REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA - SEDE DISTACCATA DI OSTIA
nella causa civile iscritta al n° 528 RACC 2007, decisa con dispositivo letto all’udienza del 10.7.2008, promossa da
G. G., elett/te dom/to in Roma - Via …………….. presso Avv. …………… che lo rappresenta e difende giusta procura emarginata al ricorso introduttivo
-ricorrente opponente-
COMUNE DI ROMA, rappr/to dai delegati del Sindaco F.D. Dott. ….. e F.D. …….. dom/ta c/o Avv/ra Comunale - V. del Tempio di Giove 21 – Roma giusta indicazione in epigrafe delle comparse -opposto resistente-
OGGETTO: ricorso ex art. 204 bis/co. 2° C.d.S. avverso VAV di accertatore ex art. 17/co. 133 L. 127/97, elevato ai sensi dell’art. 7/1 C.d.S. per circolazione nella corsia o area di percorrenza riservata ai mezzi pubblici, il giorno 2.8.06 in Roma – Via Marcantonio Colonna.
Il ricorrente in epigrafe ha proposto tempestiva opposizione ex artt. 23 L. 689/81 e 204bis C.d.S. avverso il provvedimento sanzionatorio qui indicato in “oggetto”, notificatogli differitamente quale responsabile in solido ai sensi dell’art. 196 C.d.S., chiedendone l'annullamento per quanto ivi motivato e cui poi riportavasi nella sopra epigrafata udienza di decisione della causa.
L’evocato Comune di Roma, dopo antecedente costituzione con deposito in cancelleria di comparsa nonché di documenti, restava successivamente assente e con ordinanza 22-24.10.07 veniva invitato ex art. 182 C.P.C. a munirsi della indefettibile autorizzazione a costituirsi in base a provvedimento da emettersi dal Capo dell’Avvocatura Comunale, come richiesto dall’art. 3/co. 1 del “Reg/to di organizz/ne per l’esercizio dell’azione di promovimento del giudizio e resistenza alle liti” (di cui alla delibera giuntale n° 182/01 del 27.1.01), disciplinante -ex art. 34/co. 4 dello Statuto comunale- le determinazioni sulla resistenza nei giudizi nei quali l’Amm/ne è convenuta: Cons. Stato – Sez. VI 5.7.99/1164; Sez. V 7.9.07/4721; Cass. S.U. 12868/05 “ex multis”.
Su richiesta del giudicante il Comune di Roma depositava in atti di causa (con nota di deposito 25.1.08 ed inopinato ulteriore atto di costituzione a mezzo di F.D. diverso da quello indicato nella iniziale comparsa) copia di nota prot. QG1560 del Dip/to VII Politiche Mobilità inviata al proprio Dip/to II Politiche Entrate nella quale -pur facendosi erroneo riferimento al G. come verbalizzante l’infrazione “de qua”- si allegava ordinanza sindacale n° 3 del 24.2.06 con la quale l’Assessore alle Politiche della Mobilità, sottoscrivendo per il Sindaco la predetta ordinanza, aveva dato atto che la SITA S.p.a. aveva cambiato ragione sociale in Tevere TPL s.c. a R.L. a decorrere dal 1.2.2006, cosicché contestualmente revocavansi le funzioni già conferite ai sensi della L. 127/97 art. 17/co. 133 ad 82 dipendenti di essa SITA e si ordinava, a soggetto non indicato, di nominare quali addetti al servizio correlativo all’esercizio di tali funzioni n. 55 dipendenti della Tevere TPL tra i quali elencavasi A. D.L. che il giorno 2.8.06 aveva verbalizzato l’infrazione in questione.
Con successiva nota 28.5.08 prot. 18845 il predetto Dip/to VII faceva pervenire in atti di causa copia di nota prot. 146175 del 12.5.08 con la quale il Dip/to II illustrava le ragioni, richiestegli dal giudicante, per le quali il predetto dipendente SITA, pur non essendosi attribuito alcun titolo nel sucitato “accertamento di violazione”, nella copia notificata del VAV appariva sottoscrivente come “agente accertatore”.
