REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEDE DISTACCATA DI OSTIA
Il Giudice di Pace Dr. Mario Marini ha pronunciato la seguente
nella causa civile iscritta al n° 329 RACC 2006, ritenuta in decisione all’udienza del 13.2.2008 TRA
G.C.L., elett/te dom/to in Roma – Via ………… c/o Avv. ………… che lo rappresenta e difende giusta procura emarginata all’atto di citazione -attore-
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco p.t., ritenutosi costituito in giudizio tramite l’Avv. F. C. ed elett/te dom/to presso di lui in Roma – Via Lucrezio Caro 62 come in atti di causa -convenuto-
- OGGETTO: risarcimento danni.
- CONCLUSIONI: come appresso precisate all’udienza del 13.2.08.
Con atto di citazione notificato ex art. 149 C.P.C. con recapito in data 11.10.06 il Comune di Roma è stato convenuto in giudizio dall’epigrafato G.C.L. per sentire accertare la responsabilità di tale ente, quale proprietario della V. Orazio Amato / Roma, per l’evento ivi verificatosi il giorno 15.10.04, alle ore 2.30 circa, arrecante danni in misura di €uro 2.275,79 (od eventualmente diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora dall’evento) alla propria autovettura Alfa 145 tg ……… poiché collisa con un tombino rialzato nascosto dallo spessore di acqua piovana allagante la sede stradale.
All’udienza di comparizione del 7.2.07 costituivasi l’evocato Comune con comparsa richiedente quanto appresso:
In via preliminare, nel merito: dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune di Roma rispetto alla domanda attrice e, per l’effetto, dichiararne l’estromissione dal presente giudizio; in via principale, nel merito: dichiarare ed accertare che l’evento per cui è causa si è prodotto per intervento di caso fortuito e non per responsabilità del Comune convenuto e per l’effetto rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto; in via subordinata, nel merito: rigettare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata; in subordine: nell’ipotesi in cui il Giudice di Pace accerti la sussistenza di un danno in capo all’attore, dichiarare l’esclusiva responsabilità dell’Impresa L.L. S.r.l.; in via ulteriormente subordinata: nell’ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannare l’Impresa L.L. S.r.l. a manlevare il Comune di Roma di quanto sarà tenuto a versare a chiunque per sorte, interessi, spese e quant’altro risulterà dovuto; in via preliminare ed istruttoria: si chiede che sia disposta nuova udienza di comparizione delle parti onde consentire la citazione per la chiamata in garanzia ex artt. 106 e 269 c.p.c. dell’Impresa L.L. S.r.l., in persona del l.r.p.t., con sede legale in ………… Romano (RM), Via ………. (c.a.p. 00069).
A seguito del rilievo ufficioso dell’opportunità di statuire sulla validità della costituzione in giudizio del Comune, come questione indubbiamente preliminare all’esame di ogni istanza delle parti, il Giudice invitava a concludere ex art. 187 C.P.C. cosicché alla udienza del 13.2.08 le parti concludevano come segue:
- l’attore: “Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adito: 1) in via istruttoria rimettere la causa sul ruolo per l’ammissione dei mezzi istruttori come indicati nelle proprie note autorizzate depositate in data 11.4.07 e da intendersi qui integralmente trascritte; in via preliminare circa la carenza di legittimazione passiva del Comune di Roma, come dedotta nell’ordinanza del 7.2.07, ci si rimette alla valutazione del Magistrato, pur ritenendo nulla la costituzione come avvenuta della parte convenuta; 3) nel merito ci si riporta alle conclusioni di cui all’atto introduttivo del giudizio e da intendersi qui integralmente trascritte. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore dell’Avv. Michele Gioia, dichiaratosi antistatario.”
- il Comune: chiedendo il rigetto delle rilevazioni relative alla costituzione del Comune effettuate dal Giudice nonché l’accoglimento di quanto richiesto in comparsa di risposta.
