REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SEDE DISTACCATA DI OSTIA

Il Giudice di Pace Dr. Avv. Mario Marini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 1493 RACC 2007, ritenuta in decisione all’udienza del 21.5.2008                                                     TRA

L. S., elett/te dom/to in Roma - Via ….. presso Avv. ……. che lo rappresenta e difende in virtù di procura emarginata all’atto di opposizione                                                       -attore-

E

COMUNE DI ROMA, in persona del Commissario straordinario p.t., elett/te dom/to in Roma – Via del Tempio di Giove 21 presso Avv.ra Comunale, rappresentato e difeso dall’Avv. ….. giusta procura generale alle liti Not. Dott. Giancarlo Mazza rep. 3010 del 8.6.06                                                                                                                               -convenuto-

NONCHE’

EQUITALIA GERIT S.P.A. – Agente della riscossione per la Provincia di Roma, in persona del l.r.p.t., elett/te dom/ta in Roma – Via ….. presso Avv. ….. che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta               -convenuta-

- OGGETTO: opposizione ex art. 615 C.P.C.

- CONCLUSIONI: come appresso specificate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato a mezzo posta con richiesta in data 4.6.07 al Comune di Roma ed alla Gerit S.p.a., L. S. proponeva opposizione ex art. 615 C.P.C. avverso la cartella emessa per una serie di crediti del Comune di Roma derivanti da verbalizzazioni di infrazioni del C.d.S. verificatesi nell’arco di tempo tra il 22.1.96 ed il 30.6.96 e cartellizzati con cartella di pagamento esattoriale N° 0972001054459206300, di complessivi €uro 570,38 oltre accessori vari per ulteriore complessivi €uro 375,30 e così per complessivi €uro 945,68, notificata in data 8.2.2001: il tutto come indicato nel “dettaglio” di addebiti relativo al fasc/lo Gerit n° 0972007000163390 allegato a comunicazione racc.a.r. datata 13.4.07 con la quale la Gerit S.p.a. aveva comunicato al L. di aver iscritto, su un suo immobile in quel di Martano (LE), ipoteca di €uro 16.740 ai sensi dell’art. 77 D.P.R. 602/73 introdotto dall’art. 16 D.L.vo 46/99, per credito complessivamente iscritto a ruolo scaduto e non pagato per €uro 8.876,50 portato complessivamente dalla predetta cartella e da una serie di altre cartelle elencate nel sucitato “dettaglio”.

All’udienza di comparizione 4.10.07 risultava già costituitasi per la Gerit S.p.a. la Equitalia Gerit S.p.a. come subentrante alla S.p.a. Monte dei Paschi di Siena, presumibile emittente della cartella “de qua”, con comparsa così concludente: “Piaccia all’On. Sig. Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, preliminarmente dichiarare l’incompetenza territoriale del giudice adito nonché la nullità della domanda ai sensi dell’art. 164 c.p.c.; in subordine, dichiarare la carenza di giurisdizione del medesimo giudice in ordine alle censure tutte relative alla iscrizione di ipoteca nonché la propria incompetenza funzionale, per materia e valore; in via subordinata, dichiarare la tardività e l’improponibilità della domanda così come promossa; in via ancora più gradata dichiarare la carenza di legittimazione passiva della opposta e nel merito rigettare la domanda in quanto totalmente infondata in fatto e diritto.”

In assenza del Comune il Giudicante, visto l’art. 146/co. 4 C.P.C. e con riferimento a quanto voluto dall’art,. 163 nn. 3 e 4 C.P.C., disponeva ai sensi del comma 5 del predetto art. 164 la integrazione della domanda nei confronti della Gerit ed il rinnovo della citazione per l’udienza del 16.1.08 nei confronti dell’evocato Comune.

In quest’ultima udienza, ove l’opponente produceva atto di citazione in integrazione notificato con richiesta 7.11.07 a mezzo posta e con recapito in data 8.11.07 al Comune ed al difensore della Equitalia Gerit, risultava che il Comune si era ritualmente costituito in data 27.11.07 con comparsa (e fascicolo con documenti) munita di visto di deposito in cancelleria seppur non elencata nell’indice del fascicolo d’ufficio, con la quale concludeva per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dall’opponente poiché la iscrizione della ipoteca è atto proprio del concessionario ed estraneo ad esso Comune pur dandosi atto che il termine prescrizionale estintivo quinquennale, di cui l’opponente si era avvalso per proporre le proprie richieste, ricomincia a decorrere dalla notifica del titolo esecutivo (VAV od ord/za prefettizia) o della cartella.

