REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEDE DISTACCATA DI OSTIA
Il Giudice di Pace, Dr. Avv. Mario Marini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1855 RACC anno 2007 ritenuta in decisione all’udienza del 18.9.08 T R A
A. U., elett/te dom/ta in Roma – Via ……… presso Avv. ………….. che la rappresenta e difende giusta procura emarginata a comparsa di costituzione -attrice-
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- OGGETTO: osservanza di distanza dal confine.
- CONCLUSIONI: come appresso riportate.
Con processo verbale di domanda ex art. 316/co. 2 C.P.C. notificato in data 27.9.07 L.C., quale delegato di A.U. conveniva in giudizio A.M., M.T. e R.B., per ivi sentirli condannati al ripristino dello stato dei luoghi preesistente alla edificazione di un gazebo poiché edificato nella loro proprietà ma a distanza di circa 20 cm. dal muretto di confine con la limitrofa proprietà della A., sita in Via ……………… – Roma.
All’udienza di prima comparizione del 5.12.07 si costituivano i convenuti, con comparsa concludente come poi all’udienza del 18.9.08, mentre il C. depositava delega della sig.ra U.A. unitamente alla copia del suo documento d’identità e il Giudice concedeva termine ex art. 320 c.p.c. rinviando la causa all’udienza del 2.4.08.
All’udienza del 2.4.08 provvedeva a costituirsi U.A., direttamente e di persona, con comparsa di costituzione confutante le deduzioni e le richieste dei convenuti. Il Giudice, in considerazione delle eccezioni preliminari sollevate dai convenuti rinviava ex art. 187 C.P.C. la causa, con concessione di termine per deposito di note sino al 16.s.m., per conclusioni all’udienza del 18.9.08 ove le richieste delle parti risultavano così formulate:
- per l’attrice: richiedendosi il ripristino, chiesto in atto introduttivo, da disporre tramite rimozione del gazebo;
- per i convenuti: “Voglia l’Ill.mo Sig. Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria azione eccezione richiesta e difesa, dichiarare la propria incompetenza per materia e per valore a conoscere della presente controversia, per essere al riguardo competente il Tribunale Civile di Roma sede distaccata di Ostia Lido; rigettare la domanda attrice in quanto improponibile ed inammissibile per carenza di interesse e per carenza di legittimazione attiva del Sig. L.C.; rigettare la domanda attrice, per nullità e/o invalidità del processo verbale di domanda per violazione dell’art. 317/co. 1 c.p.c.; dichiarare tardiva e pertanto inammissibile la costituzione in giudizio in data 2.4.08; nel merito rigettare la domanda attrice per intervenuta prescrizione e comunque ed in ogni caso rigettare, integralmente, la stessa domanda in quanto inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto; ammettere se del caso, laddove l’Ill.mo Sig. Giudice lo ritenesse opportuno le richieste istruttorie avanzate al verbale di udienza del 2.4.08, che abbiansi qui trascritte e riportate, nonché C.T.U. tecnica; con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio.”
La causa viene decisa come in dispositivo per i seguenti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
- 1) Non merita accoglimento l’eccezione dei convenuti di nullità e/o di invalidità del processo e/o della verbalizzazione ex art. 316 C.P.C. per carenza di procura dell’attrice al C. a rappresentare l’attrice ai sensi dell’art. 317/co. 1 C.P.C. La esistenza di tale procura, evidentemente scritta in atto separato, è infatti attestata dallo stesso operato del Giudice verbalizzante ex art. 316 C.P.C. e non inficiabile se non tramite querela di falso poiché valida ex art. 2700 C.C.
La procura in questione, di mera rappresentanza (non “tecnico-defensionale”), consente alla parte, personalmente o tramite suo rappresentante ex art. 317 C.P.C., di fare incondizionatamente a meno dell’ufficio del patrocinatore sino alla correlativa concorrenza del valore della causa (€. 516,46) indicato nel comma 1 dell’art. 82 C.P.C. Superato tale limite la parte può fare a meno di difensore di cui all’art. 83 C.P.C. soltanto se autorizzata -come nella fattispecie in questione- con decreto che il giudice di pace ha emesso ai sensi del comma 2 del predetto art. 82 C.P.C. contestualmente alla verbalizzazione ex art. 316 C.P.C.
Non v’è motivo di ritenere che tale autorizzazione “a stare in giudizio di persona” possa far venir meno la facoltà della parte a farsi rappresentare da persona munita di mandato ex art. 317 C.P.C.
Nella fattispecie il mandato a rappresentare è stato esibito dal C. anche all’udienza di prima comparizione dopo la quale la rappresentata A.U. si è costituita di persona e con deposito di comparsa all’udienza del 2.4.08, così “estromettendo” per implicita revoca il suo rappresentante.
- 2) All’opposto della precedente merita accoglimento l’eccezione attorea di incompetenza per materia poiché è evidente che il “petitum” è la richiesta di disporre la rimozione della avversa costruzione sino a distanza di legge. In tal modo esso costituisce richiesta di tutela della proprietà o del possesso od azione di “nuova opera” e perciò si sottrae -a favore di quella del Tribunale ex art. 9/co. 1 C.P.C.- alla competenza di questo Giudicante, senza potersi confondere, come preteso dall’attrice, con quella di cui al comma 4/n° 1 dell’art. 7 C.P.C. limitata alla questione di distanza nel piantamento di alberi e di siepi, né con quella per apposizione di termini per rendere individuabili confini -già noti- mediante mere indicazioni “segnaletiche” del loro andamento che sia già certo senza occorrenda azione di accertamento di confini, riservata anch’essa alla competenza del Tribunale.
- 3) Chiudendosi definitivamente la presente fase di giudizio innanzi a questo Giudice deve disporsi sulle spese di causa che vanno poste a carico dell’evidente soccombente attrice, in misura determinata d’ufficio in difetto di rituale notula e tenuto conto del disposto della parte prima del comma 4 dell’art. 5 della vigente tariffa forense.
P.T.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando al solo fine di cui appresso, dichiara la propria incompetenza per materia a decidere sulle richieste attoree a fronte della competenza spettante nella materia “de qua” al Tribunale ordinario di Roma nella sede di sua pertinenza ed innanzi al quale rimette le parti per la riassunzione ex art. 50 C.P.C.; condanna l’attrice U.A. a rifondere in solido ai convenuti A.M., M.T., R.B. le spese tutte della presente fase della causa in €uro 680 per onorari, €uro 500 per diritti (oltre accessori tutti di legge e di tariffa forense) nonché di €uro 20 per rimborsi non imponibili.
Roma 3.11.2008