REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA - SEDE DISTACCATA DI OSTIA
nelle cause civili iscritte ai nn° 3045/06 e 3052/06 (riunite sub il n° 3045/06), decise con dispositivo letto all’udienza del 24.9.2008, promossa da
B.M. elett/te dom/to in Roma – Via ………… c/o Avv. ……. che lo rappresenta e difende giusta delega emarginata al ricorso -ricorrente opponente-
COMUNE DI ROMA, rappr/to da delegato del Sindaco F.D. ….. dom/ta c/o Avv/ra Comunale - Via del Tempio di Giove 21 Roma come indicato in comparsa di costituzione e risposta -opposto resistente-
OGGETTO: ricorso ex art. 22/co. 1 L. 689/81 contro determinazioni dirigenziali ingiuntive (ex art. 18 stessa legge) del Comune di Roma II Dip/to per violazione dell’art. 12 D.L. 59/78 – L. 191/78 per omessa comunicazione, all’autorità locale di Pubblica Sicurezza, dell’uso di fabbricati per cessione in locazione o per qualunque altro titolo, entro 48 ore dalla consegna dei fabbricati stessi.
In data 19.10.2001 agenti della Guardia di Finanza, con due rispettive e separate verbalizzazioni ex art. 14/co. 1 L. 689/81, contestavano personalmente a B.M. di aver violato l’art. 12 D.L. 21.3.1978 n° 59 conv/to con mod. in L. 18.5.1978 n° 191 (depenalizzata a norma della L. 689/81 che prevede la pena pecuniaria da £ire 200.000 = €uro 103,29 a £. 3.000.000 = €uro 1.549,37) per aver ceduto in affitto dal mese di aprile 2001 e sino alla predetta data (19.10.01) l’unità immobiliare sita in Via ….. nonché altro immobile sito in P.za …… senza darne comunicazione all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.
Nel contesto di ciascuno dei predetti verbali il B. dichiarava di aver stipulato distinti regolari contratti di affitto con altrettanti differenti soggetti che ivi indicava, così asserendo che quanto concernente le persone indicate quali locatari nei predetti verbali si sarebbe dovuto indicare da parte di detti ultimi soggetti.
In data 6.11 e 16.11.01 il medesimo B. inviava memorie difensive ex art. 18 co. 1 L. 689/81 al Sindaco del Comune di Roma cui venivano recapitate il 14.12.01 (ossia oltre il termine di gg. 30 di cui alla predetta norma) affermando di non conoscere le persone menzionate quali locatari nei predetti verbali avendo egli locato a terze persone con contratti dei quali asseriva -ma non dimostrava- di aver provveduto ad adempiere alle norme di P.S. di cui alle superiori contestazioni.
In virtù degli stessi accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza il B. veniva poi tratto in giudizio N° 7277/02 R.G.N.R. innanzi al Tribunale Ordinario di Roma (Sez. Penale della Sez. Distaccata di Ostia) come imputato del delitto p. e p. dall’art. 12 comma 5° D.L.vo n° 286/98 – 81 cpv. poiché, “con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso nella qualità di affittuario degli appartamenti siti in Ostia nei suindicati indirizzi, nonché in altri, ed al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità di n° 27 cittadini extra-comunitari favoriva la presenza degli stessi nel territorio dello Stato, in violazione della norma del suddetto decreto ospitandoli nei suindicati appartamenti, per una somma variabile di £. 200.000 – 300.000, oltre ad una pari somma per i servizi senza tra l’altro rilasciare loro alcuna ricevuta di avvenuto pagamento”. Con sentenza resa dal predetto Tribunale all’udienza del 29.9.06 e depositata il 13.10.06 il B. veniva assolto ex art. 530 co. II C.P.P. per insussistenza del fatto, pur se accertatosi che egli aveva locato le unità immobiliari a cittadini extra-comunitari privi del regolare premesso di soggiorno.