All’udienza 21.5.08 nella quale la causa si riteneva in decisione le conclusioni delle parti risultavano quelle più sopra riportate.

La causa viene decisa come in dispositivo per i seguenti

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

- 1) A seguito della integrazione dell’atto di citazione risulta evidente che l’azione attorea è proposta ex art. 615/co. 1 C.P.C. sullo spunto fornitone dalla comunicazione di iscrizione dell’ipoteca che resta ben estranea all’oggetto immediato di essa azione non ponentesi come azione di accertamento negativo od altra azione bensì riferentesi al combinato disposto dell’art. 209 C.d.S. con quello dell’art. 28 L. 689/81 (Cass. 4891/06), con richiesta di dichiarazione -agli effetti dell’art. 2908 C.C.- di intervenuta estinzione prescrizionale quinquennale dei crediti, per sanzioni del C.d.S., di cui alla specificata cartella indicata nel “dettaglio” allegato alla comunicazione di iscrizione di ipoteca.

Ciò anche se di tre dei quattro verbali sanzionatori ivi indicati (del: 30.6.96 – 22.5.06 – 15.2.06) la prescrizione risulta interrotta per notifica 8.2.01 della relativa cartella, di cui è stata dimostrata rituale effettuazione tramite la produzione -da parte della Gerit Equitalia- dell’avviso di ricevimento del relativo plico racc/to, mentre per il verbale del 22.1.96 la prescrizione erasi già compiuta al momento di detta notifica. Infatti per le sanzioni dei tre predetti verbali nulla è intervenuto ad interrompere il decorso della prescrizione ricominciata a decorrere dall’8.2.01 e conclusasi prima dell’invito di pagamento contestuale alla sucitata comunicazione 13.4.07 di intervenuta iscrizione di ipoteca.

Secondo Cass. 4119/91 tale prescrizione è rilevabile anche d’ufficio (attesa la natura pubblicistica della L. 689/81 che non cessa -seppure depenalizzando- di realizzare uno scopo “latu senso” punitivo di determinate infrazioni) quale causa estintiva dell’illecito amministrativo, sicché il richiamo alla disciplina codificata, fatto dal sucitato art. 28, deve ritenersi limitato alla sola disciplina dell’interruzione della prescrizione e non anche a quella dell’art. 2938 C.C.

- 2°) L’opposizione in questione, quale motivo sopravvenuto alle notifiche dei titoli esecutivi costituiti dai verbali sanzionatori, è tempestiva e come tale risulta proposta prima dell’inizio dell’espropriazione, restando escluso il termine ed il rito di cui all’art. 22 L. 689/81: Cass. 25538/06; 4891/06; 14831/08.

- 3°) Il Giudice competente per materia a decidere sull’opposizione in questione, in mancanza di diverse indicazioni e ritenuto che i beni espropriabili si trovano nell’ambito territoriale della residenza del debitore “precettato”, è quello qui adito (Cass. 27195/07; 3081/07; 4891/06) così come lo sarebbe anche quello della Sede centrale dello stesso Ufficio del Giudice di Pace di Roma con il quale -infatti- non può intercorrere nulla di più di un mero rapporto di articolazione per eventuale riparto di affari, analogamente a quanto disposto per le sezioni distaccate del Tribunale ex art. 83ter disp. att. C.P.C.: Cass. 12700/05.

- 4°) Per le predette ragioni vengono superate tutte le eccezioni e deduzioni svolte sia da parte dell’opponente, relativamente alla validità della notifica della cartella “de qua” sia da parte della opposta resistente Gerit Equitalia, relativamente al difetto di giurisdizione in materia di “fermo” e di “ipoteca”: oggetti estranei a quello di causa e peraltro ormai da ricomprendersi nella giurisdizione del giudice ordinario: Cass. 14831/08. Ciò anche a poter prescindere dalla circostanza che la Equitalia –Gerit S.p.a. non ha fornito prova della sua legittimazione ad interessarsi di ipoteca iscritta dal “terzo” soggetto Gerit S.p.a.

