce sedi distaccate degli uffici del g.d.p. di Roma (Fiumicino e Ostia) e di Frosinone (Ferentino) e, tra le sedi distaccate, la sola che non è comune è appunto Ostia. Il D.M. ha istituito questa sede distaccata del g.d.p. di Roma “in” Ostia e non “per” Ostia, non ha cioè fissato una competenza bensì una ubicazione territoriale.
In base alle stesse norme, nelle “sedi distaccate” la funzione giurisdizionale viene destinata ad essere esercitata a fine necessariamente ausiliario, come tra l’altro chiaramente si desume dalla formulazione del preambolo del relativo D.M. 3.07.92: cioè con gli stessi limiti territoriali della prima di dette sedi, correttamente indicata in tal caso come “sede principale”. Ciò ferma restando la concorrenzialità, la unitarietà e la solidarietà dell’esercizio dell’attività giurisdizionale delle due sedi e così l’unicità dell’ “ufficio” e della sua coincidente competenza territoriale. Appare evidente che ove all’ “ufficio” contestualmente distaccato in detta seconda sede, volesse invece attribuirsi la possibilità di trattazione di affari afferenti un ambito territoriale distinto e diverso da quello della sede principale, non esisterebbe motivo né logico, né letterale di usare lo specifico termine di “sede distaccata” anziché quello puro e semplice di “sede”, utilizzato, come sopra detto, per indicare che in un certo ambito territoriale esiste un unico e solo luogo “deputato” all’esercizio della pertinente giurisdizione territoriale.
E’ del tutto pacifico che la dislocazione degli uffici del g.d.p. si inserisce nell’ambito delle circoscrizioni mandamentali pretorili per una precisa scelta del legislatore, in base alla quale la competenza è venuta a radicarsi sulla scorta dell’assetto previgente alla legge n. 30/1989 (abolitiva delle circoscrizioni mandamentali). Se ne deduce che la competenza territoriale del g.d.p., individuata in base alla circoscrizione mandamentale di riferimento, deve rapportarsi ai sensi dell’art. 2 della 374/1991 alla “vecchia” dislocazione mandamentale, ossia quella “esistente fino alla data di entrata in vigore della legge 1.02.1989, n. 30”. Ebbene, non essendo Ostia giammai stata circoscrizione mandamentale pretoriale, il suo ambito mandamentale di riferimento – in difetto di una norma di legge espressamente modificativa - contempla l’intero territorio comunale di Roma, rispetto al quale la XIII Circoscrizione (ora Municipio) è parte integrante, di talché la sede del g.d.p. di Ostia non può intendersi altro che un “alter ego” della sede del g.d.p. di Roma. Il rapporto tra la sede principale dell’Ufficio del g.d.p. di Roma e quella distaccata di Ostia è andato quindi a qualificarsi come “ripartizione di affari nell’ambito di un unico ufficio”, ritenuta in questa prospettiva Ostia una mera articolazione dell’ufficio di Roma, dislocata materialmente nella XIII Circoscrizione esclusivamente al fine di una distribuzione più razionale degli affari contenziosi, alleggerendo il carico della sede principale, e di favorire i cittadini residenti in una zona lontana dal centro urbano.
Con riferimento alla ripartizione interna delle preture, secondo giurisprudenza costante di Cassazione (cfr. 21.08.91 n. 8983, 5.06.92 n. 486, 27.10.92 n. 11652, 14.01.93 n. 397, 5.03.93 n. 2688, 20.10.94 n. 8552) e, su tutte, la ben nota sentenza a Sezioni Unite del 10.02.1994 n. 1374 (in Foro it. 1994, I, 1401, Giust.civ. 1994, I, 621, Giur.it. 1994, I, 1,684, Riv.dir.proc. 1994, 566) “i rapporti fra la pretura circondariale e le sue sezioni distaccate, ai fini della distribuzione sia delle cause civili che di quelle penali, non si pongono in termini di competenza territoriale, ma di organizzazione interna dell’unico ufficio”, principio confermato recentemente, sempre dalla Suprema Corte, con le sentenze 11.01.2000 n. 194, 3.04.2001 n. 4884, 14.06.2001 n. 8025.
