REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella causa civile iscritta al n° 334 RACC 2008, decisa con dispositivo letto all’udienza del 23.7.2008, promossa da
A. F., res/te in Roma ed ivi elett/te dom/to in Via …………… c/o Avv. …….. …… che lo rappresenta e difende giusta delega emarginata al ricorso introduttivo -ricorrente opponente-
PREFETTO DI ROMA -opposto contumace-
Con atto depositato il 7.2.08 a norma e nei termini dovuti per il ricorso ex artt. 22 – 23 L. 689/81 il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l’atto notificatogli il 15.1.08 menzionato in oggetto chiedendone l’annullamento nonché, in via subordinata la sospensione, oltreché -in via ulteriormente subordinata- la riduzione al minimo edittale del termine di durata della sospensione e per l’effetto, considerata già scontata la sanzione dal 20.10.07 alla data di pronuncia, chiedeva disporsi l’immediata restituzione della patente di guida, con ogni altra eventuale pronunzia necessaria e con vittoria di ogni spesa di giudizio.
Nulla veniva chiesto nei confronti del contestuale provvedimento prefettizio, di sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8 dell’art. 186 C.d.S., emesso ai sensi del successivo comma 9.
Contestualmente alla fissazione disposta in data 13.3.08 dell’udienza di comparizione al 22.5.08, con riduzione del termine ex art. 163/co. 2 C.P.C. autorizzato con provvedimento del Coordinatore, il giudicante respingeva la istanza di sospensione immediata della esecutorietà della ordinanza prefettizia così motivando:
“Considerato allo stato degli atti: a) l’assenza di esposizione e di rilevamento di qualsiasi elemento obbiettivo che possa far ritenere illegittimo il provvedimento e/o la durata di sospensione della patente, in considerazione della elevata entità del grado di ebbrezza alcolica (comma 2/c art. 186 C.d.S.), nonché dell’ora e del luogo urbano presi in considerazione anche dagli artt. 140 – 141 C.d.S.; b) l’assenza di indicazione di motivi soggettivi che, con maggior contezza derivante dall’età del trasgressore, già non preesistessero alla contestazione dell’infrazione e che possano essere apprezzati per lenire la entità della sanzione cautelare; c) il non ancora effettuato controllo clinico ex art. 119/4 C.d.S.; d) l’assenza di indicazione di motivi sostanziali di opposizione, nel rito e nel merito, per l’annullamento della ordinanza: fatto salvo il giudizio definitivo in esito alla trattazione dell’opposizione ex art. 23 L. 689/81; P.T.M. respinge la istanza di interinale sospensione della esecutorietà della opposta ordinanza non ravvisandosene gravi motivi di cui all’ultimo comma dell’art. 22 L. 689/81.”
All’udienza del 22.5.08, come sopra fissata, il Prefetto restava contumace e senza aver inviato alcunché di quanto previsto al comma 2 dell’art. 23 L. 689/81, mentre il ricorrente chiedeva rinvio in attesa della definizione del procedimento di accertamento sanitario di cui dimostrava di aver chiesto in data 3.4.08 l’effettuazione.
Alla successiva udienza 23.7.08 il ricorrente produceva certificato medico di idoneità alla guida rilasciato dalla competente commissione medica il 22.7.08 nonché, ma soltanto dopo che il giudicante ne aveva disposto a verbale l’acquisizione d’ufficio, copia del rapporto di denuncia dell’A. in stato di libertà, redatto dagli accertatori carabinieri il 20.10.07 per la Procura della Repubblica.
Dopo di ciò il ricorrente precisava le definitive conclusioni chiedendo di limitare il termine di sospensione cautelare della patente sino alla data della stessa udienza, con restituzione del documento e vittoria di spese tutte di giudizio.
Con la presente si motiva il dispositivo, già letto all’udienza predetta, osservandosi quanto ai seguenti punti:
1) Il ricorrente non ha mai contestato l’elevato grado del tasso alcolemico (2,34 e 2,32 g/l) rilevato con l’etilometro.
2) L’infrazione è stata manifestata commettendo, altresì, fatti suscettibili di sanzioni del C.d.S. ex artt. 141/2-11 e 143/11 e 180/1-7 C.d.S., con guida di auto vistosamente zigzagante sulla carreggiata ed invadente più volte l’opposto senso di marcia, in ora notturna (5.20) di giornata prefestiva (sabato) in pieno centro abitato; il tutto come da notizie fornite nel predetto rapporto e non rilevabili dal verbale ex art. 201 C.d.S. di contestazione della violazione per cui è causa.
