REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI ROMA - SEDE DISTACCATA DI OSTIA

Dr. Avv. Mario Marini ha pronunciato la seguente definitiva

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 1332 RACC 2007, decisa con dispositivo letto all’udienza del 20.12.2007, promossa da

C. D., costituito in giudizio personalmente, res/te in Roma – Via ……………………….                                                                                                    -ricorrente opponente-

C O N T R O

COMUNE DI ROMA rappr/to da delegato del Sindaco F.D. Paola Landolfi dom/ta c/o Avv/ra Comunale - V. del Tempio di Giove 21 – Roma giusta indicazione in epigrafe della sua comparsa                                                                                                              -opposto-

OGGETTO: ricorso ex art. 204 bis/co. 2° C.d.S. avverso VAV di accertatore ex art. 17/co. 132 – 133 L. 127/97, ai sensi dell’art. 7/1 C.d.S. per circolazione nella corsia o area di percorrenza riservata ai mezzi pubblici.

CONCLUSIONI: come in ricorso.

SVOLGIMENTO E MOTIVI

Con atto depositato a norma e nei termini dovuti per la natura del ricorso più sopra menzionato in “oggetto” il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio ivi indicato, notificatogli quale responsabile in solido ai sensi dell’art. 196 C.d.S., chiedendone l'annullamento per quanto ivi motivato e cui poi riportavasi nella sopra epigrafata udienza di decisione della causa.

L’evocato Comune di Roma, dopo antecedente deposito in cancelleria di documenti ex art. 23 L. 689/81 e di atto di costituzione, restava assente all’udienza fissata ai sensi di detto articolo. Fermi restando gli effetti del contestuale deposito dei documenti che possano rilevare (Cass. 8037/02), detta costituzione veniva dichiarata inammissibile per inefficacia e perciò ad ogni effetto invalida mancando della sua autorizzazione da emettersi dall’Avvocato Capo dell’Avvocatura Comunale come richiesto dall’art. 3/co. 1 del “Reg/to di organizz/ne per l’esercizio dell’azione di promovimento del giudizio e resistenza alle liti” (di cui alla delibera giuntale n° 182/01 del 27.1.01) regolante -ex art. 34/co. 4 dello Statuto comunale- le determinazioni in merito alla resistenza nei giudizi nei quali l’Amm/ne è convenuta: Cons. Stato – Sez. V 7.9.07/4721 “ex multis”.

L’opposizione merita accoglimento per il rilievo d’ufficio, preliminare all’esame dei suoi motivi, delle illegittimità derivanti:

a) dalla permanenza di mancata indicazione -espressamente richiesta sin dal decreto di fissazione dell’udienza- della azienda di pubblico trasporto per conto della quale l’accertatore avrebbe rilevato l’infrazione, nonché della “linea di servizio” -di tale azienda- fruente della circolazione sulla corsia riservata;

b) dalla ulteriore mancanza di dimostrazione della contestata competenza sanzionatoria del verbalizzante il quale, soltanto dalla menzione dell’art. 17 co. 133 L. 127/97, si desume essere dipendente di una azienda con la predetta finalità, inquantoché operante al di fuori dei centri abitati per i quali soltanto, ai sensi del comma 133 dell’art. 17 L. 127/97 riferentesi al solo art. 6/co. 4 lettera “c” del C.d.S., possono essere conferite ad esso dipendente e perciò da esso svolte le funzioni di prevenzione e di accertamento in materia di circolazione e sosta sulle “corsie riservate” nell’accezione usata dal n° 8 dell’art. 3 C.d.S. che, incidentalmente si osserva, non comprende gli spazi riservati allo stazionamento ed alla fermata dei bus di cui agli artt. 158/co. 2 lett. d C.d.S. e 352/co. 1 del suo Reg/to;

c) dall’invalidante difetto di precisa indicazione, ai sensi della prima parte del comma 1 dell’art. 201 C.d.S., dipendente dalla contestuale alternanza di indicazione del tipo di tratto stradale come “corsia” od “area di percorrenza” laddove, peraltro, quest’ultimo termine non risulta né usato nel predetto art. 6 co. 4, o nell’art. 7 co. 14 relativo alla circolazione nei centri abitati, né in alcuna delle definizioni stradali o di traffico elencate nell’art. 3 C.d.S.

Ciopertanto e senza condizioni consenzienti l’attribuzione dell’onere delle spese di causa, all’udienza sopra epigrafata è stato letto il seguente

DISPOSITIVO

P.T.M. il Giudice V° gli artt. 22 – 23 L. 689/81 nel combinato disposto con l’art. 204 bis D.L.vo 25/92 e s.m. nella formulazione vigente ex L. 214/03 in accoglimento del ricorso dichiara la illegittimità del verbale sanzionatorio con esso opposto redatto il 13.2.2007 con il N° 33070198816 da parte di accertatore ausiliario del traffico (Dip/to II Politiche delle Entrate U.O. Contravv/ni Comune di Roma) e che pertanto annulla con ogni sanzione ivi comminata; nulla per spese di causa.

Roma 20.12.2007

Sentenza depositata il 29.2.2008