L’insegnamento della S.C., nel senso che non esiste un problema di competenza territoriale, ma una semplice dislocazione o ripartizione organizzativa degli affari interni all’Ufficio principale, si è formato già con l’istituzione del Giudice conciliatore. Le Sezioni unite della Cassazione civile, chiamate a risolvere il contrasto giurisprudenziale, relativo all’esistenza o meno dell’incompetenza territoriale di un conciliatore rispetto ad altro della stessa città qualora il comune sia suddiviso in quartieri, borgate o frazioni, con sentenza 5.11.1996, n. 9630 hanno affermato che “La mera possibilità di ripartizione del territorio di un comune in diversi uffici di conciliazione ha scopo esclusivamente interno, rispondente a criteri organizzativi, e non dà luogo a distinte competenze territoriali, in quanto, non essendo riconoscibile alcuna personalità giuridica alla frazioni, ai quartieri, alle borgate… l’ente territoriale elementare al quale è rapportato l’ufficio del giudice conciliatore è il comune”. Nella motivazione in diritto le SS.UU. rilevano che “la giurisprudenza intervenuta dopo la legge di riforma delle preture circondariali n.30 dell’ 1 febbraio 1989, si è orientata nel riconoscere rilevanza esclusivamente interna della ripartizione degli uffici di conciliazione , rispondente a criteri organizzativi che non danno luogo a distinte competenze territoriali, perché le borgate, le frazioni o i quartieri non costituiscono delle entità autonome idonee a determinare mutamenti dell’ente territoriale indicato come sede del giudice conciliatore”; inoltre che “l’art. 44 della legge 21 novembre 1991, n. 374 ha soppresso gli uffici dei giudici conciliatori ed ha sostituito l’ufficio di conciliazione con quello del giudice di pace, stabilendo all’art. 39 una piena equiparazione, in tutte le disposizioni di legge, tra giudice conciliatore e giudice di pace”. E Ostia, sede del giudice di pace, è un quartiere di Roma, come già precisato.
Tutte le sopra citate pronunce confermano che le “sezioni distaccate” degli uffici giudiziari, alle quali sono equiparabili le c.d. “sedi distaccate” o “periodiche” (come a suo tempo definite, per le preture, dall’art. 9 R.D. 2789/23) costituiscono mere articolazioni interne, ovvero luoghi di esercizio delle funzioni di un unico “ufficio-organo” giudiziario di rispettivo riferimento, ma non costituiscono distinti ed autonomi “uffici” aventi ciascuno specifiche, distinte e vere “competenze territoriali”. Ciò pur se il relativo riparto del lavoro sia posto in riferimento ad unica specifica area territoriale e pur se la relativa sede sia corredata da proprio apparato burocratico-gestionale (servizi di cancelleria, ruolo, dirigente): sempre rimanendo collegati, intrinsecamente e solidalmente, i relativi “uffici” con quelli insediati nelle “sede principali” per lo svolgimento della stessa “funzione” nell’ambito di una unica e reale “competenza territoriale”.
In conclusione di quanto finora osservato, la sede del g.d.p. di Ostia, pur se dotata di una propria cancelleria e di un autonomo coordinatore, non concretizza una fattispecie di organo indipendente e separato dall’unico ufficio di Roma, bensì ne rappresenta un’articolazione territoriale senza alcuna delimitazione o diversità nella competenza giurisdizionale: a mente degli autorevoli insegnamenti della Suprema Corte, nel caso delle sedi del g.d.p. di Roma e di Ostia il termine “competenza territoriale” è usato in senso improprio, non comportando alcuna delimitazione della “misura della giurisdizione” dell’unico e solidale “ufficio” di riferimento di esse sedi.
Vero tutto quanto precede in difetto di una norma avente forza di legge, che intervenisse sull’assetto circondariale, rispetto al quale i mandamenti costituiscono pur sempre “frazioni”, ascrivendo una competenza alla XIII Circoscrizione distinta da quella del rimanente territorio comunale.