Alla stessa nota veniva allegata circ/re Min. Interno Direzione centrale per polizia stradale Div. 2 – 25.5.99 n° 300/A/42457/110/26/2 nonché circ/re Min. Interno Dip/to P.S. 25.9.97 n° 300/A/26467/110/26 in cui comunicavasi che “il personale ispettivo, comunque inquadrato sotto il profilo contrattuale, dipendente dalle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, comprese le aziende speciali e comunque denominate, ovvero gli enti di estione previsti dalla L. 142/90, doveva intendersi quello indicato nel comma 133 dell’art. 17 L. 127/97 e perciò competente anche per le violazioni sia in materia di sosta in tutte le strade in cui è vietata da apposita segnaletica ovvero dalle norme del C.d.S. nonché ove esistano parcheggi od aree di sosta a pagamento di cui all’art. 7 comma 15 e all’art. 157 commi 5, 6 ed 8 C.d.S. commesse in aree comunali, urbane ed extraurbane, nonché in materia di sosta ovvero di circolazione non autorizzata sulle corsie riservate a mezzi pubblici, delimitate ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. a) ovvero sulle strade riservate previste dall’art. 1 comma 1 lett. i) di detto Codice”.
All’udienza del 10.7.08, nel mentre si dichiarava l’inammissibilità per la perdurante inefficacia-invalidità della costituzione del Comune di Roma ché non aveva accolto l’invito rivoltogli con la surricordata ordinanza istruttoria 24.10.07, risultavano precisate dal ricorrente, in correlazione ai motivi di opposizione già esposti nel ricorso introduttivo, le seguenti conclusioni esposte in note autorizzate: “Voglia l’Ill.mo Sig. Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione: nel merito, accertato che il verbale impugnato è illegittimo, invalido ed inefficace, in quanto: a)il ricorrente non ha commesso alcuna violazione del C.d.S.; b) non risultano indicate nel medesimo le concrete cause impeditive dell’omessa contestazione immediata dell’infrazione, in violazione dell’art. 201/1 C.d.S.; c) sussiste incertezza assoluta in ordine all’esatta identificazione del veicolo trasgressore, in quanto la rilevazione è fondata sulla mera percezione visiva dell’agente accertatore; d) non sono stati indicati nel verbale gli estremi del provvedimento del Sindaco che avrebbe conferito all’accertatore i poteri di prevenzione ed accertamento ex art. 17, comma 133, L. 127/97; e) dall’esame della documentazione fornita dal Comune di Roma, l’agente accertatore era carente di legittimazione attiva in quanto il tratto di strada sul quale era stata rilevata l’infrazione non era in concessione all’impresa di trasporto pubblico dalla quale dipendeva; f) l’agente accertatore era carente di legittimazione attiva in quanto il tratto di strada sul quale era stata rilevata l’infrazione si trovava in centro abitato, al di fuori quindi della previsione di cui all’art. 6/4 lett. C C.d.S. richiamato dall’art. 17/133 L. 127/97, annullare il verbale di violazione alle norme del Codice della Strada n. 63060763992 del Dipartimento II – Politiche delle Entrate – U.O. Contravvenzioni del Comune di Roma, elevato in data 2.8.2006 da Ausiliario del Traffico, notificato in data 5.1.2007. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto Avvocato, che si dichiara procuratore antistatario, come da separata nota spese.”
Le conclusioni che precedono meritano accoglimento per i seguenti
M O T I V I
- 1) Se è vero che il comma 133 art. 17 L. 127/97 dispone che al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone (nelle forme previste dagli artt. 22 e 25 L. 142/90 poi sostituito dal D.L.vo 267/2000) sono “inoltre conferite”, con provvedimento del sindaco, rispettivamente le stesse funzioni conferite ai soggetti indicati al precedente comma 132, è pur vero che il comma 2 art. 68 L. 488/99 ebbe a ribadire che dette funzioni debbono essere svolte “solo da personale nominativamente designato dal sindaco … nell’ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133” del sucitato art. 17: altresì valendo per i verbali redatti da ogni tipo di “ausiliario” il disposto del comma 132 (richiamato dall’inciso “con le stesse modalità” inserito nel comma 133) secondo cui “la procedura sanzionatoria e l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza dei comandi a ciò preposti”.
- 2) Dall’uso, fatto da parte del verbalizzante ausiliario del traffico -D.L. A.-, di modulo di “accertamento di violazione” n° 620060049877 intestato alla SITA si evince che egli il giorno 2.8.06 era ancora dipendente da questa società che, come precisato incidentalmente nella ordinanza sindacale 24.2.06 n° 3, gestiva dal 1.1.06 la sola rete periferica di trasporto pubblico locale.
