REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SEDE DISTACCATA DI OSTIA

Il Giudice di Pace Dr. Avv. Mario Marini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 273 RACC 2008, ritenuta in decisione all’udienza del 17.7.2008

TRA

T. S., elett/te dom/to in Roma – P. … presso Avv. … che lo rappresenta e difende per procura emarginata all’atto di citazione                                                                        -attore-

E

INA-ASSITALIA ASSICURAZIONI  S.P.A., in persona del l.r.p.t., nella qualità di impresa designata per il F.G.V.D.S. elett/te dom/ta in Roma – Via … presso Avv. ….. che la rappresenta e difende giusta procura in calce a copia notificata dell’atto di citazione

                                                                                                        -convenuta-

E

C. C. e P. L. I., elett/te dom/ti in Roma – Via … presso Avv. … che li rappresenta e difende giusta procura emarginata a comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale                                                         -convenuti ed agenti in riconvenzionale-

- OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.

-  CONCLUSIONI: come precisate all’udienza del 17.7.08.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 10.12.07, 12.12.07 e 13.12.07 il sig. T. S. notificava agli intestati convenuti l’atto di citazione relativo alla richiesta di risarcimento per quanto subìto nel sinistro del 24.4.07 in cui la propria moto Yamaha tg AS37678 era entrata in collisione, con l’autovettura -non assicurata- Nissan Micra di P.L. e condotta da C.C., riportando danni da risarcirgli per l’“equivalente” di €uro 1.800, oltre €uro 300 per spese di rottamazione e ratei di bollo non goduti, salva decurtazione a favore dell’INA della franchigia di €uro 500, oltre interessi e rivalutazione.

L’INA-Assitalia Ass/ni, nella evocata qualità di impresa designata dal F.G.V.S., si costituiva tempestivamente con comparsa nella quale eccepiva, in via preliminare, l’improponibilità dell’avversa domanda e contestava sia in fatto che in diritto, l’assunto attoreo, oltre alla quantificazione del danno materiale riportato dal veicolo attoreo nell’occorso, si riservava -altresì- di svolgere occorrenda domanda di rivalsa nei confronti degli altri due convenuti.

Questi ultimi si costituivano ritualmente, altresì eccependo in comparsa preliminarmente l’incompetenza territoriale nonché nel merito la fondatezza della domanda attorea sia relativamente all’“an debeatur” che al “quantum”; chiedevano, altresì, di poter citare l’Assitalia quale assicuratrice R.C.A. dell’attore per sentirli entrambi condannare a rifondergli solidalmente la spesa di €uro 1.316,48 preventivata per riparazione della Nissan, oltre fermo tecnico e interessi.

Il Giudice, a scioglimento di riserva, disponeva la precisazione delle conclusioni ex art. 187 C.P.C. stante la rilevanza delle eccezioni di incompetenza e di improponibilità.

All’udienza per ciò fissata al 17.7.08 le conclusioni risultavano precisate nei sensi rispettivamente sopraesposti da ciascuna delle parti.

La causa viene ad essere decisa come in dispositivo per i seguenti

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

- 1) Preliminarmente devesi esaminare e rigettare la eccezione di incompetenza per territorio di questo Giudicante, seppur ritualmente sollevata, poiché non esiste alcuna norma che deroghi legittimamente al presupposto della esistenza ed all’operatività di questa Sede come “distaccata” nel territorio di una circoscrizione comunale (ora “municipio”) facente parte di un unico Comune nel quale, in forza del disposto del comma 1 dell’art. 2 L. 374/91, può esistere una sola sede principale che per il Comune di Roma è quella sita in V. Teulada.

Ogni contraria osservazione, basata sull’assetto dirigenziale e/od amministrativo, di questa Sede distaccata è inidonea a superare una così recisa disposizione di legge. I problemi organizzativi derivanti dalla coesistenza di due coordinatori, uno per ciascuna delle due sedi (principale e distaccata), possono costituire oggetto di eventuali concordi determinazioni tra essi coordinatori ma, di certo, non consentono di superare il principio, “in claris non fit interpretatio” dettato dalla predetta norma, distorcendo in via di tormentata interpretazione, in vari e discordanti modi, la sua chiarezza istituzionale che trova conferma nel preambolo del D.M. 3.7.92 istitutivo di questa Sede. In esso, infatti, per illustrarne i motivi non viene fatto alcun accenno a criteri di “competenza territoriale” ma soltanto riferimento a motivazioni di mera comodità degli utenti “in considerazione della particolare estensione del relativo territorio e della distanza dalla XIII Circoscrizione della città di Roma”. Ciopertanto non può condividersi la tesi della natura “autonoma” della Sede ostiense del Giudice di Pace di Roma -richiamata dai convenuti C. / P.- sostenuta dalla Sezione distaccata in Ostia del Tribunale di Roma la quale, peraltro, appare carente di coerente competenza quando, consentendole di giudicare su appelli propostile senza che ne abbia la “attribuzione”, ché le è riservata -ex art. 48quater dell’Ordinamento Giudiziario- a quella pertinente gli “affari” del XIII Municipio, pronunzia sulle sentenze emesse da questa Sede distaccata del Giudice di Pace relativamente ad “affari” di altri municipi anziché provvedere ai sensi dell’art. 83ter disp. att. C.P.C..

