REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEDE DISTACCATA DI OSTIA
Il Giudice di Pace Dr. Mario Marini ha pronunciato la seguente definitiva
nella causa civile iscritta al n° 1244 RACC 2008, ritenuta in decisione all’udienza del 9.7.2008
TRA
D’O. G., elett/te dom/to in Roma – Via …… presso Avv. ………. che lo rappresenta e difende giusta procura emarginata all’atto introduttivo
-attore opponente-
COMUNE DI ROMA, in persona del Commissario Straordinario Dr. Mario Morcone rappr/to da Avv. ……. dom/ta c/o Avv/ra Comunale in Roma – Via del Tempio di Giove 21 giusta procura in atti -convenuto opposto-
NONCHE’
EQUITALIA GERIT S.P.A. -convenuta opposta contumace-
- OGGETTO: opposizione ex art. 615/co. 1 C.P.C. avverso cartella di pagamento di sanzioni del C.d.S.
- CONCLUSIONI: come appresso precisate all’udienza del 9.7.08.
Con atto di citazione ritualmente notificato con recapito a mezzo posta in data 14.2.08 (al Comune) e 18.2.08 (alla Equitalia Gerit) D’O. G. conveniva qui in giudizio -ex art. 615/co. 1 C.P.C.- i due enti in epigrafe per sentire, previa sospensione di esecutorietà dell’opposta cartella di pagamento di sanzioni del C.d.S. ed accessori, accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all’Ill.mo Giudice di Pace adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, azione ed eccezione, previa sospensione dell’esecutività della cartella di pagamento de qua attesa la sussistenza di gravi motivi: 1- accertare e dichiarare l’estinzione del diritto di credito del Comune di Roma di cui alla cartella di pagamento opposta, attesa l’intervenuta sentenza del Giudice di Pace n. 370/05 (prodotta in atti) e per l’effetto, 2- annullare la cartella esattoriale n. 09720070238677652; 3- ordinare all’Amministrazione di provvedere allo sgravio della relativa somma; 4- condannare il Comune di Roma al risarcimento del danno in favore del Sig. G. D’O., nella misura esemplare che il Giudice riterrà di dover liquidare in via equitativa, per aver la P.A. consapevolmente richiesto il pagamento della suddetta somma malgrado il suo diritto di credito fosse oramai estinto. Con vittoria di spese, competenze, onorari e 12,50% spese generali ex art. 14 T.F., da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara sin d’ora antistatario.”
All’udienza di prima comparizione 9.7.08 la Equitalia Gerit non si costituiva e veniva dichiarata contumace mentre il Comune risultava costituito con comparsa depositata il giorno 7.7.08 e concludente per le ragioni, che qui di seguito si diranno infondate, come appresso: “In via pregiudiziale: ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune di Roma per i motivi esposti in comparsa. Nel merito rigettare le domande proposte nei suoi confronti poiché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Nella predetta udienza dichiaratasi la contumacia dell’altro ente convenuto e precisatosi, da parte della difesa dell’opponente, che la richiesta risarcitoria era stata proposta ai sensi dell’art. 96/co. 1 C.P.C. la causa, su richiesta della stessa difesa che riportavasi alle conclusioni dell’atto introduttivo, veniva ritenuta in decisione per essere -quindi- qui decisa come in dispositivo per i seguenti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Premesso che l’oggetto della iscrizione a ruolo nella opposta cartella di pagamento -notificata il 1.208- per complessivi €uro 227,64 è costituito da asserito credito del Comune di Roma (U.O. Contravvenzioni) per sanzioni del C.d.S., con relativi accessori, la domanda principale attorea merita accoglimento poiché:
- 1) E’ stato documentatamente provato che del verbale sanzionatorio, posto a base della cartellizzazione, questo stesso Giudicante dispose l’annullamento -ben un triennio fa- nel procedimento promosso ex art. 204bis C.d.S. col n° 1621/04 definito con la prodotta sentenza resa il 16.3.05 col n° 370/05 e notificata con recapito a mezzo posta in data 19.5.05 allo stesso Comune ivi convenuto, così che l’opponente invoca legittimamente il rispetto del “giudicato” per mancata impugnazione, mentre l’Ente -in comparsa 7.5.08- scrive di non esserne ancora a conoscenza: senza nemmeno peritarsi di verificarne la presenza nel fascicolo dell’opponente sin dalla iscrizione a ruolo della causa in data 28.5.08 e mantenendo ferma tale presa di posizione sino al termine del giudizio.
- 2) Da quanto precede consegue l’assoluta infondatezza dei frapposti motivi di resistenza all’accoglimento della opposizione, inquantoché rispettivamente:
a) l’unico creditore che aveva diritto, sin dall’origine, a chiedere l’esazione ex art. 206/co. 2 e 3 C.d.S. dell’asserito credito, mediante predisposizione -da parte propria- del ruolo e consegna diretta all’esattore (stante la intervenuta soppressione dell’Intendenza di finanza) era soltanto il Comune quale destinatario ex artt. 208/co. 1 C.d.S. e 393 Reg/to C.d.S. dei proventi delle sanzioni irrogate da propri dipendenti. Tra questi, peraltro, non è ravvisabile la categoria dei c.d. “ausiliari del traffico”, prestatori di lavoro “terzi” quali di aziende private di trasporto pubblico di persone: categoria alla quale appartiene l’accertatore del verbale poi fatto oggetto dell’annullamento di cui sopra al punto n. 1, perciò incidentalmente osservandosi la seria dubbiezza che il Comune possa -contrariamente a quanto disposto dal comma 2 del predetto art. 206 C.d.S.- legittimamente inserire nei propri ruoli i proventi frutto dell’attività sanzionatoria di detta categoria;
b) in virtù della predetta sentenza il Comune avrebbe dovuto chiedere all’esattore di cancellare dal ruolo esattoriale il credito per la sanzione che era stato illegittimamente iscritto a ruolo senza che il relativo verbale fosse divenuto titolo esecutivo stante la vittoriosa proposizione della opposizione di cui al predetto punto n. 1.