In data 19.10.06 (d.t.p.) il Comune di Roma, tramite due distinti plichi postali vistati uno con timbro 20.10.06 e l’altro con timbro 25.10.06 dell’Ufficio postale di Lido di Roma (luogo di residenza del destinatario), inoltrava al B. notifiche di altrettante determinazioni dirigenziali emesse da competente Dirigente comunale, entrambe in data 16.10.2006 coi rispettivi nn° 38423 e 38451 (prot. 320620 e 320678), ciascuna ingiungente il pagamento -entro 30 gg.- della sanzione pecuniaria di €uro 207 oltre spese accessorie in €uro 23 per le violazioni contestate con i due predetti verbali 19.10.01 della Guardia di Finanza.
Con distinti ricorsi ex art. 22 L. 689/81 depositati il 16.11.06 il B., allegando copie di tutti i predetti atti e documenti, proponeva qui opposizione avverso ciascuna delle due predette ordinanze (indicate come emesse contemporaneamente ad altre 14 imprecisate ordinanze per altrettante infrazioni) chiedendo specificatamente per ciascuna delle due opposizioni di voler statuire quanto appresso: “In via preliminare accertare e dichiarare l’avvenuta estinzione dell’illecito per intervenuta prescrizione dello stesso nonché la tardività della notificazione dell’ordinanza impugnata; e per l’effetto, revocare la medesima Ordinanza di ingiunzione, nei confronti del sig. M.B. in quanto illegittima in fatto ed in diritto, con ogni conseguenziale provvedimento di legge, anche in ordine agli atti di accertamento ad essa antecedenti e susseguenti; con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimb. forf., IVA, CPA, da distrarsi al sottoscritto Avvocato procuratore antistatario. Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare la nullità/annullabilità ovvero inefficacia dell’ordinanza impugnata, ovvero in ogni caso l’illegittimità della stessa; e per l’effetto, revocare la medesima Ordinanza di ingiunzione, emessa nei confronti del sig. M.B. in quanto illegittima in fatto ed in diritto, con ogni consequenziale provvedimento di legge, anche in ordine agli atti di accertamento ad essa antecedenti e susseguenti; con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimb. forf., IVA, CPA, da distrarsi al sottoscritto Avvocato procuratore antistatario. In via subordinata: ove sia stata preventivamente disposta la riunione dei ricorsi pendenti innanzi l’intestato Ufficio, accertare e dichiarare che nel caso di specie ricorrono i presupposto per procedere con la continuazione ex art. 8 L. 689/1981; e per l’effetto, in applicazione del richiamato principio, irrogare un’unica sanzione per tutte le violazioni asseritamene commesse tenendo conto delle previste riduzioni, con ogni consequenziale provvedimento di legge, anche in ordine agli atti di accertamento ad essa antecedenti e susseguenti; con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimb. forf., IVA, CPA, da distrarsi al sottoscritto Avvocato procuratore antistatario.”
All’udienza 16.5.07 fissata ex art. 23 L. 689/81 per ciascuno dei due procedimenti assegnati a questo Giudicante, presente la difesa del ricorrente, nessuno compariva per il Comune di Roma che in data 10.5.07 aveva depositato in Cancelleria fascicolo con documenti e comparsa (sottoscritta dalla sola F.D. indicata in epigrafe e perciò unico difensore costituitosi) ma senza la autorizzazione, indefettibilmente necessaria ai sensi dell’art. 34/co. 4 dello Statuto capitolino in correlazione con il TUEL 267/00, da emettersi dal Capo dell’Avvocatura Comunale ai sensi dell’art. 3 D.G. 182/01 “Regolamento per l’esercizio dell’azione di promovimento del giudizio e resistenza alle liti”, cosicché il Giudice invitava ex art. 182 C.P.C. esso Ente a provvedersene per il prosieguo della causa. Nel seguito dell’istruzione veniva escusso, per disposizione ufficiosa, uno dei verbalizzanti gli atti di contestazione, dopo di che veniva dichiarata nella stessa udienza 27.3.08 l’inefficacia della costituzione del Comune che non aveva ottemperato all’invito surricordato. All’udienza 24.9.08, cui si perveniva per rinvio d’ufficio di quella precedentemente fissata al 30.6.08, disponevasi la riunione ex art. 247 co. 1 C.P.C. della opposizione iscritta al N° 3052/06 a quella iscritta al N° 3045/06 pendente anch’essa innanzi a questo giudicante e davasi lettura del dispositivo di cui alla presente sentenza per i seguenti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
- 1) La infondatezza della eccezione di illegittimità della contestazione della trasgressione della norma in questione risulta certa dalla stessa sentenza penale, invocata dal ricorrente, dalla lettura della quale appare indubbio, anche se (ex art. 654 C.P.P. e 207 delle sue disp/ni di att/ne) senza efficacia di giudicato nel presente procedimento avente ad oggetto ben diversi fatti materiali, che il B. aveva concesso in sublocazione gli immobili in questione.
