REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SEDE DISTACCATA DI OSTIA

Il Giudice di Pace, Dr. Mario Marini, ha pronunciato la seguente definitiva

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n° 401 RACC anno 2007 ritenuta in decisione all’udienza del 25.10.07                   T R A

C. A., elett/te dom/ta in Roma – Piazza E. Millo 9 presso Avv. Emilio Mancini che la rappresenta e difende giusta procura emarginata all’atto di citazione                                                                                                      -attrice-

E

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco Walter Veltroni, elett/te dom/to c/o Avv/ra Comunale di Roma – Via del Tempio di Giove 21, rappr/to e difeso anche disgiuntamente da Avv. Massimo Baroni e F.D. Dott.ssa Rossella Tonon giuste procure in atti                                       -convenuto-

NONCHE’

GERIT S.P.A.                                                            -convenuta contumace-

- OGGETTO: opposizione ex art. 615 C.P.C.

- CONCLUSIONI: come all’udienza del 25.10.07.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione recapitato ex art. 149 C.P.C. in data 11.12.06 ai due convenuti qui in epigrafe, premesso di aver ricevuto dalla S.p.a. Banca Monte dei Paschi di Siena in data 18.11.06 (d.t.p.) la notifica di cartella di pagamento a favore del Comune di Roma di €uro 237,91 per infrazione del C.d.S., ivi indicata come verbalizzata col N° 0100210048 in data 12.2.01 e senza che ne fosse indicata la data di notifica, la Sig.ra A. C. chiedeva in conclusioni al Giudice: “esaminati gli atti e ritenuta fondata l’opposizione, per i motivi dedotti, di dichiarare la somma precettata non dovuta e per l’effetto ritenere il precetto, di cui in narrativa, nullo, illegittimo ed inefficace per intervenuta prescrizione della richiesta” per mancata notifica del verbale sanzionatorio nonché per decorso del termine quinquennale di cui all’art. 209 C.d.S.

Con comparsa depositata il 9.3.07 il Comune si opponeva all’accoglimento delle richieste attoree: in via preliminare per inammissibilità dell’atto di citazione poiché proponibile innanzi al Tribunale quale esclusivamente competente in materia di espropriazione, nel merito perché concernente un verbale che -a suo dire- era stato ritualmente notificato e rimasto senza opposizione, salve diverse risultanze di riservate produzioni.

All’udienza del 25.10.07, nella perdurante assenza del Comune e nella contumacia della Gerit, l’attrice si riportava alle conclusioni dell’atto introduttivo che -a prescindere dalla terminologia usata- meritano accoglimento, atteso che:

- 1) La eccezione di difetto di competenza per materia sollevata dal Comune è priva di pregio poiché nulla osta a che il predetto motivo di opposizione venga portato all’esame del Giudice “naturale” competente anche ex artt. 615/co. 1 e 17 C.P.C. per la specifica materia delle “sanzioni del C.d.S.” opposte prima dell’inizio dell’espropriazione.

- 2) Per la proponibilità di opposizione costituita dalla mancata notifica del verbale è notoria e consolidata giurisprudenza (Cass. 1223/01) che i modi ed i termini debbono essere quelli di cui all’art. 22 L. 689/81. L’adozione del rito “ordinario” non importa, però, l’inammissibilità del procedimento se, in applicazione del principio di conservazione, l’atto introduttivo sia depositato in Cancelleria nello stesso termine (gg. 30 dalla notifica dell’atto opposto) fissato ex art. 22 L. 689/81 e se le diverse norme adottate non incidano, così come qui non incidono, sulla determinazione della competenza, sul regime delle prove o sull’esercizio del diritto di difesa delle parti: Cass. 2369/00; 7015/99; 3323/85; 5737/83.

Poiché nella fattispecie l’atto introduttivo, seppur notificato nel predetto termine, è stato -però- depositato per l’iscrizione a ruolo in data 16.2.07, ossia oltre il termine del 17.12.06, l’opposizione relativa alla mancata notifica del VAV deve essere dichiarata inammissibile d’ufficio: Cass. 6679/07.

- 3) Relativamente al motivo di opposizione costituito dal decorso del termine prescrizionale, di cui all’art. 209 C.d.S., la P.A. -rimanendo contumace- non ha fornito alcuna prova né della asserita notifica del VAV né di alcuna interruzione del termine prescrizionale tra il 12.2.01 ed il 18.11.06, cosicché il motivo in questione merita accoglimento.

- 4) Le spese di causa, stante il parziale accoglimento dei motivi di opposizione seguono la soccombenza del Comune ma compensate al 50% nei suoi confronti, mentre ne resta del tutto immune la Gerit della quale non è stata dimostrata la legittimazione passiva per la specifica partita esattoriale a fronte della emissione della cartella effettuata dal diverso ente S.p.a. M.P.S.; l’entità di dette spese, poiché non notulizzate, viene determinata d’ufficio.

P.T.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando, stante l’accertata intervenuta prescrizione ex art. 209 C.d.S. del credito con ogni accessorio in essa cartellizzato dichiara la illegittimità della procedura esattoriale di cui alla cartella N° 09720050076612654000 emessa dalla S.p.a. Banca Monte Paschi di Siena per complessivi €uro 237,91 a favore del Comune di Roma; condanna quest’ultimo alla rifusione della metà delle spese tutte di causa da corrispondere per l’attrice al suo difensore antistatario Avv. Emilio Mancini in misura di €uro 60 per onorari, €uro 122 per diritti (oltre 12,50% ex art. 14 T.F., 2% Cassa Avv., IVA di legge), €uro 25 per rimborsi non imponibili, compensata tra le stesse parti la residua metà; nulla per spese è dovuto dalla S.p.a. Gerit.

Roma 22.12.2007