Non esiste una legge che circoscrive la competenza del G.d.p. di Ostia al XIII Municipio di Roma. Il D.M. 11 ottobre 2000 “Modificazioni dell’assetto territoriale di taluni uffici giudiziari”, con l’allegato 11 all’art. 11 sembrerebbe voler circoscrivere la competenza del g.d.p. di Ostia alla XIII Circoscrizione (ora Municipio) del comune di Roma e nel contempo sottrarla all’ufficio principale del g.d.p. di Roma, senza però riferirsi ad una legge che a ciò lo delegava. Ma il potere normativo di un provvedimento amministrativo del Governo trae forza di applicazione obbligatoria unicamente da una legge che glielo demanda o che lo delega ad attuare o regolamentare il dettato legislativo: è questo un principio inderogabile, sancito all’art. 77 comma 1 della Costituzione. A maggior ragione non si può cambiare una legge con un atto o provvedimento amministrativo privo di almeno pari forza precettiva. Il D.M. 11.10.2000, invece, per quanto riguarda la competenza territoriale del g.d.p. di Ostia e di Roma, ed esclusivamente per queste, è incorso in un doppio difetto: il primo, per non essere stato delegato da un provvedimento legislativo, il secondo, per aver modificato due leggi ordinarie, quali sono la normativa codicistica sulla competenza del giudice e il testo dell’Ordinamento giudiziario (R.D. 30.01.1941, n. 12 con annesse tabelle). Nel lungo e ben circostanziato preambolo detto decreto, salvo il riferimento ai DD.MM. 3.07.1992 attuativi della legge n. 374/92, proprio in virtù della necessità di una fonte normativa cita: la legge delega n. 254/97 e il relativo decreto legislativo n. 51/98 (specificatamente gli artt. 5 e 15) sulla istituzione del giudice unico di primo grado; la legge delega n. 155/99 e il relativo decreto legislativo n. 491/99 (specificatamente l’art. 6) per l’istituzione dei tribunali e la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino. Deve essere ben evidenziato che: a) per quel che attiene Ostia, il D.lgs. 491/99 non sposta affatto i confini del circondario, essendosi limitato il legislatore (art. 1 comma 8) ad istituire “nel” circondario del Tribunale di Roma “la sezione distaccata di Ostia, avente giurisdizione sul territorio della circoscrizione XIII del Comune di Roma”; b) nella stessa normativa non esiste il benché minimo accenno alla competenza territoriale del g.d.p. di Ostia e di Roma. Laddove, invece, il D.M. 11.10.2000 tratta di competenza territoriale si riferisce “correttamente” alle leggi, come la n. 237/2000 e la n. 73/1999, necessarie appunto per modificare la competenza del territorio di alcuni uffici giudiziari. Inoltre con l’art. 6 del D.lgs. 491/99 il Ministro della Giustizia è stato delegato a variare le tabelle allegate al R.D. n. 12/41 ed egli correttamente vi ha provveduto con il D.M. 11.10.2000. Ma, come già precisato, nessuna delega è stata fatta al Ministro per variare la competenza territoriale del g.d.p. Ostia. In proposito, anzi, il Ministro ha implicitamente ammesso di non essere a ciò delegato, ossia di non aver individuato una legge di autorizzazione, laddove al 19° capoverso del preambolo dichiara “Ritenuto che le citate soluzioni normative rappresentano una chiara scelta che conferma l’automaticità dell’adeguamento delle competenze territoriali degli uffici del giudice di pace alle mutate competenze territoriali dei tribunali…”
Purtroppo l’automaticità non può di per sé assurgere a norma di legge. Per modificare la competenza territoriale del g.d.p. di Ostia allo scopo di adeguarla a quella della sezione distaccata del tribunale di Roma, evento in ogni caso auspicabile per “evitare irragionevoli discrasie in tema di competenza sulle impugnazioni e di vigilanza sull’attività dei singoli uffici del giudice di pace” come conclude il surriportato 19° capoverso, ci vuole un provvedimento di legge. Il D.M. 11.10.2000 ha una portata meramente interpretativa e ricognitoria, né le soluzioni normative introdotte con il D.lgs. 491/99 fanno intendere o presumere, nel caso specifico di Ostia, una volontà diretta a mutare la circoscrizione circondariale, cui poter rapportare in “adeguamento automatico” una ridefinizione della competenza territoriale del g.d.p. di Ostia: de iure condito, il cambiamento non si vede approntato se non, ex novo, dallo stesso decreto ministeriale, peraltro inefficace poiché non delegato da un atto avente forza di legge, vigendo in materia