- 2) Il chiaro disposto dell’art. 287 co. 1 D.L.vo 209/05, innovatore dell’abrogato art. 19 L. 990/69, dispone -tra l’altro- che l’azione per il risarcimento dei danni nel caso della presente fattispecie non può essere proposta se non previa richiesta risarcitoria da inviarsi a mezzo racc/ta anche alla CONSAP – F.G.V.S. oltreché alla impresa designata, alla quale soltanto, invece, è stata rivolta la predetta richiesta da parte dell’attore: cosicché ne consegue la improponibilità della sua azione risarcitoria.

- 3) Ai sensi dell’art. 189/co. 2 C.P.C. in correlazione al disposto dell’art. 272 C.P.C. nella presente fase di giudizio è consentito decidere -poiché è maturo- anche sulla richiesta dei convenuti P. e C. di autorizzazione a chiamare in causa in via riconvenzionale l’Assitalia quale assicuratrice della R.C.A. dell’auto del T..

La istanza in questione non merita accoglimento poiché risulta formulata in solido da parte dei due convenuti, immotivatamente e quindi inammissibilmente, tanto più che il preventivo 28.6.07 (Autocarrozzeria D’Angelo A.) di riparazione dell’auto Nissan non è indirizzata ad alcuno di essi convenuti, cosicché resta inindividuabile l’interesse che possa far individuare, necessariamente prima dell’autorizzazione a chiamare il terzo ex art. 103 C.P.C., quale sia il soggetto titolare dell’azione riconvenzionale. Da ciò consegue anche l’inconcedibilità dell’autorizzazione a chiamare in causa l’Assitalia S.p.a.: sia che si sia voluta richiedere ai sensi dell’art. 102 C.P.C., peraltro non ricorrendo l’ipotesi da esso prevista, sia che si sia voluta richiedere ai sensi dell’art. 103 C.P.C.

Peraltro non ricorrerebbe neppure il presupposto per la chiamata in intervento ex art. 106 C.P.C. poiché non si verte né in ipotesi di comunione (attiva o passiva) tra i convenuti e la predetta  assicuratrice,  né -ancor meno- in ipotesi  di  garanzia  propria  od  impropria  che  -ovviamente- non è pretendibile da parte dei primi nei confronti della seconda.

Né può trascurarsi di rilevare che la procura alla lite conferita al legale dei convenuti, ove si abilita il difensore ad “integrare” il giudizio nei confronti dei terzi, con uso di lemma che non ricomprende la proposizione di una azione “autonoma” come sarebbe quella nei confronti della predetta assicuratrice: cosicché anche sotto questo profilo la richiesta in questione risulta inammissibile: Cass. 1992/08.

            - 4) La stessa inindividuabilità soggettiva dell’interesse all’accertamento sull’“an debeatur” preclude ai convenuti l’accoglimento della richiesta sul “quantum debeatur” in relazione al quale -peraltro- non sarebbe più possibile alcuna C.T.U. stante la intervenuta rottamazione desumibile dalla richiesta di risarcimento precisata “per equivalente”: cosicché la causa non merita alcun proseguimento.

- 5) Le spese di causa possono essere compensate tra le contrapposte parti reciprocamente soccombenti T. S. e P. – C., mentre seguono la soccombenza dell’attore nei confronti della S.p.a. INA Assitalia n.q. in misura determinata d’ufficio per mancanza della rituale notula.

P.T.M.

Il  Giudice  adito, definitivamente pronunziando ex art. 189/co. 2 C.P.C.: dichiara improponibile l’azione proposta dall’attore T. S. nei confronti di tutti i convenuti; dichiara inammissibile per infondatezza la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti C. C. e P. L. I. nei confronti del predetto attore, nonché inammissibile la loro richiesta di autorizzazione a chiamare in causa la S.p.a. Assitalia; compensa le spese tutte di causa tra l’attore T. S. ed i convenuti C. C. e P. L. I.; condanna il predetto attore a rifondere alla INA-Assitalia S.p.a. n.q. evocata in atti le spese tutte di causa in misura di €uro 390 per onorari e di €uro 530 per diritti, oltre accessori tutti di legge e di tariffa forense.

Roma 23.10.2008