REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SEDE DISTACCATA DI OSTIA

Il Giudice di Pace, Dr. Avv. Mario Marini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n° 818 RACC anno 2007 ritenuta in decisione all’udienza del 10.4.08                     T R A

B.M., elett/te dom/to in Roma – Viale ……….. presso Dott.ssa ……………. che lo rappresenta e difende giusta procura emarginata all’atto di citazione

                                                              -attore-

E

COMUNE DI ROMA                                                   -convenuto contumace-

NONCHE’

EQUITALIA  GERIT S.P.A. Agente per la riscossione per la provincia di Roma, in persona del l.r.p.t., elett/te dom/ta in Roma – Via ………….. presso Avv. …………….. che la rappresenta e difende giusta delega in calce a comparsa di costituzione e risposta                                                  -convenuta-

- OGGETTO: opposizione ex art. 615 C.P.C.

- CONCLUSIONI: come appresso precisate all’udienza del 10.4.08.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione ai sensi dell’art. 615/co. 1 C.P.C. richiesto in notifica ex art. 149 C.P.C. in data 31.3.07 e recapitato il 3.4.07 M. B. conveniva in giudizio avanti l’intestato Ufficio la Equitalia Gerit S.p.a., unitamente al Comune di Roma, per  sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adito, sussistendo i gravi motivi richiesti dall’art. 615/co. 1 ult. cpv.: in via preliminare e d’urgenza: sospendere il provvedimento di iscrizione del fermo amministrativo, sul veicolo Mercedes ML, tg. BX876HB di proprietà dell’attore; sospendere l’efficacia esecutiva del “Preavviso di Fermo Veicoli”, ricevuto in data 10.2.07, fascicolo n. 0972006000277386 e dei relativi titoli (cartelle esattoriali, n. 09720000388202977000, n. 09720010535349883000 e n. 09720031048960343000), ai sensi dell’art. 615 co. 1 ult. cpv.; emanare ordine inibitorio che vieti l’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo Mercedes ML tg. BX876HB di proprietà dell’attore; nel merito: accertare e dichiarare, ai sensi dell’art. 615 co. 1 c.p.c., l’insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione nei confronti della parte attorea, per tutti i motivi sopra dedotti, argomentati e provati; dichiarare la conseguente nullità o illegittimità o inefficacia del “Preavviso di Fermo del Veicolo”, sul veicolo Mercedes ML tg. BX876HB, datato 7.2.2007, ricevuto in data 10.2.07, fascicolo n. 0972006000277386; dichiarare non dovuto il pagamento della somma richiesta di €uro 417,58, da parte del sig. B.M.; condannare la Gerit S.p.a. in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell’attore, a titolo di risarcimento del danno, della somma di €uro 1.000,00, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali, dalla data di deposito della sentenza sino all’effettivo soddisfo; condannare parte soccombente al rimborso delle somme che l’istante sarà tenuto, eventualmente, a versare nella denegata eventualità di mancata sospensione della istanza di cui sopra, con gli interessi come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore della sottoscritta Dottoressa, che se ne dichiara antistataria.”

All’udienza del 6.6.2007, restando contumace il Comune, creditore cartellare per sanzioni amministrative del C.d.S., si costituiva in giudizio la opposta Gerit impugnando e contestando ogni avversa eccezione con comparsa così concludente: “Piaccia all’On. Sig. Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, preliminarmente dichiarare la carenza di giurisdizione del giudice adito; dichiarare l’incompetenza funzionale del giudice adito; dichiarare l’improponibilità della domanda così come promossa; in via gradata dichiarare la carenza di legittimazione passiva della opposta e nel merito rigettare la domanda in quanto totalmente infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”

Si perveniva quindi al 10.4.2007 per la precisazione delle conclusioni ed il deposito delle note conclusive nelle quali le parti si riportavano alle rispettive conclusioni sopra trascritte.