A conclusione “non definitiva”, come in dispositivo, della vertenza “de qua” concorrono i seguenti
M O T I V I
- 1) La determinazione in merito alla costituzione in giudizio da parte del Comune, come atto di rilievo esterno manifestante la volontà di resistervi, è stata assunta con provvedimento dirigenziale in data 12.12.06 n° 460 dal Capo dell’Avvocatura del Comune Avv. E. L., a ciò competente in virtù dell’art. 3 co. 1 del “Regolamento per l’esercizio dell’azione di promovimento del giudizio, resistenza alla lite, conciliazione e transazione” approvato con Deliberazione Giuntale n° 182/01 del 27.1.01 in forza dell’art. 34 dello Statuto comunale capitolino: così come nomofilatticamente dettato anche dalla S.C. a S.U. con sent. n° 12868/05. Il predetto Regolamento N° 182/01 è da conoscersi, da parte dei Giudici, così come è dovuto per lo Statuto, “quale atto a contenuto normativo soggetto al principio dell’art. 113 C.P.C., inteso come dovere di individuare (anche prescindendo dalle prospettazioni delle parti) e di applicare con il suo esame le norme dirette a disciplinare la fattispecie come atto appartenente alla scienza ufficiale del giudice”: Cass. S.U. 12868/2005.
Nella predetta determinazione dirigenziale prodotta in atti del Comune e concernente anche altri 26 giudizi “passivi” leggesi che, con riferimento al T.U. 18.8.2000 n° 187 nonché al sucitato art. 34 dello Statuto ed altresì alla predetta deliberazione della G.C., si “determina di resistere nei giudizi di cui in premessa, con la rappresentanza e difesa, tanto congiunta che disgiunta, dell’Avvocatura Comunale e dell’Avv. F. C., fiduciario delle Assicurazioni di Roma”, altresì eleggendo domicilio presso lo studio di quest’ultimo.
- 2) Nell’epigrafe della comparsa di costituzione e risposta, datata 29.1.07 e depositata all’udienza del 7.2.07 da parte di terzo legale dichiaratosi incaricato dal predetto Avv. C., leggesi che detto atto è redatto per il Comune di Roma, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv/ti E. L. e F. C. in virtù di conforme procura ex art. 83/co. 3 C.P.C. (estesa a margine del terzo foglio dell’atto di citazione passivo) rilasciata dal Sindaco e risultante munita di firme per autentica di entrambi detti legali.
La comparsa in questione risulta, però, sottoscritta soltanto dall’Avv. F. C. (come confermato all’udienza di cui sopra da parte del suo incaricato), pur se la sua firma è apposta in modo da coprire anche il soprastante dattiloscritto nominativo dell’Avv. E. L., cosicché l’unico difensore da ritenersi costituito per l’ente è esso Avv. C..
- 3) Il disposto del comma 6 dell’art. 1 del sucitato Regolamento n° 182/01 affida all’Avvocatura “l’assunzione e la gestione in sede tecnico-processuale delle iniziative per la cura degli interessi dell’Amministrazione, ivi compresa la scelta di avvalersi, in sede collegiale o per integrale affidamento della causa, di un legale esterno agli organici dell’Avvocatura”, precisando -però- che “La scelta del legale esterno è operata in relazione alla specialità della causa nonché all’impegno professionale richiesto congruamente motivati, quando sia opportuno e conveniente, dal Capo dell’Avvocatura”. Tutto ciò è necessariamente correlato con quanto disposto nel “Regolamento sull’ordinamento degli uffici dei servizi del Comune di Roma” deliberato il 29.10.02 col n° 629, previsto dall’art. 31/co. 1 il quale (in virtù dell’art. 110/co. 2 D.Lgs. 267/00) dispone che “l’Amministrazione può conferire incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, per il perseguimento di obiettivi determinati, quando l’Amministrazione medesima non possa farvi fronte con il personale in servizio”: circostanza indubbiamente non ricorrente nella fattispecie. Lo stesso Reg/to 629/02 dispone -altresì- che “L’incarico è conferito con determinazione del dirigente dell’Ufficio titolare dei programmi a cui gli obiettivi si riferiscono, sentito “l’organo di indirizzo competente, con una convenzione che, motivata la necessità della collaborazione esterna ed accertato il “curriculum vitae” del professionista, sia adeguata all’incarico conferito e stabilisca obiettivi da perseguire nonché il compenso da corrispondergli e la verifica dei risultati conseguiti.