Le affermazioni ivi contenute, costituenti presupposti della assoluzione ex art. 530/II C.P., escludono che l’imputato avesse commesso il fatto di aver tratto direttamente ingiusto profitto dalle sublocazioni di vari appartamenti a n° 27 cittadini extracomunitari, ma -per se stesse- risultano ammissive della cessione (in locazione od a qualunque altro titolo) dell’uso di fabbricati di cui il B. aveva l’obbligo -ex art. 12 L. 191/78- di comunicare all’autorità locale di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna di essi fabbricati, tutti i dati precisati in detta norma.
Nella stessa sentenza, in correlazione al capo di imputazione leggesi, tra l’altro: “Più precisamente gli immobili controllati erano stati concessi in locazione all’odierno imputato che li sublocava a cittadini extracomunitari, intestando il contratto ad uno straniero provvisto di permesso di soggiorno”: con ciò sillogisticamente affermandosi la simulazione della esistenza di un regolare rapporto di locazione che allontanasse il prevenuto proprio dal rischio di soccombere in un processo penale come quello concluso con detta sentenza.
Più appresso leggesi altresì: “Ora il fatto che l’imputato avesse sublocato le proprie unità immobiliari anche a cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno, non integra di per sé gli elementi costitutivi della fattispecie ascrittagli”: ciò sulla mera considerazione che gli appartamenti constavano di più stanze, con servizi, e gli occupanti in numero di quattro o sei- corrispondevano al B., da £. 500.000 a £. 800.000 quale canone, per ciascuna delle desumibili quattordici (tante quante le ordinanze ingiuntive) unità immobiliari oppure per ciascuna stanza: canone asseritamente -ma opinabilmente- ritenuto di misura non superiore ai valori del mercato immobiliare delle specificate zone (in relazione al periodo storico di riferimento dell’anno 2001), alcune delle quali peraltro erroneamente indicate come facenti parte della ben distante zona residenziale dell’Infernetto.
- 2) L’eccezione ex art. 28 L. 689/81 di prescrizione estintiva quinquennale del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni di cui alle ordinanze opposte è stata sollevata dal ricorrente con generico riferimento alla “commissione” della infrazione, senza -però- indicarne quella che a suo avviso sarebbe stata la data. In tal caso spetta al Giudice esaminare l’eccezione e stabilire in concreto ed autonomamente se l’eccezione in questione sia fondata in tutto od in parte, determinando il periodo colpito dalla prescrizione nonché la decorrenza di esso ed in tempi eventualmente diversi da quelli prospettati dalla parte: Cass. 16573/04. In virtù di tale principio ed in base a quanto specificamente osservato dalla S.C. con sent. 2/05, riportantesi alla ancor più esaustiva sent. 9211/92, l’illecito di cu i all’art. 12 L. 191/1978 non si consuma alla scadenza del termine di 48 ore dall’inizio del rapporto di locazione poiché è evidente che la fattispecie illecita permane a ledere concretamente la sfera giuridica riguardata da essa norma e costituita, come dalla sua intitolazione, dalla “tutela dell’interesse delle forze di polizia ad essere informate sull’identità delle persone che occupano i fabbricati, allo scopo di prevenire la consumazione di gravi reati”.