In questa non era -di certo- ricompresa la V. Marcantonio Colonna ove, sin dal 10.6.1973, per ordinanza sindacale n° 542/73 (come leggesi in nota Dip/to VII prot. QG1560), era stata istituita corsia preferenziale per linee di autobus gestite dalla Trambus S.p.a. cosicché la già citata ordinanza sindacale 24.2.06 n° 3, era evidentemente restata inoperante per quanto concerne il predetto verbalizzante D.L. rimasto dipendente dalla SITA: senza che ciò venisse rilevato dall’Ufficio competente alla gestione dei verbali degli ausiliari e di cui al qui seguente punto n° 3.
A proposito della predetta ordinanza n. 3/06 rilevasi incidentalmente che risulta emessa con sottoscrizione -indicata “per il Sindaco”- ivi apposta dall’Assessore alle Politiche della Mobilità (Mauro Calamante) in virtù di relativa delega (nel fascicolo del Comune) rilasciatagli dal Sindaco -in data 1.3.05 col n° 57- al mero fine di “curare particolarmente le attività propositive di indirizzo, coordinamento e controllo degli atti di amministrazione concernenti -per quanto qui riguardato- le politiche della mobilità” senza che in ciò possa intravedersi ricompreso il potere di “investitura” delle funzioni che l’art. 68 co. 2 L. 488/99 riserva al Sindaco, cosicché i 55 dipendenti elencati in detta ordinanza appaiono privi della nomina di “ausiliari” quali dipendenti della Trambus: “ordinata” ma rimasta senza il dovuto seguito.
- 3) Altrettanto illegittimo appare l’operato dell’“ausiliario” per quanto concerne la competenza a contestare infrazioni commesse su corsia riservata “in centro abitato”, come quella della fattispecie in esame, a fronte della sua competenza limitata a quelle su corsie site “fuori dei centri abitati” come espressamente disposto dal comma 133 del ripetuto art. 17 L. 127/97 e con l’impossibilità di ampliamento di interpretazione, così come dettato dalla S.C. con sent/ze 7336/05 e 16777/07. Queste ultime statuiscono che il Sindaco -e perciò ancor meno una circolare ministeriale- non può legittimamente estendere i compiti di prevenzione e di accertamento oltre i limiti delle aree oggetto di concessione ai soggetti autorizzati ai sensi del comma 132 L. 127/97 alla gestione dei parcheggi e debbono ritenersi analogamente e strettamente limitanti anche i compiti affidati dal successivo comma 133 al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone: così come -peraltro- deriva dal titolo dell’art. 7 C.d.S. non consenziente che la portata del suo comma 1 lett. “a” si estenda oltre la circolazione sulle corsie site nei “centri abitati”. La “competenza” su queste ultime compete ai vari soggetti indicati nell’art. 12 C.d.S. come incaricati delle funzioni di polizia stradale e per lo più compete alla Polizia Municipale: senza distinzione tra centro abitato e residuo territorio comunale ai sensi dell’art. 5/co. 2 L. 65/1986 legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale: Cass. 3761/01.
Né può ignorarsi la rilevanza della illegittimità che, nella verbalizzazione per cui è causa, la indicazione -alternativa- di circolazione nella “corsia o nell’area riservata” appare equivoca ed indebita creatrice di incertezze, atteso -altresì- che il lemma “area” non trova alcuna necessaria ospitalità né nell’art. 3 C.d.S. né nell’art. 17 L. 127/97.
- 4) Da quanto esposto ai precedenti punti nn. 1 – 2 – 3 consegue che, alla data della verbalizzazione, l’accertatore D.L. era assolutamente incompetente ad effettuarla: sia “soggettivamente” che “oggettivamente”.
- 5) A proposito delle “competenze” sanzionatorie attribuite agli “ausiliari” ai sensi del comma 133 art. 17 L. 127/97 con delibera giuntale n° 1439/98, osservasi che al punto 1 degli “Aspetti procedurali” (“Accertamento e contestazione”) nella citata circolare ministeriale 25.9.97 n° 300 leggesi tra l’altro: “La valenza attribuita all’attività svolta dagli addetti di cui sopra, dalla quale scaturisce direttamente l’applicazione di una sanzione amministrativa, impone che all’accertamento compiuto da questi soggetti consegue sempre, ai sensi degli artt. 200 e 201 del codice della strada, la redazione di un verbale di contestazione con i contenuti previsti dall’art. 383 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada e numerato progressivamente. Copia dello stesso dovrà essere consegnato al trasgressore se presente al momento dell’accertamento o se sopraggiunge immediatamente dopo. Il verbale sarà comunque gestito direttamente dagli Uffici o Comandi di Polizia Municipale e registrato secondo le regole del citato art. 383, 3° comma”: ciò in evidente correlazione con quanto disposto dai commi 132 – 133 art. 17 L. 127/97 sopra richiamato al punto n. 1.