            - 5°) La legittimazione processuale passiva compete, financo in via di litisconsorzio necessario, ad entrambi gli enti evocati in giudizio, specialmente quando si desume asserire -come nella fattispecie- anche o soltanto la sconoscenza dei titoli (VAV) per mancata loro notifica, (Cass. S.U. 15810/03; 15499/05; 21398/04; 24154/04): ciò in considerazione sia degli innegabili riflessi che l’eventuale accoglimento dell’opposizione all’esecuzione comporta nei rapporti con il Comune in relazione alla spettanza dell’aggio esattoriale dell’art. 17 D.L.vo 112/99, sia dell’implicito riconoscimento derivante dall’art. 39 di detto D.L.vo disponente che il concessionario deve chiamare in causa l’ente creditore se non vuole rispondere delle conseguenze delle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi.

- 6°) Entrambi gli Enti resistenti sono legittimamente percossi dalla richiesta risarcitoria attorea ai sensi dell’art. 96/co. 1 C.P.C.  Ciò atteso che il Comune ha resistito in giudizio declinando, seppur sostanziale creditore, ogni attinenza del suo credito con la prescrizione dello stesso ed altresì atteso che l’Equitalia anziché chiamare in giudizio il Comune, per tutelarsi nei suoi confronti  ex art. 39 del predetto D.L.vo, ha pervicacemente persistito, anche dopo la integrazione della domanda, nella difesa di una insostenibile posizione, pur nella facile consapevolezza della infondatezza della resistenza nella esperta coscienza di inopinabilità delle semplici regole sopraesposte, già ad iniziare dalla cartellizzazione di quanto consegnatole il 25.12.2000 anche per credito di VAV 22.1.96 prescrittosi per tardività della notifica 8.2.01 della relativa cartella in questione.

L’art. 96 si pone con carattere di specialità rispetto all’art. 2043 C.C., pur se la correlativa responsabilità rientra concettualmente nel genere della responsabilità per illeciti, in tale specialità sottraendosi alla concorsualità ed alla preclusione temporale, della risarcibilità dei danni ex art. 2043 C.C., disposta dall’art. 59 D.P.R. 602/73 anche se quest’ultima norma potesse intendersi ricompresa nel richiamo fatto da parte dell’art. 206 C.d.S. all’art. 27 L. 689/81: Cass. 15551/03; 16455/04.

All’accoglimento della domanda dei danni ex art. 96 C.P.C. da parte di questo giudice, funzionalmente competente a provvedere, non osta la omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno che non è costituito da lesione della posizione materiale dell’attore bensì dagli oneri di ogni genere che questo abbia dovuto affrontare per essere stato costretto a contrastare le pretese ingiustificate della controparte ed a subire -nella fattispecie- vari disagi, determinati pure dalla palese violazione dell’art. 10/co. 1 della L. 212/00 (“Statuto del contribuente”) dannosa -per Cass. 21513/06- a causa del comportamento, condannabile -ex art. 17 di detta norma- anche se tenuto da parte del concessionario della riscossione, tenuto in violazione anche dell’art. 2 del suo codice deontologico (D.M. 16.11.2000 approvato ai sensi dell’art. 8/co. 3 del D.L.vo 112/99) creando maggiori implicazioni per la estinzione del credito ipotecario.

Per quanto sopra osservato i danni ex art. 96 C.P.C. vengono determinati in via equitativa ex artt. 2056 / 1226 C.C. in misura di €uro 300.

            - 7°) Le spese di causa seguono la soccombenza escludendosi dalla notula attorea il solo onorario per redazione difese poiché non previste nel giudizio innanzi al Giudice di Pace.

P.T.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando, dichiara prescritti estintivamente ex art. 209 C.d.S. i crediti tutti cartellizzati per il Comune di Roma nella cartella n° 0972001054459206300 per tot. €uro 945,68; conseguentemente dichiara inefficace ad ogni effetto la stessa cartella; condanna il Comune di Roma in solido con la S.p.a. Equitalia a corrispondere all’opponente L. S. a titolo di danni ex art. 96 C.P.C. l’importo di €uro 300; condanna in solido gli stessi due enti opposti a rifondere al ricorrente e per esso al suo difensore antistatario Avv. … le spese di lite in misura di €uro 265 per onorari e di €uro 250 per diritti (oltre 12,50% art. 14 T.F. + 2% Cassa Avv. ed IVA di legge) nonché di €uro 60 per rimborsi non imponibili.

Roma 24.6.2008