REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEDE DISTACCATA DI OSTIA
Il Giudice di Pace Dr. Mario Marini ha pronunciato la seguente
nella causa civile iscritta al n° 2246 RACC 2006, ritenuta in decisione all’udienza del 18.6.2008 TRA
I. S., elett/te dom/to in Roma – Via …………… presso Avv. …….. e Avv. ……. che lo rappresentano e difendono giusta procura emarginata all’atto introduttivo -attore-
COMUNE DI ROMA -convenuto contumace-
- OGGETTO: risarcimento danni.
- CONCLUSIONI: come appresso precisate all’udienza del 18.6.08.
Con atto di citazione recapitato al Comune di Roma ex art. 149 C.P.C. in data 23.3.06 per notifica richiesta il 22.3.06 in riassunzione di citazione (recapitata ex art. 149 C.P.C. in data 22.11.05 su richiesta del 18.11.05) l’attore in epigrafe conveniva in giudizio il Comune di Roma per sentir accogliere le conclusioni precisate da ultimo all’udienza del 18.6.08: “Accertare la responsabilità dell’evento lesivo in capo al Comune di Roma in persona del Sindaco pro-tempore e comunque chi per legge tenuto al risarcimento dei danni materiali subiti quantificato in €uro 2.030,55 o la diversa somma ritenuta di giustizia oltre interessi di mora dal sinistro all’effettivo soddisfo”.
Quanto precede in relazione all’incidente stradale verificatosi in Roma il giorno 9.7.01 alle ore 14 quando la moto Honda Foresight tg. ……. condotta dallo I. percorrendo V. Aurelia in Roma si rovesciava a terra subendo danni dell’importo di cui alle conclusioni che precedono.
In corso di istruttoria veniva escusso a teste uno dei verbalizzanti la relazione dell’incidente curata dalla polizia municipale, nonché il passeggero della moto il quale nel frattempo era stato risarcito di ogni danno subito alla persona ed alle cose da parte della assicuratrice della moto.
Il Comune evocato restava contumace per l’intero giudizio.
La causa viene ad essere decisa come in dispositivo per i seguenti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
- 1) Come rilevasi dalla narrativa dell’atto, premessa alla evocazione in giudizio, si chiede che la responsabilità del convenuto venga dichiarata in linea principale ex art. 2051 C.C. ed in subordine ex art. 2043 C.C.
- 2) Dalla deposizione testimoniale del trasportato risulta certo che la moto, procedendo a moderata andatura e dietro ad autovetture incolonnate nel traffico coprenti il tratto stradale che immediatamente lo precedeva ed in un tratto di curva destrorsa a visuale non libera, aveva slittato, poi scarrocciando per circa 13 metri su un tratto riasfaltato e riaperto al transito nella stessa mattinata: ciò in base a valutazione discrezionale dell’impresa appaltatrice e riferito come consuetudinariamente rispondente ad intervallo di tempo di circa un’ora dal termine dei lavori.
Sul terreno dell’incidente, nel tratto iniziale dei lavori, era presente una essudazione di tipo oleoso del manto di asfalto evidentemente non ancora riassorbita, come precisato dai due testi e come è ben visibile nelle foto corredanti la predetta relazione.
Vi è così ragionevole motivo di ritenere che l’attore, procedente incolonnato nel traffico intenso, a breve distanza dai veicoli che lo precedevano, e nonostante l’andatura ridotta (cfr. deposizione teste P.), non ebbe tempo di avvedersi dell’inizio del tratto di strada riasfaltato nel quale stava immettendosi e che, scoprendoglisi alla vista man mano che su di esso terminava il passaggio del veicolo precedente, veniva a costituire insidia imprevedibile e non evitabile prima dello slittamento della moto che concludevasi con il suo scarrocciamento e rovesciamento al suolo.
La responsabilità del fatto è attribuibile al Comune proprietario della strada e che nulla ha opposto all’accoglimento della domanda ex art. 2051 C.C., così non sottraendosi alla colpa di omessa custodia di area delle cui condizioni aveva avuto -peraltro- possibilità di verifica, come comprovato dallo stesso affidamento dei lavori evidentemente effettuato per rimediarne la precarietà. Di tale area l’Ente era, altresì, tornato in piena disponibilità con la riapertura al transito senza aver prima proceduto ai dovuti controlli di affidabile percorribilità: controlli necessitanti anche per la loro qualificazione al fine di computarne poi -ove rispondenti al contratto di appalto- il prezzo da corrispondere all’impresa: così incorrendo anche in responsabilità ex art. 2043 C.C.
- 3) I danni conseguiti alla moto dell’attore sono descritti, per quanto rilevabili all’esterno del veicolo, nella predetta relazione della polizia e sono meglio evidenziati nelle incontestate quattro foto prodotte dall’attore insieme all’incontestato e ragionevole preventivo di riparazioni-sostituzioni, redatto il 25.7.02 dalla ditta Centro Motori Prati, per complessivi €uro 1.692,13 al netto dell’IVA che non può essere riconosciuta in difetto di fatturazione.
Il predetto importo riconoscibile come rifusorio, ex artt. 2056 – 1226 C.C. deve essere integrato degli interessi legali dal dì del sinistro e sino al soddisfo.
- 4) Le spese di causa seguono la soccombenza e non essendo state notulizzate sono determinate d’ufficio.
P.T.M.
Il Giudice qui adito, definitivamente pronunziando, dichiara il Comune di Roma responsabile ex artt. 2043 – 2051 C.C. dell’evento per cui è causa e per l’effetto lo condanna a risarcire all’attore I. S. i danni subiti alla sua moto tg. ….. mediante corresponsione di €uro 1.692,13 oltre interessi legali dal 9.7.01; condanna -altresì- il medesimo convenuto a rifondere all’attore, corrispondendole al suo legale antistatario Avv. ……, le spese tutte di causa determinate in €uro 615 per onorari ed in €uro 700 per diritti (oltre accessori tutti di legge) nonché in €uro 100 per rimborsi non imponibili.
Roma 6.10.2008