- 6) Per quanto concerne la qualifica di “agente” anteposta a quella di “accertatore” nell’atto notificato come “copia autenticata” del VAV (ove l’incarico di “ausiliario” si desume solo dal consuetudinariamente esile riferimento fatto ad imprecisata ordinanza emessa ai sensi del comma 133 art. 17 L. 127/97) deve ritenersi che il suo uso, rilevabile nella normalità dei casi, sia dipeso dall‘Ufficio o Comando di polizia municipale della 2^ U.O. del II Dip/to per le Entrate del Comune ai quali -giusta delibera 28.4.98 col n° 1439/98 della G.C.- venne conferita la generale “competenza per la procedura sanzionatoria amministrativa e dell’organizzazione del relativo servizio” secondo quanto disposto dalla normativa sopra richiamata al punto n° 1.
- 7) E’ di notevole rilievo la erroneità “in diritto” della affermazione, contenuta in chiusura della sucitata nota 12.5.08 prot. 146157 a firma del predetto Dirigente, secondo cui “con la parificazione dell’ausiliario a pubblico ufficiale, ne consegue “per relationem” l’estensione della qualifica di agente accertatore anche a tali categorie di personale”.
Se, infatti, è indubbio che per effetto dell’art. 68 L. 488/99 gli ausiliari del traffico sono “pubblici ufficiali”, sì da poter provvedere alla contestazione immediata dell’infrazione richiedendo ai trasgressori le indicazioni -dovute ex art. 651 C.P.- sulla loro identità personale, deve ritenersi altrettanto certo che essi ausiliari non possono mai qualificarsi “agenti” inquantoché la corrispondente qualifica e competenza è necessariamente riconnessa e riservata alla prestazione del “servizio di pubblica sicurezza” che è svolto secondo il disposto degli artt. 1 – 17 – 18 – 19 dell’annesso “A” al R.D. 31.8.1907 n° 690 “T.U. Legge sugli Uff/li ed Agenti di P.S.” (con le successive denominazioni assunte dagli appartenenti), sotto la sopraintendenza del Prefetto ed alle dipendenze del Questore, giusto disposto degli artt. 2 e 3 R.D. 6.5.1940 n° 635 (Reg/to per l’esecuzione del R.D. 773/31 T.U.L.P.S.). Tali norme limitano specificamente la competenza del Sindaco in modo residuale da consentirgli di designare un soggetto come “agente” soltanto nell’ambito dei Corpi e dei servizi di polizia municipale, giusto quanto disposto dal comma 1 lett. c dell’art. 12 C.d.S. e del comma 3 dell’art. 22 Reg/to C.d.S.
- 8) Per quanto ora osservato i predetti “ausiliari” non possono indossare uniformi, né sono muniti dell’apposito segnale distintivo, cosicché non possono intimare l’alt agli “utenti della strada in movimento” (invece consentito agli “agenti” del sucitato art. 24 Reg/to) come ribadito anche al punto 3 degli “aspetti procedurali” della sucitata circolare ministeriale 25.9.97 n° 300/A/26467/110/26 ove -infatti- leggesi: “Poiché gli addetti all’accertamento delle violazioni in materia di sosta e di circolazione e sosta sulle corsie riservate non sono in grado di inquadrarsi tra quelli che svolgono funzioni di polizia stradale ai sensi dell’art. 12 C.d.S., essi non potranno utilizzare il segnale distintivo previsto dal comma 5 del citato articolo …”.
Da quest’ultima verità consegue che agli ausiliari del traffico, significativamente non annoverati tra i soggetti del sucitato art. 12 C.d.S. neppure dopo le modifiche ed aggiunte al C.d.S. apportate dalla L. 214/03, non è consentito l’accertamento di violazione a bordo di un mezo doi pubblico trasporto come, invece, agli agenti è consentito dal disposto della “lettera d” dell’art. 384 Reg/to C.d.S.