Nella stessa sent. 9211/92 leggesi che il predetto termine di 48 ore segna solo il momento in cui nasce a carico del diretto locatore o del sublocatore, cedente l’uso dei fabbricati, un obbligo di informazione che permane, comunque, in pendenza del rapporto, cosicché è permanente l’illecito omissivo di chi violi quell’obbligo sino a che il rapporto di locazione o di dazione in uso non cessi (Cass. 9310/92 – 2204/03 – 14633/01). Da tale momento inizia il decorso del termine, non solo per la riscossione della sanzione pecuniaria, ma anche del potere stesso di applicare la sanzione riconnessa dalla legge alla violazione accertata: Cass. 6967/97 – 4094/00.
La configurazione di illecito amministrativo permanente è stata mutuata dalla elaborazione che la dottrina penalistica ha dato alla figura del reato permanente, con applicabilità analogica del primo comma dell’art. 158 C.P.: tra le varie Cass. 5019/90; 204/85; 6183/83.
Però devesi tenere conto della circostanza che “l’interruzione della prescrizione delle infrazioni amministrative, commissive od omissive, di carattere permanente per cause diverse dalla materiale cessazione della condotta vietata, si verifica soltanto con la notificazione della ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione, essendo all’uopo irrilevante la mera contestazione del fatto, atteso che solo detta ordinanza, analogamente alla sentenza penale di primo grado rispetto al reato permanente vale ad enucleare come autonomo illecito la condotta anteriore alla sua emanazione”: Cass. 5334/88; 6183/83; 2237/04.
Nella fattispecie in esame sarebbe stato onere del ricorrente provare od almeno indicare da quale momento, eventualmente precedente a quelli ora indicati, sarebbe cessata la “permanenza” dell’infrazione e quindi si sarebbe intesa “commessa” l’infrazione nel senso inespresso dall’art. 28 L. 689/81: momento dal quale avrebbe avuto inizio la prescrizione quinquennale.
- 3) Considerata -“in dubio pro reo”- per entrambe le fattispecie di cui alle opposizioni riunite la sostanziale unitarietà e prosecuzione della violazione della norma in questione dal mese di aprile 2000, così come verbalizzato dalla Guardia di Finanza, si ritiene applicabile il disposto del comma 1 dell’art. 8 L. 689/81 con unificazione della sanzione e suo aumento nella misura di €uro 100: ciò in considerazione sia delle evidenti agiate condizioni economiche del ricorrente, desumibili dall’ammontare dei canoni derivatigli dai numerosi immobili menzionati dal giudice penale, nonché della gravità dell’omissione in relazione alle rilevanti finalità perseguite dalla norma violata; ferme restando -anch’esse unificatamente- le spese accessorie in €uro 23 indicate nelle ordinanze.
Per tutto quanto precede e non ricorrendo -per carente costituzione del Comune- le condizioni per l’attribuzione delle spese di causa a carico del ricorrente, è stata data lettura del seguente
DISPOSITIVO
P.T.M. il Giudice V° gli artt. 22 – 23 L. 689/81 respinge come infondati “in parte qua” i ricorsi per i quali è causa ma visto l’art. 6/co. 1 L. 689/81, ridetermina in €uro 307 la sanzione unitariamente applicata, oltre €uro 23 per spese di accertamento, di procedimento e di notificazione per i fatti di cui alle determinazioni dirigenziali ingiuntive emesse dal Comune di Roma II Dip. U.O. Contravvenzioni in data 16.10.06 con i NN° 38423 e 38451, fissando termine di giorni trenta dalla comunicazione del deposito della sentenza di cui al presente dispositivo per provvederne al pagamento; nulla per spese di causa.
Sentenza depositata il 13.11.2008