l’espressa riserva di cui all’art. 25 comma 1 della Costituzione. Nella fattispecie non è tuttavia tecnicamente possibile sollevare una eccezione di incostituzionalità, sempre limitatamente all’ufficio del g.d.p. di Ostia, proprio perché quel decreto non ha forza di legge ordinaria (sempre, giova ripeterlo, sul punto che qui interessa). Infatti, a mente dell’art. 134 comma 1 della Costituzione, solo le leggi e gli atti aventi forza di legge possono essere giudicati dalla Corte Costituzionale. La stessa Consulta, con sentenza n. 125 del 7-20 maggio 1976, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale di un decreto ministeriale sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, ha stabilito il principio che decreti e regolamenti, quali atti amministrativi, non sono assoggettabili al controllo di costituzionalità, ma al più diffuso controllo del giudice ordinario, che può disapplicarli se giudicati illegittimi, o del giudice amministrativo, che può annullarli. Principio conforme al dettato dell’art. 5 della legge 20.03.1865, n. 2248, all. E sul contenzioso amministrativo: “le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi”. In conclusione, dunque, il D.M. 11.10.2000, illegittimo in quanto viziato di eccesso di potere nella parte che dispone sulla competenza territoriale del g.d.p. di Ostia e di Roma, viene e verrà disatteso finché non interverrà uno specifico atto avente forza di legge.
Concludendo sull’eccezione proposta, anche sotto il profilo dell’art. 20 c.p.c. il giudice di pace di Ostia si dichiara competente per territorio alla decisione.
Nel merito, superata l’eccezione di mancanza di legittimazione attiva dell’attrice, con il deposito del libretto di circolazione della vettura a lei intestata, è risultata pienamente provata la esclusiva responsabilità del convenuto Atti V. nella produzione del sinistro de quo. Il teste sig. Piccione, l’unico escusso essendo quello della Nuova Maa resosi indisponibile, ha confermato in toto la dinamica del sinistro così come esposta in citazione avendo assistito allo svolgersi del fatto. Il teste ha riferito che la vettura del convenuto “subito dopo la curva ha iniziato a frenare e ha pattinato a ruote bloccate, andando ad urtare la Y10 (dell’attrice) che per ¾ era già dentro il parcheggio” e poi che al momento dell’urto “la vettura Y10 si trovava ferma”. E’ dunque palese la violazione dell’art. 141 c.d.s. in cui è incorso il convenuto, che per l’eccesso di velocità ha sbandato in curva con la sua vettura finendo la corsa contro un altra vettura che si trovava ferma. Nessun addebito invece può essere mosso all’attrice, che stava compiendo una manovra consentita, che aveva quasi ultimata e comunque stava ferma occupando di poco la strada. Il teste sig. Piccione ha anche accuratamente riferito sui danni riportati dalla Y10 dell’attrice, la quale ha depositato anche foto del mezzo danneggiato. L’attrice inoltre ha provato la spesa effettuata per le riparazioni con la produzione di due regolari fatture, ove l’elencazione dei danni è compatibile con la dinamica del sinistro. Pertanto l’importo ammesso a risarcimento è di € 2.134,00. Gli interessi competono nella misura legale dal fatto al soddisfo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 18 e 20 c.p.c., 141 c.d.s., 2054 e 2056 c.c., 115 co. 1 c.p.c.,
il Giudice di pace di Ostia, definitivamente pronunciando:
- dichiara la propria competenza per territorio,
- dichiara che la responsabilità del sinistro accaduto in Roma il 28.02.2002 è del convenuto A. V. e, per l’effetto, lo condanna in solido con la Nuova Maa Assicurazioni s.p.a., in pers.leg.rappr.p.t., al risarcimento dei danni in favore dell’attrice D.C. S. nella misura di € 2.134,00 con gli interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo;
- condanna altresì in solido gli stessi convenuti a corrispondere all’avv. P. C., antistatario dell’attrice, le spese del presente giudizio, che liquida in € 1.406,40 di cui 1.281,40 per competenze/onorari/spese gen. oltre Iva e Cpa come per legge.
Roma, 24 novembre 2003