3) A sostegno del ricorso non sono stati portati elementi di discolpa ma soltanto motivi di comodità personale del ricorrente di disporre della patente per l’uso di auto al fine di trasferimento “pendolare” tra la sua abitazione ed il posto di lavoro e viceversa: motivi che erano ben prevedibili da parte di soggetto di età matura (55 anni) e addetto a compiti di responsabilità, sinanco con orari notturni, quale “operatore scambi cat.” ferroviario.
4) La ordinanza prefettizia, di sospensione della patente ai sensi del comma 3 dell’art. 223 C.d.S., costituisce “provvedimento amministrativo cautelare” irrogato antecedentemente ed indipendentemente dal fatto che, per le violazioni del C.d.S. indicate nell’art. 222 C.d.S. o nel comma 3 del successivo art. 223 ai sensi rispettivamente delle pertinenti norme degli artt. 186 e 222 C.d.S., intervenga il loro accertamento definitivo giudiziario e la correlata fissazione della durata definitiva della distinta “sanzione accessoria” della sospensione, con applicazione demandata allo stesso prefetto e senza che il periodo di durata della pregressa sospensione cautelare possa neppure essere imputato al periodo di detta “sanzione accessoria”: Cass. 19955/07; 6232/96 “ex multis”.
5) Il giudicante non avrebbe mai potuto sospendere l’esecutorietà del predetto provvedimento cautelare amministrativo, da non confondersi -ripetesi- con quello di sospensione costituente sanzione accessoria giudiziaria incidentalmente menzionata nello stesso comma 3 dell’art. 223 C.d.S., se non annullando il distinto, ulteriore ed autonomo provvedimento di sospensione provvisoria della patente fino alla favorevole certificazione (prodotta all’udienza 23.7.08) della visita medica: provvedimento assunto ex art. 186/co. 9 C.d.S. (in base alla riscontrata entità del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) contestualmente all’opposta ordinanza.
6) Il predetto provvedimento -ex art. 186/co. 9 C.d.S.- integra gli estremi dell’“atto dovuto” e per il quale, a differenza di quanto è facoltativo (“il prefetto può”) ai sensi del comma che immediatamente lo precede, la sospensione della patente è “ex lege” disposta “sino alla esibizione della certificazione medica richiesta”, senza che sia indicato né rilevi, per il silenzio osservato al proposito in detto comma 9, il termine di sottoposizione a detta visita previsto dal comma 8 dello stesso articolo (salva, in caso di persistente omissione, la “revoca” ex art. 130/co. 1-a C.d.S.): ciò al fine evidente di maggior cautela, necessitante dal riscontro della particolarmente elevata misura dello stato alcolemico e dal proporzionale maggior dubbio sulla persistenza dei requisiti di idoneità alla guida.
7) La predetta “sospensione sino all’esito della visita medica” riveste espressa natura di autonoma misura cautelare tesa a privare il conducente della possibilità di condurre un veicolo nel predetto grave dubbio ed altresì appare non caducabile “ex se” ma soltanto contestualmente alla -qui non proposta- richiesta di annullamento della ordinanza di sospensione di cui al comma 3 dell’art. 223 C.d.S. e soltanto avverso la quale è espressamente ammessa opposizione ai sensi dell’art. 205.
8) La sospensione disposta ai sensi del comma 9 dell’art. 186 C.d.S., inquantoché provvedimento cautelare disposto da legge speciale, rientra -invece- nell’ambito di applicazione di cui all’art. 669 quaterdecies C.P.C. e quindi è non altrimenti impugnabile “ex se” se non ai sensi dell’art. 669 terdecies C.P.C. -ma così non impugnata dal ricorrente- con competenza del G.d.P. ai sensi della lettera “c” del comma 2 dell’art. 22 bis L. 689/81 (Cass. 8171/03) quale mera sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima (Cass. S.U. 6630/03).