Nella determinazione dirigenziale n° 460/06 nulla invece è menzionato di quanto precede e non ricorre alcuna motivazione né relativa all’alto contenuto di professionalità né alla impossibilità di disporre di personale in servizio nell’Avvocatura comunale.
- 4) Sul punto dell’affidamento da parte della P.A. di incarichi di patrocinio a consulenti “esterni” la giurisprudenza della Corte dei Conti, attesa la indubbia natura privatistica del conseguente rapporto ha statuito, in corrispondenza al rigoroso consolidato orientamento in materia, che “la eccezionalità del ricorso agli incarichi di consulenza esterna da parte delle pubbliche amministrazioni si fonda sul principio costituzionale di buon andamento della P.A. (ex art. 97 della Costituzione) che si realizza anche attraverso la economicità della spesa pubblica”. La stessa Corte, con altre sentenze (fra le altre Corte dei Conti Sez. Sardegna 12.10.06 n° 615, sez. giur. Lombardia 8.6.2002 n° 1255; sez. cont. Enti 18.3.1993 n. 6; sez. giur. Puglia, gennaio 1993 n. 6, 12.11.1992 n. 39; 29.9.1992 n. 32; 28.4.1992 n. 19 e 12.3.1992 n. 12; sez. riun. 23.6.1992 n. 792; sez. II, 11.2.1992 n. 30) ed in particolare con la n° 424/00 della Sez. Umbria, ha costantemente affermato che i mandati agli “incaricati esterni” possono essere validamente conferiti da parte della P.A. soltanto in presenza di specifiche e coesistenti condizioni, senza le quali si provoca danno erariale -ex art. 1 L. 20/1994- per l’infruttuosità dell’erogazione di corrispettivo ai corrispondenti ed inutilizzati “incaricati interni”: ciò con conseguente venir meno o sciupìo dell’efficienza, dell’efficacia, della economicità e della produttività dell’apparato pubblico rimasto immotivatamente inutilizzato: tenuto conto che tali canoni di buona gestione sono elevati a principi fondamentali cui deve uniformarsi l’azione e l’attività amministrativa.
Tra le condizioni che, soltanto se concorrenti consentono l’affidamento di incarichi esterni, sono determinanti le seguenti, (nessuna delle quali, però, ricorrente nella fattispecie) né, comunque, è menzionata nella motivazione dell’affidamento dell’incarico:
a) la mancanza o la grave impossibilità di una apposita struttura organizzativa interna per la prestazione dello stesso servizio affidato all’esterno: quando, invece, per la presente fattispecie esiste una consistente e pregevole Avvocatura Comunale;
b) la necessità di professionalità specifiche “esterne” per risolvere questioni complesse, che esulano dalle ordinarie competenze dei dipendenti degli omologhi servizi della P.A. o dell’ente pubblico: quando, invece, nella presente fattispecie trattasi di questione c.d. “bagatellare”, tanto da consentire all’Avv. C. di restare assente, oltreché in quella di comparizione, anche in ogni altra udienza;
c) svolgimento di attività non continuativa da parte del consulente esterno: mentre, invece, dalla surricordata determinazione dirigenziale n° 460/06 risultano contestualmente affidate ben 26 cause “passive” al medesimo Avv. C.;
d) determinazione del compenso al professionista “esterno”: quando, invece, nella determinazione si precisa che il provvedimento di affidamento plurimo “non è rilevante in ordine alla regolarità contabile”;
e) possibilità di controllo gestionale da parte del preposto Capo dirigente: cosa impossibile senza la costituzione in giudizio di alcun legale “interno” della P.A., seppur virtualmente incaricato con la predetta determinazione n° 460/06.
