REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEDE DISTACCATA DI OSTIA
Il Giudice di Pace dr. Mario Marini ha pronunciato la seguente definitiva
Nella causa civile iscritta al n° 1352 RACC 2007, decisa con dispositivo letto all’udienza del 20.12.2007, promossa da
P. A., res/te in Roma ed ivi elett/te dom/ta in Via Mar Rosso 61 presso Dott.ssa Ester Favretto che in unione alla Dott.ssa Addolorata Greco la rappresenta e difende giusta procura emarginata al ricorso introduttivo -ricorrente opponente-
COMUNE DI ROMA, rappr/to da delegato del Sindaco F.D. Pasquale Pelusi dom/to c/o Avv/ra Comunale – V. del Tempio di Giove 21 Roma come indicato in sua comparsa -opposto-
OGGETTO: ricorso ex art. 204 bis/co. 2° C.d.S. avverso VAV della Polizia municipale ex art. 126bis/co. 2 C.d.S. per omessa comunicazione dell’autore della violazione.
Con atto depositato a norma e nei termini dovuti per la natura del ricorso più sopra menzionato in “oggetto” il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio ivi indicato, notificatogli quale responsabile in solido ai sensi dell’art. 196 C.d.S., chiedendone l'annullamento per quanto ivi motivato e cui poi riportavasi nella sopra epigrafata udienza di decisione della causa.
L’evocato Comune di Roma, dopo antecedente deposito in cancelleria di documenti ex art. 23 L. 689/81 e di atto di costituzione, restava assente all’udienza fissata ai sensi di detto articolo. Fermi restando gli effetti del contestuale deposito dei documenti che possano rilevare (Cass. 8037/02), detta costituzione veniva dichiarata inammissibile per inefficacia e perciò ad ogni effetto invalida mancando della sua autorizzazione da emettersi dall’Avvocato Capo dell’Avvocatura Comunale come richiesto dall’art. 3/co. 1 del “Reg/to di organizz/ne per l’esercizio dell’azione di promovimento del giudizio e resistenza alle liti” (di cui alla delibera giuntale n° 182/01 del 27.1.01) regolante -ex art. 34/co. 4 dello Statuto comunale- le determinazioni in merito alla resistenza nei giudizi nei quali l’Amm/ne è convenuta: Cons. Stato – Sez. V 7.9.07/4721 “ex multis”.
L’opposizione merita accoglimento per il comprovato motivo della notificazione dell’opposto VAV avvenuta in data 16.4.07 quando non era ancora stato definito il giudizio di opposizione pendente col n° 3229/06 innanzi a giudice di pace di questa stessa sede e nel quale è stata pronunziata sentenza n° 1114/07 (di annullamento del VAV di riferimento n° 15060022649) con dispositivo 22.5.07 e deposito 6.6.07. Né varrebbe osservare che l’art. 126bis appare condizionare alla definizione della opposizione alla contestazione della violazione (che comporta la perdita del punteggio) la sola notiziazione dell’esito della predetta opposizione, consentendo -però- di procedere nel frattempo alla notifica della contestazione della violazione dell’obbligo di fornire i dati relativi alla persona ed alla patente del conducente al momento della infrazione. Infatti la predetta notiziazione verrebbe del tutto illegittimamente a precedere il momento di insorgenza della esecutorietà, del verbale della pertinente contestazione dell’infrazione, la quale -per il combinato disposto del comma 1 dell’art. 204 bis C.d.S. con quello del comma 3 dell’art. 203 stesso Codice- non può sopraggiungere prima della definizione negativa della proposizione dell’opposizione avverso il verbale nel termine di gg. 60 previsti dal comma 1 dell’art. 203 C.d.S. o dal comma 1 dell’art. 204 bis stesso Codice.
Ciò ancor prima di rappresentare il dettato, costituzionalmente evincibile dal punto 9.1.2 della sentenza 27/05 della Corte Costituzionale, secondo cui “in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione” inquantoché, come premesso a tale affermazione, “la comunicazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida deve avvenire entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, definizione che presuppone, a sua volta, che siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali ammessi, ovvero … che siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi”.
In correlazione a tale dettato appare sintomatica la sostituzione, con specifica sanzione (tramite l’art. 2/co. 164-a D.L. 262/06 conv. c.m. in L. 286/06) nell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 126 bis, della comminazione della sanzione prevista dall’art. 180/co. 8 C.d.S. autonomamente operante -a prescindere dalla fondatezza della contestazione della infrazione di riferimento- per la mera inottemperanza all’invito a presentarsi per fornire informazioni o documenti.
Giova osservare che, tra i concludendi procedimenti di cui sopra deve ricomprendersi anche il ricorso proponibile, in virtù del dettato della Corte Costituzionale 471/05, da parte del contravventore che, pur ad avvenuto pagamento della sanzione da parte del responsabile solidale e suo “denunciante” quale conducente, ha diritto di opporsi alla sanzione della decurtazione del punteggio chiedendo la dichiarazione di illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione solidale al solo e specifico scopo di escludere che la stessa possa fungere da titolo per l’irrogazione di tale sanzione.
Con l’occasione devesi rilevare, altresì, che il verbale di contestazione della mancata indicazione del conducente alla guida al momento dell’infrazione deve -contrariamente a quanto invalso- indicare necessariamente, ai sensi del primo periodo dell’art. 201 C.d.S., il motivo della mancata contestazione immediata di tale inottemperanza.
Ciopertanto e con debita pronunzia sulle spese di soccombenza, all’udienza sopra epigrafata è stato letto il seguente
P.T.M. Il Giudice adito, V° gli artt. 22 – 23 L. 689/81, nel combinato disposto con l’art. 204 bis D.L.vo 285/92 e s.m. nella formulazione vigente ex L. 214/03, in accoglimento del ricorso dichiara la illegittimità del verbale sanzionatorio con esso opposto redatto il 13.3.2007 con il N° 18070018936 da parte di accertatore della Polizia Municipale e che pertanto annulla ogni sanzione ivi comminata; condanna l’Ente resistente alle spese tutte di causa da corrispondersi ai difensori in epigrafe antistatarie del ricorrente in misura di complessivi €uro 180 oltre spese gen/li ex art. 14 T.F. nonché 2% per Cassa Avv. ed IVA di legge.
Roma 20.12.2007
Sentenza depositata il 5.3.2008