REPUBBLICA ITALIANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA  -  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA – SEDE DIST. DI OSTIA

Il giudice di pace dott. Franco Panzolini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1671 R.G.A.C. 2003,  vertente tra:

- R. elett.dom. in Roma  l’avv. A. R., che lo rappr.dif. giusta mandato a margine dell’atto di citazione,                                                                                                  - attore –

e: - LLOYD ADRIATICO Assicurazioni s.p.a., in pers.leg.rappr.p.t., elett.dom. in Roma via G. G. Belli 122 presso l’avv. R. M. C., che la rappr.dif. giusta procura in cale all’atto di citazione notificato,        - convenuta –

OGGETTO: ripetizione d’indebito.

CONCLUSIONI

Per l’attore: dichiarare la convenuta responsabile di violazione della normativa Antitrust (per come già accertata dalla Giurisdizione Amministrativa) e, per l’effetto, condannarla: in via principale, alla ripetizione della somma indebitamente percepita di € 520,29 o la diversa di giustizia; in via subordinata, ai sensi dell’art. 2041 c.c., al pagamento della somma di € 520,29 o la diversa di giustizia; oltre al rimborso delle spese di causa. Per il Lloyd Adriatico: rigettare la domanda attrice e sull’an e sul quantum debeatur perché infondata in fatto e in diritto, nonché priva di idoneo supporto probatorio, con condanna dell’attore alle spese di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 6.06.03, R. S. conveniva il Lloyd Adriatico Ass.ni per sentirlo condannare alla ripetizione delle somme, da lui asserite indebitamente percepite in riferimento alla polizza Rca della propria vettura Fiat Uno tg. Roma 3K9575, per la somma di € 520,29.  Esponeva l’attore:  di aver stipulato con la Compagnia convenuta contratto di assicurazione Rca in data 13.03.1993, con prima scadenza al 24.03.1994 e tuttora vigente; che il Consiglio di Stato, con sentenza del 27.02.02, ha confermato la multa comminata dall’Antitrust ad un gruppo di imprese di assicurazioni, tra le quali il Lloyd Adriatico; che tali Compagnie, tramite un’intesa orizzontale, hanno costituito un cartello vietato dalla legge per far aumentare i costi delle polizze; che tale accordo, accertato anche dal Tar Lazio con sentenza n. 6139/2001, ha avuto come effetto immediato e consequenziale l’aumento del costo della polizza dell’attore, presuntivamente stimato al 20% del costo totale dei premi versati dal 1995 al 2000 compresi. All’udienza del 23.07.03 la convenuta si costituisce  con deposito di comparsa, con allegate sentenze dei G.d.p. di Salerno, Locri, Gioiosa Ionica, Stilo, contestando la domanda e chiedendone il rigetto; precisava il Lloyd Adriatico che:  la durata della sua partecipazione alla società di ricerche di mercato RCLog, che avrebbe costituito la commissione dell’illecito, è stata dalla fine del 1997 all’inizio del 2000 e, pertanto, il presunto danno agli assicurati è limitato ai contratti degli anni 1998 e 1999; la polizza de qua non è nella forma del “Bonus/Malus”, oggetto delle ricerche della RCLog, bensì con franchigia 4Ruote, quindi al di fuori del comportamento considerato lesivo della concorrenza;  parte attrice chiede rinvio per esame e controdeduzioni. All’udienza del 29.09 la convenuta deposita n. 8 sentenze di giudici di pace (Civita Castellana, Firenze, Caulonia, Bianco, Cesena, Gioiosa Ionica, Mercato San Severino e ancora Caulonia)  e conferma le conclusioni della comparsa di costituzione e risposta; l’attore precisa che le sentenze depositate non sono attinenti all’oggetto della causa e deposita note autorizzate, alle quali si richiama; le parti precisano le conclusioni e il giudice trattiene la causa in decisione.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non sono stati contestati, quindi vengono acquisiti come pacifici, i seguenti elementi di rilievo: l’inclusione del Lloyd Adriatico nel gruppo delle società di assicurazione sanzionate; la polizza de qua del tipo 4R e la sua vigenza in corso;  il pagamento (regolare) dei premi assicurativi (per identici formula, vettura, massimali) nelle sei annualità dal 13.04.1994 al 13.04.2000, precisamente di euro: 302,83 per il 1994/95, 314,13 per il 1995/96, 328,26 per il 1996/97, 353,15 per il 1997/98, 433,59 per il 1998/99 e 433,59 per il 1999/00, che hanno fatto registrare un aumento del premio del 4% del secondo anno sul primo e del terzo sul secondo, dell’8% del quarto sul terzo ed infine del 23% del quinto e del sesto sul quarto. Contestati sono la esclusione delle polizze 4R dall’ ”accordo di cartello” e la prova sul quantum sia per il caso di ripetizione di indebito del pagamento di una parte del premio, che per il caso di risarcimento per l’illecito. L’odierno giudicante ritiene ininfluente ai fini della decisione la circostanza se la 4R fosse inclusa o meno nell’ “accordo di cartello”. Infatti l’attore chiede la restituzione delle somme, che presume indebitamente percepite dalla Compagnia, nella misura del 20% dei premi versati per gli anni dal 1995 al 2000. Di contro, come sopra precisato, gli aumenti intervenuti sui premi negli anni in detto periodo, sono stati superiori al 20% solo per la penultima annualità: supponendo “fisiologico” l’aumento dell’8% (incremento costo sinistri e tasso inflazione), l’aumento “abnorme” sarebbe stato del 15% nel 1997/98 e del 7% nel 1999/00. Posto che il presente giudizio non è riconducibile all’equità perché la domanda è stata notificata dopo il 10.02.03, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2003, il giudice non può decidere sulla quantificazione in via equitativa perché incombe sull’attore l’onere probatorio ai sensi dell’art. 2697 c.c., onere al quale l’attore stesso non ha corrisposto, comunque agisca, sia in forza dell’art. 2033 c.c. (per l’ eccedenza di pagamento) che dell’art. 2043 c.c. (per il risarcimento del danno). Invero non sono ravvisabili nella decisone dell’Antitrust e nelle sentenze amministrative, cui si richiama l’attore, elementi di prova attinenti al caso in esame, ma solo la rilevazione di un’attività anticoncorrenziale (ai fini della legge n. 287/90) senza alcun accertamento sull’aumento dei prezzi delle polizze. L’attore non ha nemmeno provato che il comportamento anticoncorrenziale della Compagnia convenuta gli avrebbe impedito di contrarre la polizza con un’altra impresa, al di fuori delle 17 sanzionate, per un prezzo minore. In conclusione, l’attore non ha provato di aver subito il danno nella misura richiesta e che tale danno sia direttamente collegabile all’intesa ritenuta illegittima, alla quale ha aderito il  Lloyd Adriatico (a prescindere dall’inclusione o meno delle polizze 4R):  la domanda viene dunque rigettata perchè non sufficientemente provata. L’evidenza di un aumento del prezzo della polizza de qua non  giustificato dalla Compagnia convenuta, è fondato motivo per la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Visti gli artt. 2697, 2033, 2043 c.c. e il D.L. n. 18/03,

il Giudice di pace di Ostia, definitivamente pronunciando, respinge la domanda di R. S. contro la s.p.a. Lloyd Adriatico Assicurazioni e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Roma, 14 ottobre 2003