9) Nell’assoluto silenzio normativo e giurisprudenziale il particolare provvedimento -motivato “ex lege”- nel comma 9 dell’art. 186 C.d.S., non rientra -infatti- nell’ipotesi di “impugnabilità di ogni sospensione di patente” contemplata sia dalla sent. 31/96 della Corte Costituzionale sia da quelle della S.C. (4629/98; 1446/00) poiché, essa sancisce -sempre- soltanto la pari impugnabilità ex artt. 22 e 23 L. 689/81 della sospensione per i motivi di cui al comma 2 dell’art. 223 C.d.S. con quella di cui al successivo comma 3: tale modo di impugnabilità appare, invece, escluso per il particolare provvedimento in questione, oltreché dal disposto della lettera “c” dell’art. 22 bis L. 689/81, anche dalla sua espressa natura cautelare, di tipo prioritario, imposta “ex lege” ed inerente a svolgimento di attività concessa dalla legge (art. 119 C.d.S.) e priva del carattere di afflittività e di accessorietà o di complementarietà a sanzione amministrativa pecuniaria, cosicché -in eventuale difetto di applicabilità del predetto art. 669 terdecies C.P.C.- la sospensione in questione risulterebbe impugnabile soltanto innanzi al giudice amministrativo: Cass. S.U. 59/99 e 858/99.
10) Da quanto sopra esposto ai punti nn° 7 – 8 - 9 consegue che la richiesta di annullamento o di sospensione della qui opposta ordinanza, emessa ex art. 223 C.d.S. con la valenza di durata annua, poiché avanzata prescindendo dalla sottoposizione del ricorrente alla visita medica di cui al comma 8 dell’art. 186 C.d.S., rimane inammissibile sino alla data 22.7.08 della sua certificazione.
11) La durata della sospensione ex art. 186/co. 9 C.d.S., può anche non corrispondere a quella delle “sanzioni amministrative accessorie definitive giudiziarie”, come desumesi nell’ipotesi prevista dal comma 2/a dell’art. 186 C.d.S. in cui la sospensione definitiva non può superare i sei mesi: né è a dirsi che la mancanza di correlazione della durata massima -annua- della “sospensione provvisoria amministrativa” a fronte di quella massima “definitiva giudiziaria” possa ritenersi irrilevante, atteso che la prima di esse è rimasta significativamente immutata pur dopo l’introduzione nel comma 2 dell’art. 186 C.d.S. della graduazione delle nuove sanzioni definitive ed accessorie giusto art. 5/co. 1-a D.L. 117/07 c.c.m. in L. 160/07.
12) Quanto precede è ben correlato con la considerazione che lo stato di ebbrezza non equivale ad una qualsiasi carenza di requisiti fisici e psichici per la guida, ma integra una situazione speciale e particolarmente qualificata di inidoneità alla guida, suscettibile di provocare un immediato accentuato allarme e pericolo sociale (Corte Costituzionale 6.7.2004 / n. 212) cosicché sarebbe ancor più contro tale spirito della legge derogare al predetto criterio di autonomia dei termini di durata dei due altrettanto autonomi tipi di sospensione (amministrativa e giudiziaria), proprio oggi che si è necessitato con D.L. 92/08 l’aumento della deterrenza penale tramite confisca del veicolo per i casi più gravi, come quello in questione (tasso oltre 1,5 g/l), di ebbrezza.
13) La richiesta di annullamento della opposta ordinanza resta inammissibile ed infondata anche per il residuo periodo di durata successivo alla sucitata certificazione medica e sino alla scadenza del termine dei dodici mesi -19.10.08- poiché risulta motivata da mera opportunità soggettiva a fronte della natura del provvedimento di sospensione, anch’esso cautelare, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l’incolumità dei cittadini e l’ordine pubblico mirando, cioè, “ad evitare che il soggetto che si sia reso responsabile, sul piano fattuale, della violazione della norma del C.d.S., con danno alle persone o costituente altro reato per il quale è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, continui a circolare alla guida di veicoli, potendo costituire la sua condotta un pericolo potenziale per la pubblica incolumità: Cass. 11971/99 e Corte Cost. 170/98.
14) Dalla permanente finalità cautelare anche della residuale durata del provvedimento opposto, consegue che questo continua a non potersi inibire senza che vengano addotti o individuati indizi di fondatezza del ricorso -invece per nulla addotti e totalmente irrilevabili- che siano validi, secondo un giudizio prognostico (“fumus boni juris”), a consentire il susseguente esame e valutazione di ragioni -che appaiano oggettivamente plausibili- di causazione di un pregiudizio concreto ed attuale del ricorrente e che integri grave pericolo (“periculum in mora”) per l’esecuzione di essa misura cautelare.