Ciò che, però, è di maggior rilievo è la carenza di potere degli “ausiliari” di pretendere l’esibizione dei documenti di cui al comma 1 dell’art. 192 C.d.S. fatta salva la perseguibilità del reato p. e p. dall’art. 496 C.P. Questo, infatti, riserva tale potere, nonché quelli di cui al successivo comma 3, ai soggetti ai quali spetta legittimamente la qualifica di “agenti” e peraltro quando -ai sensi dell’art. 12 C.d.S.- nell’“espletamento dei servizi di polizia stradale siano in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo” (c.d. “paletta”) di cui al comma 5 di detto articolo e descritto nell’art. 24 del Reg/to.
A ciò aggiungasi l’osservazione che, non essendo “agenti” gli ausiliari del traffico non hanno neppure il potere di invitare il trasgressore a presentarsi per fornire informazioni o per esibire documenti ai fini contemplati dal comma 8 dell’art. 180 C.d.S., cosicché per ottenere -da parte dei restii infrazionanti- le generalità o i documenti di cui sopra s’è detto, essi debbono ricorrere all’ausilio di competenti ufficiali od agenti di polizia che possono provvedere all’accompagnamento del trasgressore al solo fine dell’identificazione ai sensi dell’art. 11 D.L. 21.3.78 n° 59 (c.c.m. in L. 18.5.1978 n° 191).
Da tutto ciò consegue, con ancora maggior rilevanza, che la generica motivazione (“per non intralciare il servizio di pubblico trasporto”) addotta -dall’“ausiliario” D.L.- per non aver potuto procedere alla contestazione immediata della infrazione appare surrettizia stante la sua non inconsapevole “impotenza” ad invitare utilmente il trasgressore a fermarsi per provvedere subito alla contestazione.
Nella fattispecie per cui è causa- l’“ausiliario” risulta aver compilato il giorno 2.8.06 il verbale di tipo “ridotto” (Cass. 17345/02) specificamente intitolato “accertamento di violazione” con sottospecifica “ai sensi dell’art. 385 co. 1 D.P.R. 16.12.1992 n. 495” così distinguendolo da quello dell’art. 200 C.d.S. redigibile in luogo di quello “integrale” che il comma 4 dell’art. 383 di esso Reg/to dispone che “in genere” sia conforme al modello ivi indicato. Come ogni altro “ausiliario” il D.L. non ha, nell’evidente rispetto del divieto di cui ai sensi del comma 2 dell’art. 498/co. 2 C.P.C., fatto uso del titolo di “agente”. Tale titolo risulta -però- ingenuinamente quanto indebitamente anteposto alla qualifica di “accertatore” in sede di successiva “gestione” in data 19.12.06 da parte dell’Ufficio competente (di cui al precedente punto 5 della presente) con la formazione del verbale “integrato” -ex art. 385/co. 2 Reg/to C.d.S.- dagli “altri elementi necessari per procedere” poi notificato ex art. 383/co. 3 Reg/to C.d.S. all’incolpato.
Da tutto quanto esposto ai punti che precedono risulta evidente la erroneità di applicazione da parte della P.A. delle norme ivi richiamate, nonché la pervicace mancanza di trasparenza -di grave connotazione- voluta dall’art. 1 L. 241/90 e s.m., altresì violandosi il dovere di adottare una completa ed inequivoca informazione con e verso i soggetti -incolpato ed incolpante- coinvolti, più o meno direttamente, dai comportamenti provvedimentali di essa P.A.
Per tutto quanto sopra (dal punto n. 1 al punto n. 8) rilevato come illegittimo, e con debita pronunzia sulle notulizzate spese di soccombenza, all’udienza sopra epigrafata è stato letto il seguente
P.T.M. il Giudice adito V° gli artt. 22 – 23 L. 689/81 nel combinato disposto con l’art. 204 bis D.L.vo 285/92 e s.m. nella formulazione vigente ex L. 214/03 in accoglimento del ricorso dichiara la illegittimità del verbale sanzionatorio con esso opposto redatto il 2.8.2006 con il N° 63060763992 da parte di accertatore ausiliario del traffico (Dip/to II Politiche delle Entrate U.O. Contravv/ni Comune di Roma) e che pertanto annulla con ogni sanzione ivi comminata; condanna l’Ente resistente alle spese tutte di causa da corrispondersi al difensore in epigrafe, antistatario del ricorrente, in misura di complessivi €uro 460 oltre spese gen/li ex art. 14 T.F. nonché 2% per Cassa Avv. ed IVA di legge.
Roma 10.7.2008
Sentenza depositata il