La domanda attorea vede emettere il dispositivo della presente per i seguenti

M O T I V I

         - 1°) L’opposizione in questione non è proposta come azione di accertamento negativo bensì ex art. 615/co. 1 C.P.C., con riferimento al combinato disposto dell’art. 209 C.d.S. con quello dell’art. 28 L. 689/81 (Cass. 4891/06), con richiesta di dichiarazione -agli effetti dell’art. 2908 C.C.- di intervenuta estinzione dei crediti, per sanzioni del C.d.S., di cui alle cartelle indicate nel dettaglio del “preavviso di fermo di autoveicolo” riportate nelle conclusioni attoree che precedono e rispettivamente: alla cartella 09720000388202977 per complessivi €uro 109,12 notificata il 27.11.00 nonché alla cartella 0972001535349883 per complessivi €uro 198,06 notificata il 25.6.01, atteso che il verbale sanzionatorio di cui alla prima di esse risale al 24.11.05 e che il verbale di cui alla seconda risale al 24.2.96, sicché ai sensi delle precitate norme la eccezione risulta ben fondata. Secondo Cass. 4119/91 tale prescrizione è rilevabile anche d’ufficio (attesa la funzione della L. 689/81 che non cessa -seppure depenalizzando- di realizzare uno scopo “latu senso” punitivo di determinate infrazioni) quale causa estintiva dell’illecito amministrativo sicché il richiamo alla disciplina codificata, fatto dalla predetta norma, deve ritenersi limitato alla sola disciplina dell’interruzione della prescrizione e non anche a quella dell’art. 2938 C.C.

Per quanto concerne la sanzione di cui alla cartella n° 09720031048960343 per complessivi €uro 110,34, anch’essa indicata nel “dettaglio degli addebiti” allegato al preavviso, in considerazione del pagamento documentatamene effettuatone il 21.2.07 l’azione attorea residua come richiesta di accertamento di estinzione del relativo debito.

- 2°) L’opposizione in questione, quale motivo sopravvenuto alle notifiche dei titoli esecutivi costituiti dai verbali sanzionatori, è tempestivamente proponibile sino a prima dell’inizio dell’espropriazione: Cass. 25538/06; 4891/06; 14831/08.

- 3°) Il Giudice competente a decidere sull’opposizione, in mancanza di diverse indicazioni e ritenuto che i beni espropriabili si trovano nell’ambito territoriale della residenza del debitore “precettato”, è quello qui adito: Cass. 3081/07; 4891/06.

- 4°) Per le predette ragioni vengono superate tutte le eccezioni e deduzioni svolte sia da parte dell’opponente, relativamente alla propria legittimazione passiva per i crediti delle predette cartelle ed alla (in)congruità del credito tutelabile con il fermo, sia da parte della opposta, relativamente alla natura ed alla (in)opponibilità del “preavviso”, che -in realtà- non costituendo “atto” in senso tecnico-giuridico non è opponibile. Nella presente fattispecie il recapito di tale avviso ha costituito soltanto lo spunto per proporre opposizione alla pericolosamente preannunziata espropriazione per crediti comunali.

         - 5°) La legittimazione processuale passiva compete ad entrambi gli enti evocati in giudizio (Cass. S.U. 15810/03; 15499/05; 21398/04; 24154/04): ciò in considerazione sia degli innegabili riflessi che l’eventuale accoglimento dell’opposizione all’esecuzione comporta nei rapporti con il Comune in relazione alla spettanza dell’aggio esattoriale dell’art. 17 D.L.vo 112/99, sia dell’implicito riconoscimento derivante dall’art. 39 di detto D.L.vo disponente che il concessionario deve chiamare in causa l’ente creditore se non vuole rispondere delle conseguenze delle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi.

- 6°) In contumacia del Comune è la sola “resistente” Gerit ad essere percossa dalla richiesta risarcitoria attorea ai sensi dell’art. 96/co. 1 C.P.C., atteso che l’Equitalia anziché chiamare in giudizio il Comune, per tutelarsi nei suoi confronti  ex art. 39 del predetto D.L.vo, ha pervicacemente persistito nella difesa di una insostenibile posizione, pur nella facile consapevolezza della infondatezza della resistenza nella esperta coscienza di inopinabilità delle semplici regole sopraesposte.

L’art. 96 si pone con carattere di specialità rispetto all’art. 2043 C.C., pur se la correlativa responsabilità rientra concettualmente nel genere della responsabilità per illeciti, in tale specialità sottraendosi alla concorsualità ed alla preclusione temporale, della risarcibilità dei danni ex art. 2043 C.C., disposta dall’art. 59 D.P.R. 602/73 anche se, molto opinabilmente, detta norma potesse intendersi ricompresa nel richiamo da parte dell’art. 206 C.d.S. all’art. 27 L. 689/81: Cass. 15551/03; 16455/04.

