A scioglimento della riserva che precede, formulata all’udienza del 9.10.08 nella causa N° 1949/08, letti gli atti e le istanze delle parti:

Considerato:

a) che l’attore ha proposto la principale azione risarcitoria ex art. 149/co. 6 D.L.vo 209/05 nei confronti della propria assicuratrice ….. chiedendo, nel contempo, la sola dichiarazione di responsabilità di M.F. evocato in giudizio quale proprietario dell’autovettura co-protagonista dell’incidente assicurata con la ….. delegante la predetta assicuratrice ai sensi del comma 3 dello stesso art. 149;

b) che la convenuta, costituitasi in contumacia del M., nell’opporsi all’accoglimento della domanda attrice come infondata, ha preliminarmente eccepito l’incompetenza per territorio di questo giudicante in riferimento al luogo di verificazione dell’incidente (Roma – G.R.A.), chiedendo altresì “l’applicazione” della spiegata riconvenzionale per l’accertamento delle lesioni subite dal conducente dell’autovettura del M.: tale M.R. non evocato in giudizio;

OSSERVA QUANTO APPRESSO:

1) In considerazione del disposto del comma 1 dell’art. 2 L. 374/91 la eccezione di incompetenza per territorio è palesemente infondata, ancor prima che per il mancato riferimento ai profili di competenza di cui agli artt. 18 e 19 C.P.C. (avendo l’attore fatto riferimento soltanto a quello dell’art. 20), per la impossibilità di considerare “autonoma” la Sede distaccata di Ostia del G.d.P. e perciò operativa con propria competenza territoriale distinta da quella della Sede principale dell’Ufficio del G.d.P. di Roma. Ciò inquantoché essa Sede ostiense non è mai stata sede di pretura mandamentale ed altresì non è stata -neppure- riguardata mai da alcun legittimo provvedimento che delimiti gli ambiti della mera ripartizione di affari tra essa Sede e quella principale dell’Ufficio del G.d.P. di Roma, di cui costituisce semplice articolazione distributiva a favore degli utenti, come è ben desumibile dal preambolo del D.M. 3.7.92 che ha istituito la Sede ostiense “in considerazione” -soltanto- “della particolare estensione del relativo territorio” -del XIII Municipio- “e della distanza di tale centro della città di Roma”: cioè con inessenzialità territoriale e per pura comodità a favore degli utenti del XIII Municipio onde consentirgli di adire “in loco” la giurisdizionalità della Sede “principale”.

2) Stante la escludente mancanza di previsione di partecipazione del soggetto reputato responsabile dell’incidente al giudizio ex art. 149/co. 6 N.C.A., l’evocazione di questo (proprietario dell’auto antagonista) nella presente causa assume valenza di azione svolta per connessione litisconsortile ex art. 103 C.P.C. e direttamente con azione ex artt. 2043 – 2054 C.C., al fine dichiaratamente limitato all’accertamento dell’“an debeatur”: azione che, nella fattispecie, resta insuscettibile di estensione all’accertamento del “quantum debeatur” anche senza che sia stata formulata dall’attore la riserva di proposizione di separato giudizio poiché la convenuta ha inammissibilmente svolto riconvenzionale di estensione della causa all’accertamento del “quantum” soltanto nei riguardi di M.R. (conducente dell’auto), che non è stato mai evocato nel presente giudizio ed in cui non è intervenuto neppure per il solo “an” che dovesse riguardarlo.

3) La domanda così proposta contro il M.F. risulta, però, opportunamente separabile dalla causa principale ex art. 149 N.C.A. al fine di evitare aggravi per problemi istruttori -già prospettatisi- e che ritarderebbero e renderebbero più gravoso il processo secondo le ipotesi di cui al comma 2 del predetto art. 103 C.P.C.

P.T.M.

e considerata anche ogni altra richiesta di istruzione e di merito, dispone come segue:

1) disattende la eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta;

2) dispone ai sensi del comma 2 dell’art. 103 C.P.C. la separazione della causa proposta da B.S. contro M.F., fissando all’attore -per la riassunzione di quest’ultima causa innanzi a sé- il termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza;

3) dichiara la inammissibilità della riconvenzionale proposta dalla ….. nei confronti di M.R., del quale -per l’effetto- non ammette la richiesta di interrogatorio formale richiesta da essa assicuratrice;

4) respinge la richiesta, avanzata dalla stessa assicuratrice, di ammissione di interrogatorio formale di P.D., poiché il medesimo non è parte nel giudizio e quindi non ha capacità confessoria;

5) respinge sia la richiesta attorea di interrogatorio formale del M.F. poiché inammissibile nel presente giudizio separato, come sopra disposto al capo n° 3, sia quella di interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta …… poiché incapace a riferire confessoriamente su fatti ai quali non ha partecipato e sui quali non può riferire come delegato dalla assicuratrice …...

6) ritenuta -anche per ogni residua questione- non ulteriormente istruibile la causa, fissa l’udienza del giorno 3 aprile 2009 ore 11.30 per ogni incombenza di cui al comma 1 dell’art. 321 C.P.C., con termine per eventuali note sino al giorno 20.3.09.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione di rito alle parti.

Roma,  17.12.2008