- 3) Il comportamento del Comune, che si stenta a credere che sconosca -per ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza- le predette norme elementari codificate, è rimasto -altresì- privo di ravvedimento nella presente sede ove “resiste” con indiscutibile colpa grave se non addirittura con mala fede e senza adoperarsi per lo sgravio cui, in comparsa, aveva assicurato che avrebbe provveduto in esito all’esame della “tesi” attorea che -invece-avrebbe già potuto verificare sol che avesse sfogliato il fascicolo di parte opponente.
Ciò costituisce resistenza temeraria comportante responsabilità aggravata ex art. 96 C.P.C.: (Cass. 9579/00) che conseguentemente merita l’accoglimento della correlativa richiesta di condanna risarcitoria, senza che occorra la deduzione e dimostrazione di specifici danni subiti dall’opponente, poiché non sono costituiti dalla lesione della propria posizione materiale ma dagli oneri e dai disagi di ogni genere e natura, che esso è stato costretto ad affrontare per contrastare l’ingiustificata iniziativa dell’azione esattoriale. La loro esistenza può essere desunta dalla ricorrente comune esperienza (Cass. 6796/03; 9057/03; S.U. 7583/04 “ex multis”) di sconvolgimento delle abitudini di vita e delle relazioni interpersonali, quotidianamente segnalate dagli organi di stampa che da tempo si occupano delle c.d. “cartelle pazze”: attentanti ai valori costituzionali della garanzia della salute e della proprietà privata (artt. 32 e 42 Costituzione).
Il risarcimento del danno non può essere soddisfatto con le spese di soccombenza nel giudizio, legittimamente poste a carico dell’Ente secondo tariffe che non riguardano rapporti tra la parte ed il suo difensore (Cass. 1592/94), ma deve essere compensato in modo ed in misura ulteriore che, in via equitativa ex artt. 2056 / 1226 C.C., sono applicabili anche all’ipotesi dannosa dell’art. 96 C.P.C. poiché rientrante concettualmente nel genere di quella dell’art. 2043 C.C. (Cass. 15551/03; 5734/04; 13455/04) A tali responsabilità la P.A. non può mai sottrarsi, ove la sua attività si svolga fuori dai limiti della norma primaria del “neminem laedere”, in considerazione dei principi di legalità e di buona amministrazione dettati dall’art. 97 Costituzione e del cui rispetto è debitrice -anche ex artt. 1176/co. 2 e 1218 C.C.- quando in forza di sentenza è tenuta “jure privatorum” ad astenersi da taluni comportamenti.
Tenuto conto che, sul piano pratico, l’azione qui proposta si sostanzia in un penoso rinnovo di difesa, già gravosamente sostenuta dal D’O. -con disturbante distoglimento dalle normali abitudini e relazioni sociali- avverso una pretesa ingiusta e quindi con una afflizione che va ad aggiungersi a quella precedentemente sostenuta, si ritiene equo determinare il danno in misura di €uro 400.
- 4) Stante la specifica competenza del Giudice di pace a conoscere delle vicende relative alle sanzioni del C.d.S. può accogliersi la richiesta di sospensione della riscossione ai sensi dell’art. 29/co. 1 D.L.vo 26.2.99 n. 46 (sul “Riordino della disciplina della riscossione mediante il ruolo a norma dell’art. 1 L. 28.9.1998 n. 337”) poiché è evidente che, nella fattispecie per cui è causa, ricorrono ben gravi motivi di violazione degli effetti della sentenza la cui esigenza di rispetto ex art. 282 C.P.C. scaturisce dalla sua stessa funzione anche ove non ne fosse fornita la prova del passaggio in giudicato ex art. 2909 C.C.
- 5) Le spese di causa seguono la soccombenza, in danno del solo Comune, quale unico soggetto sostanzialmente riguardato dalla presente sentenza: esse, in difetto di notula, sono determinate d’ufficio ed in base al cumulo dei valori che costituiscono l’oggetto.
P.T.M.
Il Giudice qui adito, definitivamente pronunziando, dichiara la infondatezza di ogni pretesa creditoria di cui alla iscrizione nel ruolo della cartella di pagamento n° 09720070238677652 emessa dalla GERIT S.p.a. per crediti, del Comune di Roma, insussistenti per il pregresso giudicato di cui in parte motiva; correlativamente annulla come illegittima la cartella in questione, perciò disponendo la cessazione di ogni effetto della stessa; in forza dell’art. 29/co. 1 D.L.vo 46/99 dispone la sospensione della riscossione di detta cartella; visto l’art. 96 co.1 C.P.C. condanna il Comune di Roma a rifondere all’opponente attore D’O. G. il danno arrecatogli per colpa grave di cui in parte motiva in misura di €uro 400; condanna altresì lo stesso Comune alle spese di causa a favore del medesimo attore da corrispondere al suo difensore antistatario Avv. …… in misura di €uro 360 per onorari e di €uro 462 per diritti (con ogni accessorio di legge) nonché di €uro 50 per esborsi non imponibili.
Roma 10.10.2008