All’accoglimento della domanda dei danni ex art. 96 C.P.C. da parte di questo giudice, funzionalmente competente a provvedere, non osta la omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno che non è costituito da lesione della posizione materiale dell’attore bensì dagli oneri di ogni genere che questo abbia dovuto affrontare per essere stato costretto a contrastare le pretese ingiustificate della controparte ed a subire -nella fattispecie- anche disagi determinati dalla palese violazione dell’art. 10/co. 1 della L. 212/00 (“Statuto del contribuente”) a causa del comportamento condannabile -ex art. 17 di detta norma- anche se tenuto da parte del concessionario della riscossione il quale ha violato l’art. 2 del suo codice deontologico (D.M. 16.11.2000 approvato ai sensi dell’art. 8/co. 3 del D.L.vo 112/99). Ciò con il far surrettiziamente intendere, nella formulazione del “preavviso”, che il fermo si sarebbe automaticamente e senza ulteriore notiziazione -contraria mente al disposto dell’art. 86 D.P.R. 602/73- reso operativo alla immediata scadenza del termine di giorni 20 dalla comunicazione di esso “preavviso”: in tal modo violando anche il principio di tutela nell’affidamento legittimo del cittadino, esplicitato dal sucitato art. 10 L. 212/00 avente origine nella Costituzione (artt. 3 – 23 – 53 – 97 richiamati dall’art. 1) di portata generale: Cass. 21513/06. Tutto ciò violando, altresì, l’obbligo di informazione al contribuente disposto dagli artt. 5 e 7 dello Statuto predetto, sinanco indicando la Commissione tributaria provinciale quale organo competente per l’impugnazione del preavviso, indiscriminatamente per ogni tipo di opposizione ben contrariamente a quanto in sent. 14831/08 della S.C.

I danni ex art. 96 C.P.C. vengono determinati in via equitativa ex artt. 2056 / 1226 C.C. in misura di €uro 200.

         - 7°) Diverso è il discorso per quanto concerne il credito indicato nel dettaglio del “preavviso” come oggetto della cartella n° 09720031048960343, incontestatamente notificata il 27.2.04 per complessivi €uro 110,30 di sanzione del C.d.S. ed accessori.

Di detto credito non si rinviene alcun valido motivo che ostasse all’inserimento in un “preavviso di fermo” sino a quando, non ne è risultato documentatamente corrisposto in data 21.2.07 (cioè dopo il recapito del preavviso ma prima dell’opposizione) l’importo con i relativi ulteriori interessi ex art. 30 D.P.R. 602/73, cosicché per esso credito deve disporsi la cessata materia del contendere.

         - 8°) Le spese di causa vengono poste per metà a carico del convenuto e compensate per il resto tra le parti in causa corrispondentemente alla entità dell’importo complessivo dei crediti validamente opposti.

P.T.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando, dichiara prescritti estintivamente ex art. 209 C.d.S. i crediti cartellizzati per il Comune di Roma nella cartella n° 09720000388202977 per tot. €uro 109,18 nonché nella cartella n° 09720010535349883 per tot. €uro 199,86; dichiara estinto per intervenuto pagamento ogni credito del Comune di Roma di cui alla cartella di pagamento n° 09720031048960343; conseguentemente dichiara improsegui- bile ogni provvedimento di cui ai capi II e III D.P.R. 602/73 e di cui al preavviso di fermo veicolo 7.2.07 fasc/lo 0972006000277386 comunicato all’opponente dalla Gerit S.p.a.; condanna il Comune di Roma in solido con la S.p.a. Equitalia a corrispondere all’opponente B.M. a titolo di danni ex art. 96 C.P.C. l’importo di €uro 200; condanna gli stessi due enti opposti a rifondere al ricorrente e per esso al suo difensore antistatario Dott.ssa ……………… le spese di lite in misura (ex art. 8 T.F.) della metà pari ad €uro 90 per onorari ed ad €uro 225 per diritti (oltre 12,50% ex art. 14 T.F. + 2% Cassa Avv. ed IVA di legge) nonché ad €uro 25 per rimborsi non imponibili; compensa tra le parti le restanti spese di causa.

Roma 16.6.2008