In conclusione appare che non può invocarsi al riguardo il principio della insindacabilità delle scelte discrezionali poiché queste, in base alla struttura organizzativa ed alle reali esigenze della P.A., appaiono frutto di valutazioni irrazionali e/o palesemente contrarie alla suindicate norme di legge;
- 5) Con le predette considerazioni appare concorrere la normativa delle c.d. “leggi finanziarie” succedutesi in particolare negli ultimi anni 2005 – 2006 – 2007 in tema di affidamento di consulenze a soggetti estranei alla P.A. ed in particolare il disposto degli artt. 44 – 55 – 56 L. 244/07 che demandano alla Corte dei Conti ogni controllo sui detti affidamenti, anche in ordine alla eventuale responsabilità erariale per infrazione del divieto: Sez. Giur. Lazio 3.10.06 n° 1857.
- 6) Considerato tutto quanto esposto non può non rilevarsi che dalla determinazione dirigenziale n° 460/06 del Capo dell’Avvocatura non emerge nessuna legittimità validante la predetta “solitaria” costituzione dell’Avv. C., “esterno” ad essa Avvocatura e designato specificamente “quale fiduciario delle Assicurazioni di Roma” (notoria assicuratrice del Comune) desumibilmente compensato da parte della predetta assicuratrice, sua sostanziale fiduciante. La sua “solitaria” costituzione in un giudizio appare perciò inconciliabile con un legittimo espletamento di mandato defensionale e viziante la costituzione del Comune (Cass. 11251/96), seppur rimasta senza dichiarazione di contumacia della quale, però, essa nullità produce gli stessi effetti: sia per l’attività svolta sia per quella da riprendersi, in prosieguo di causa, ai sensi dell’art. 279/co. 3 C.P.C.
- 7) Per tutto quanto suesposto è evidente che la procura speciale alla lite rilasciata dal Sindaco, al mero fine della “rappresentanza” conferitagli dal comma 1 dell’art. 24 del vigente Statuto capitolino (approvato in correlazione all’art. 50/co. 1 – 2 D.L.vo 267/00 T.U.E.L. con Deliberazione Comunale 122/2000 e modificato con D.C. 22/01), non può assumere valenza maggiore di quanto consentito -in particolare- dalla summenzionata disposizione dell’art. 34/co. 4 dello Statuto capitolino, cogente e primaria in base a quanto disposto dagli artt. 6/co.1 e 2 T.U.E.L. 267/00 (norme richiamate -non casualmente- nel preambolo della delibera giuntale) giuste conferme giurisprudenziali Cons. Stato 1164/99, Cass. 16984/04; 12868/05 a S.U.; 26047/05.
- 8) Per quanto concerne la richiesta di autorizzazione a chiamare in causa il “terzo” si osserva che con essa si pretende di disporre di promovimento di azione con relativo impegno della P.A. verso l’esterno, come se non si trattasse di atti di gestione o di provvedimenti amministrativi che -invece- sono riservati a funzionari di questa ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 107 T.U.E.L. non fornenti ad elementi “esterni” il potere di far gravare “ad libitum” oneri di vario genere sulla P.A. di cui non fanno parte.
Tutto ciò con sostanziale ed ulteriore “abdicazione”, da parte dell’Avvocatura, alla sopra ricordata ed istituzionalmente assegnatale “gestione in sede tecnico-processuale delle iniziative per la cura degli interessi dell’Amministrazione”, in senso sociale e non certo mercantile di alcuna compagnia assicuratrice.
Ciopertanto la richiesta in questione risulta inammissibile, anche a prescindere dalla nullità “soggettiva” della costituzione defensionale ed è rilevabile all’occorrenza anche ex art. 5 L. 2248 all. E. Ciò tanto più che, se la richiesta “de qua” venisse accolta essa si concretizzerebbe in sostanziale “promovimento di giudizio” la cui competenza a determinarlo non spetta al Capo dell’Avvocatura, competente per la sola “resistenza alla lite” ex art. 3 D.G. 182/01, bensì ai sensi dell’art. 2 dello stesso Reg/to 629/02 spetta al “Dirigente responsabile della Unità Organizzativa competente nella materia afferente al caso trattato, sentito il Direttore apicale e acquisito il parere dell’Avvocatura”, tanto evidentemente esclusa dalla iniziativa di promovimento dei giudizi c.d. “attivi”. In base al sucitato Reg/to 629/02 il predetto Dirigente appare individuabile soltanto in quello del Dip/to Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana e/o del Segretariato Generale Uff. Contratti, stipulante il contratto di appalto invocato a fondamento della richiesta di chiamata in causa da parte del Comune di impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione stradale.
