REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI ROMA - SEDE DISTACCATA DI OSTIA

Dr. Avv. Mario Marini ha pronunciato la seguente definitiva

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 1236 RACC 2007, decisa con dispositivo letto all’udienza del 6.12.2007, promossa da

D’I. L., costituito in giudizio personalmente, dom/to in Roma – Via …………………….                                                                                                   -ricorrente opponente-

C O N T R O

COMUNE DI ROMA                                                                           -opposto contumace-

OGGETTO: ricorso ex art. 204 bis/co. 2° C.d.S. avverso VAV della Polizia municipale ex art. 158/2-5 C.d.S. per sosta nello spazio riservato alla fermata dei mezzi pubblici in data 1.2.07.

CONCLUSIONI: come in ricorso.

SVOLGIMENTO E MOTIVI

Con atto depositato a norma e nei termini dovuti per la natura del ricorso più sopra menzionato in “oggetto” il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio ivi indicato, notificatogli quale responsabile in solido ai sensi dell’art. 196 C.d.S., chiedendone l'annullamento per quanto ivi motivato e cui poi riportavasi nella sopra epigrafata udienza di decisione della causa.

Contumace il Comune, che nulla ha depositato, la opposizione merita accoglimento per l’addotto motivo derivante dalla assoluta insufficienza della motivazione della mancata contestazione immediata (“per assenza del trasgressore o del proprietario”) che lascia seri dubbi sulla effettuazione della verifica, da parte dei verbalizzanti, della esposizione o meno del predetto contrassegno per parcheggio di invalidi a favore della ricorrente rilasciato dal Comune di Fiumicino col n° 1810 il 13.4.06 con scad/za al 13.4.11.

Ciò dovendo ritenersi necessario, nella possibilità di legittima e rituale esposizione di tale contrassegno (che consente quanto agli artt. 11 e 12 D.P.R. 503/96) che il verbalizzante dia espressamente atto della sua mancata esposizione di cui al comma 2 dell’art. 388 Reg/to C.d.S. (D:P.R. 495/92), atteso -altresì- che neppure l’art. 7/co. 4 C.d.S. precisa in quale sito -visibile dall’esterno- del veicolo debba essere apposto il contrassegno: ciò non consentendosi che la disposizione meramente regolamentare di cui all’art. 12/co. 1 D.P.R. 503/96 (“barriere architettoniche ecc.”), prescrivente l’apposizione su imprecisato punto della “parte anteriore” del veicolo, possa inferire sul C.d.S. avente valore di legge e come tale poziore ex art. 1 elle “Disposizioni sulla legge in generale” premesse al C.C.

La mancanza di specifica indicazione della effettuazione, con esito negativo, della ricerca della eventuale esposizione del contrassegno deve, perciò, risultare espressamente dalla verbalizzazione a pena di nullità della stessa.

Ciopertanto e senza condizioni consenzienti l’attribuzione dell’onere delle spese di causa, all’udienza sopra epigrafata è stato letto il seguente

DISPOSITIVO

P.T.M. il Giudice adito V° gli artt. 22 – 23 L. 689/81, nel combinato disposto con l’art. 204 bis D.L.vo 285/92 e s.m. nella formulazione vigente ex L. 214/03 in accoglimento del ricorso dichiara la illegittimità del verbale sanzionatorio con esso opposto redatto il 13.1.2007 con il N° 63070073037 da parte di accertatore ausiliario del traffico (Dip/to II Politiche delle Entrate U.O. Contravv/ni Comune di Roma) e che pertanto annulla con ogni sanzione ivi comminata; nulla per spese di causa.

Roma 6.12.2007