REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI ROMA - SEDE DISTACCATA DI OSTIA

Dr. Avv. Mario Marini ha pronunciato la seguente definitiva

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n° 776 RACC 2007, decisa con dispositivo letto all’udienza del 19.3.2008, promossa da

B.C. res/te in Roma ed ivi elett/te dom/to in Viale …………… c/o Avv. ………….. che lo rappresenta e difende giusta delega emarginata al ricorso                    -ricorrente opponente-

C O N T R O

COMUNE DI ROMA, rappr/to da delegato del Sindaco F.D. Paola Landolfi dom/ta c/o Avv/ra Comunale - Via del Tempio di Giove 21 Roma come indicato in sua comparsa

                                                                                                                                    -opposto-

OGGETTO: ricorso ex art. 204 bis/co. 2° C.d.S. avverso VAV della Polizia municipale ex art. 126bis / co. 2 C.d.S. per omessa comunicazione autore violazione.

CONCLUSIONI: come in ricorso.

SVOLGIMENTO E MOTIVI

Con atto depositato a norma e nei termini dovuti il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione ex artt. 23 L. 689/81 e 204bis C.d.S. avverso il provvedimento sanzionatorio qui indicato in “oggetto”, notificatogli quale responsabile, chiedendone l'annullamento per quanto ivi motivato e cui poi riportavasi nella sopra epigrafata udienza di decisione della causa.

L’evocato Comune di Roma, dopo antecedente costituzione e deposito in cancelleria di documenti ai sensi del predetto art. 23, non compariva all’udienza fissata per esso articolo; fermi restando gli effetti del deposito di documenti rilevanti (Cass. 8037/02), detta costituzione dichiaravasi inammissibile per inefficacia, ed è divenuta invalida ad ogni effetto, poiché nonostante l’invito rivolto ex art. 182 C.P.C., restava mancante della autorizzazione a procedervisi da emettersi dal Capo dell’Avvocatura Comunale come richiesto dall’art. 3/co. 1 del “Reg/to di organizz/ne per l’esercizio dell’azione di promovimento del giudizio e resistenza alle liti” (di cui alla delibera giuntale n° 182/01 del 27.1.01) disciplinante -ex art. 34/co. 4 dello Statuto comunale- le determinazioni sulla resistenza nei giudizi nei quali l’Amm/ne è convenuta: Cons. Stato – Sez. VI 5.7.99/1164; Sez. V 7.9.07/4721; Cass. S.U. 12868/05 “ex multis”.

L’opposizione merita accoglimento per l’ addotto motivo, comprovato dalla escussione del teste, costituito dalla veridicità di quanto comunicato ex art. 126bis/co. 2, tramite invio di lettera, non necessariamente raccomandata, peraltro rimasta priva della necessaria contestazione ex art. 201 C.d.S. di cui l’infrazione in oggetto non gode di alcuna esenzione che, per interpretazione costituzionalmente informata non può esserle riconosciuta a fronte del generale principio dell’esercizio tempestivo e pieno del diritto alla difesa consacrato nel predetto art. 201.

Il teste, infatti, ha ben precisato che nel giorno della infrazione, cui si riferisce il VAV qui opposto, l’autovettura era stata lasciata usare da lui, come affidatario della stessa, da parte di più membri della famiglia senza che egli potesse avere alcuna certezza di chi si trovasse “alla guida” al momento dell’infrazione. Circostanza, questa, specificamente richiesta dalla norma codificata e che ovviamente non può essere fornita se non da parte di chi si trovasse alla guida oppure –non trovandovisi- abbia constatato “de visu” essa circostanza ed altresì si fosse avveduto con certezza della infrazione, che nella fattispecie non era stata neppure contestata immediatamente, ed altresì fosse in grado di ricordarsene a distanza di oltre otto mesi pari al tempo trascorso dalla notifica del VAV “di riferimento” a quella del VAV qui opposto.

Ciopertanto e con debita pronunzia sulle spese di soccombenza all’udienza sopra epigrafata è stato letto il seguente

DISPOSITIVO

P.T.M. il Giudice V° gli artt. 22 – 23 L. 689/81 nel combinato disposto con l’art. 204 bis D.L.vo 285/92 e s.m. nella formulazione vigente ex L. 214/03 in accoglimento del ricorso dichiara la illegittimità del verbale sanzionatorio con esso opposto redatto il 8.1.2007 con il N° 18070000996 da parte di accertatore della Polizia Municipale e che pertanto annulla con ogni sanzione ivi comminata; spese di causa a carico del Comune di Roma da corrispondersi al difensore antistatario Avv. …………….. in misura di complessivi €uro 180 oltre 12,50% ex art. 14 T.F. + Cassa Avv. 2% ed IVA di legge.

Roma 19.3.2008

Sentenza depositata il 31.5.2008