- 9) Osservasi, altresì, che la predetta autorizzazione a chiamare il “terzo” non è sottratta ai poteri dispositivi discrezionali del giudice (Cass. 1600/00 – 1759/93), come è confermato dall’art. 354 C.C. che, prevedendo la rimessione della causa al primo giudice esclusivamente nella ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. 3759/93; 1600/00), esclude il riesame in appello di detta discrezionalità, specialmente quando la richiesta è avanzata -come nella fattispecie- per far affermare la responsabilità diretta di esso terzo ovvero la garanzia propria del “chiamante” (Cass. 19050/03; 11711/02) per un rapporto indipendente da quello che ha generato la causa principale: sempre al di fuori di ipotesi di litisconsorzio necessario.
Nel primo caso il convenuto, nel contestare la propria sostanziale legittimazione passiva, chiede di chiamare in causa il “terzo” come esclusivo legittimato in sua vece, mentre nel secondo caso chiede di chiamare il “terzo” per farlo rispondere in via di rivalsa sulla base di rapporto -tra essi enti- indipendente e scindibile da quello della causa principale e come tale azionabile in giudizio separato: Cass. 19364/07.
- 10) Nella fattispecie, esclusa la ricorrenza di litisconsorzio necessario, non si ravvisa alcuna legittima ragione di chiamata in causa dell’impresa indicata dal Comune (tra quelle “collegate” e solidalmente tenute a rispondere come A.T.I. “associate temporanee d’impresa” ex artt. 10/co. 1 e 13/co. 2 L. 109/94 in materia di LL.PP.) atteso che il contratto d’appalto in base al quale esso chiede di essere autorizzato a chiamare in giudizio il “terzo” L.L. S.r.l. risulta in realtà essere stato stipulato, in data 4.12.02 (per il periodo dal 1.5.02 al 31.12.02 e con le condizioni dell’allegato capitolato speciale d’appalto 11.2.02) con la A. M.L.M. S.r.l. quale capogruppo (C.G.) della A.T.I. con la D. S.r.l. e con la R.T. R.T. S.r.l. Non risulta, però, in virtù di quale “negozio” la L.L. il giorno 9.9.04 sarebbe subentrata “per trasferimento” nel predetto contratto d’appalto, come semplicisticamente asserito al capo B della comparsa di risposta del convenuto. Dalla “visura C.C.I.A.A.” nei confronti della L., prodotta in atti del Comune, risulta soltanto una “compravendita” di imprecisato “oggetto” (azienda?) effettuatale dalla A. M.L.M. S.r.l. in liquidazione e neppure quale C.G.: ciò quando, peraltro, dalla nota del XIII Gruppo di Polizia Municipale (prot. 4347 coll. 3955), registrata il giorno 11.2.05 col n° 12186 del XIII Municipio U.T.M. Strade e Tecnologia, risulta -con valenza ex art. 2700 C.C.- che ancora in data 15.10.04 per il ripristino del tombino, causa del presente giudizio, era intervenuta “la ditta A. M.L.M. S.r.l. (CG) con D. S.r.l. con R.T. S.r.l.”. Pertanto queste tre ditte, anziché la L. (anche se fosse stata realmente già intervenuta la inqualificata “compravendita”), erano ancora obbligate nei confronti del Comune, poiché tra l’altro non era ancora decorso il termine di gg. 60 -dalla indicata data del 9.9.04- previsto dall’art. 32 del Capitolato per rendere operativa nei confronti del Comune la cessione di azienda od alcun atto di trasformazione, fusione o rescissione relativi alla A. M.L.M.