15) Alla totale inindicazione ed irrilevabilità di motivi obbiettivi, costituenti “fumus boni juris”, deve aggiungersi il rilievo che mentre la sospensione della patente per l’ipotesi del comma 2 dell’art. 223 -correlativo alle sole infrazioni del C.d.S. arrecanti danni a persone- è condizionata dal rilievo, da parte del prefetto, di “fondati elementi di evidente responsabilità” (c.d. “discrezionalità tecnica”), invece per le ipotesi del comma 3 dello stesso articolo, relative ad ipotesi di reato diverse da quelle ora indicate, essa sospensione riveste carattere di “atto dovuto” (c.d. “paravincolato”). Ciopertanto il giudice dell’opposizione è ammesso per la prima delle due ipotesi alla verifica del “fumus” e della concreta ed oggettiva sussistenza delle condizioni richieste della legge sulla base delle risultanze processuali (Cass. 17972/04; 15906/03), mentre per la seconda di dette ipotesi -come quella della fattispecie qui in esame- il controllo da parte del predetto giudice appare sostanzialmente limitato -anche se con contrasti giurisprudenziali- soltanto alla verifica della corrispondenza tra le fattispecie fatte oggetto del rapporto costituenti “altre ipotesi di reato” (rispetto a quelle dei commi 2 e 3 dell’art. 222 C.d.S.) e la correlativa procedura formale di sospensione di cui al comma 3 dell’art. 223 C.d.S., nonché alla verifica della entità massima (annuale) della sospensione prevista “ex lege” e senza un minimo di durata: particolare, quest’ultimo, che torna ad ulteriore conferma della non identificabilità del provvedimento in questione con le omologhe “sanzioni amministrative accessorie definitive” non accessorie a sanzioni penali di cui al secondo periodo dell’art. 218 C.d.S. e ben distinguibili che -invece- sono munite anche di limiti minimi di durata come segnalato anche in Cass. 11951/99.
16) Anche in base alla predetta limitatezza di controllo e non essendo stati addotti né ravvisandosi elementi obbiettivi che possano militare per una riducibilità della sospensione ragguagliata alla gravità del fatto ed alla pericolosità specifica durante la guida (Cass. Pen. 54960/96) e tanto più che tale riducibilità appare esclusa ex art. 204bis/7 C.d.S. per la sua applicabilità alle sole sanzioni pecuniarie, l’accoglimento della istanza di riduzione della sospensione non appare consentita: ciò anche nella prescindibilità -però impossibile- della condivisibile adeguatezza della intera durata del termine di sospensione provvisoria in correlazione alla durata minima -di un anno- della sospensione accessoria definitiva giudiziaria irrogabile dal comma 2 lett. C art. 186 C.d.S. nei termini vigenti dal 4.8.07.
17) Né, infine, può ignorarsi la immeritevolezza della rideterminazione cautelare, che non sarebbe meritevole neppure per sole sanzioni pecuniarie, tenuto conto del tentativo di sviare il giudizio del giudicante adducendosi mistificatamente nel ricorso, come occasione di rilevazione della infrazione, un improvviso malore del ricorrente comportante lo sbandamento dell’auto con conseguente urto contro alcuni pali in ferro e prima che sopraggiungessero i verbalizzanti carabinieri i quali, invece, nel rapporto alla Procura della Repubblica, tenuto riposto -dal ricorrente-sino al termine della presente procedura, indicano le ben più gravi circostanze di rilevamento dei fatti esposte al punto n° 2 che precede.
Per tutte le suesposte ragioni e senza che per la contumacia del prefetto sia consentito provvedere sulle spese di causa, devesi confermare “in toto” la validità della sua opposta ordinanza, indicata in oggetto della presente, tramite il seguente e già letto
DISPOSITIVO
P.T.M. il Giudice adito V° gli artt. 22 – 23 L. 689/81 nel combinato disposto con gli artt. 223 e 204 bis D.L.vo 285/92 e s.m. nella formulazione vigente ex L. 214/03 disattende e respinge ogni richiesta avanzata dal ricorrente, inammissibile ed inquantoché priva di fondamento che ne consenta l’accoglimento. Nulla per spese di causa.
Sentenza depositata il 31.7.2008