- 11) L’autorizzazione alla chiamata di “terzo” non appare legittimata neppure da ragioni di “opportunità” poiché -in base all’art. 29/co. 5 del Capitolato- qualsiasi “terzo” appaltatore risulta tenuto ad amplissimi ed illimitati obblighi di garanzia, nei confronti del Comune di Roma (dei quali, ovviamente, il danneggiato non può beneficiare poiché non trattasi di ipotesi dell’art. 1411 C.C.), essendosi -altresì- qualsiasi appaltatore corrispondentemente impegnato a non necessitare di alcuna chiamata in causa per intervenire in giudizio, inquantoché contestualmente leggesi ai commi 10 – 11 – 12 – 13 di detto art. 29: “L’Appaltatore si obbliga, comunque ed in ogni caso, ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro il Comune in relazione ad incidenti e fatti connessi con l’appalto. A tal riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell’art. 269 del C.P.C., l’Appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell’art. 105 del C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltogli mediante lettera raccomandata. L’Appaltatore, qualora, per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, … si impegna ad accettare -come senz’altro valide nei suoi confronti- le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin da ora, ad ogni eccezione o reclamo e pertanto, sarà tenuto a rifondere, all’Amministrazione Comunale, tutte le spese a quest’ultima addebitate. S’impegna inoltre a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme dall’Amministrazione eventualmente corrisposte a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno che l’Amministrazione non preferisca prelevarli dai crediti che l’Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei confronti del Comune.”
- 12) A quanto precede devesi aggiungere, ai sensi dell’art. 10 dello stesso Capitolato d’appalto e corrispondentemente al disposto dell’art. 30/co. 9 L. 109/94, la rilevante circostanza per cui il Comune è garantito dell’adempimento degli obblighi tutti dell’appaltatore anche mediante accensione di “polizza di assicurazione per la responsabilità verso terzi” per un massimale minimo di 500.000 €uro, come stabilito all’art. 10 del capitolato, e con clausola che “deve contenere la previsione di pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazione di qualsiasi specie.”
In presenza di piena, esigibile e liquida disponibilità, da parte del Comune, di tutte le somme che esso dovesse essere condannato a corrispondere all’attore -sinanco per spese di lite- giusto disposto dei sucitati artt. 10 e 29 del Capitolato, risulta evidente che la richiesta di chiamata di un “terzo”, neppure probantemente indicato, è inammissibile per difetto di attuale interesse ex art. 100 C.P.C., derivante da insussistenza di situazione di incertezza nel caso di condanna, di esso Comune, in un rapporto giuridico dal quale non gli deriverebbe alcun pregiudizio concreto ed attuale (Cass. 3978/86): sia per la mancanza di uno stato di incertezza oggettiva sull’esatta conseguenza di una sua eventuale soccombenza, sia -ancor più- se non risultasse tenuto a rispondere dei fatti di causa per difetto di sostanziale legittimazione passiva. La evidente speciosità dilatoria del comportamento del Comune -al limite della probità- risulta desumibile anche dalla circostanza che esso -come facilitevolmente dovuto- ha trascurato di invitare o di citare il “terzo” ad intervenire in giudizio per la prima udienza di comparizione.
In conclusione e rinviando alla decisione definitiva della lite la regolazione delle spese della presente fase di giudizio, il Giudice adito, visti gli artt. 187 – 279/co. 4 C.P.C., provvede come da seguente
DISPOSITIVO
- dichiara illegittima ed invalida per nullità la costituzione del Comune di Roma come determinata con determinazione dirigenziale n° 460 del 12.12.2006 del Capo dell’Avvocatura del Comune di Roma e come effettuata con la comparsa di costituzione e risposta depositata all’udienza del 7.2.2007, con ogni conseguente effetto della contumacia e della inammissibilità di ogni richiesta e deduzione da esso svolte in giudizio, ivi inclusa la richiesta di autorizzazione alla chiamata del “terzo” S.r.l. L.L. anche per le ragioni di cui ai punti nn° 10 ed 11 della superiore parte motiva;
- visto l’art. 279 co. 2 n° 4 C.P.C. e nella contumacia del Comune di Roma, con separata ordinanza odierna rimette la causa sul ruolo istruttorio impartendo, ai sensi del successivo comma 3 di detto articolo, distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa.
Roma 26.4.2008