REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEDE DISTACCATA DI OSTIA
Il Giudice di Pace, Dr. Mario Marini, ha pronunciato la seguente definitiva
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 2666 RACC anno 2006 ritenuta in decisione all’udienza del 20.12.07 T R A
- OGGETTO: inadempimento contrattuale.
- CONCLUSIONI: come appresso precisate all’udienza del 20.12.07.
Con atto di citazione ritualmente notificato l’attore ha citato in giudizio la Telecom Italia S.p.a. per sentire accogliere le richieste ivi precisate contro detta convenuta, succeduta alla TIM Italia S.p.a. la quale, dopo avergli gratuitamente attivato e fornito dalla primavera dell’anno 2004 il servizio “ScripTIM by Acotel” (avente ad oggetto l’invio, tramite sms, di notizie ANSA con particolare riferimento alle notizie sportive), a partire dal mese di settembre dello stesso 2004 gli aveva addebitato il costo di €uro 0,1549 per ogni sms inviato per una complessiva spesa di €uro 897,04 sostenuta (tramite addebito su carta prepagata SIM Card della TIM) per il periodo 3.12.04 – 31.12.04: importo calcolato, però, sulla base di un costo medio giornaliero di €uro 5,86 al giorno ma in via presuntiva poiché l’azienda telefonica non aveva aderito alla richiesta di fornitura dei tabulati relativi a detto periodo e ciò nonostante l’inoltro ad essa azienda di apposito formulario di reclamo fornito dalla stessa Telecom.
All’udienza di comparizione 13.12.06 costituivasi la società convenuta contestando la fondatezza delle pretese attoree delle quali chiedeva in via preliminare dichiararsi la improcedibilità-improponibilità.
Integrate successivamente le produzioni documentali e le deduzioni delle parti, all’udienza del 20.12.07 le loro conclusioni definitive risultavano così rassegnate:
- per l’attore: “Piaccia all’Ill.mo Giudice di Pace, contrariis reiectis, in via principale in revoca della ordinanza emessa in data 11.6.07, ordinare alla Telecom Italia la produzione di tutti i tabulati telefonici relativi alla utenza “de qua” sin dal mese di aprile 2004, ovvero concedere termine all’attore per formulare formale richiesta alla Telecom Italia in tal senso e per la produzione degli stessi, o in via subordinata ammettere prova per testi sulla circostanza del carattere gratuito del servizio al momento della sua ordinazione indicando a teste il sig. P. C.; per l’effetto rimettere le parti dinanzi a sé per il completamento della fase istruttoria; in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto delle istanze poc’anzi formulate, Piaccia: in via preliminare rigettare l’eccezione di improcedibilità/improponibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nelle note depositate in atti e qui da intendersi trascritti; in via subordinata, nel caso di accoglimento della spiegata eccezione, voglia comunque sospendere il presente giudizio, concedendo un termine per l’esperimento del tentativo di conciliazione, compensando le spese di lite; nel merito, voglia dichiarare la violazione da parte della odierna convenuta delle disposizioni di cui all’art. 4 commi 2 e 3 e dell’art. 5 comma 3 della Direttiva generale in materia di qualità e costo dei servizi di telecomunicazione, emanata ai sensi dell’art. 1 comma 6 lett. B n° 2 della Legge 31.7.1997 n. 249 ed allegata alla Delibera n° 169/03/CSP della commissione per i servizi ed i prodotti, pubblicata nella G.U. n. 193 del 21.8.2003 per non aver preventivamente comunicato all’odierno attore i costi dei servizi SCRIPTIM by ACOTEL, al momento della conversione da servizio gratuito in servizio a pagamento, o comunque al momento della sua ordinazione; per l’effetto dichiarare la nullità o comunque annullare le clausole contrattuali relative alla onerosità del servizio SCRIPTIM by ACOTEL, utilizzato dall’odierno attore fino al mese di gennaio 2005; per l’effetto condannare l’odierna convenuta alla restituzione in favore dell’odierno attore delle somme corrisposte per il servizio per cui è causa, da quantificare nella misura di €. 897,04 o di quella maggiore o minore somma che verrà accertare come dovuta, all’esito dell’esame dei tabulati di traffico telefonico relativi all’utenza di cui l’attore è titolare, e comunque fino al concorso con la somma di €. 1.099,00, oltre interessi legali. Con vittoria di spese.”
- per la convenuta: “Voglia l’adito Giudice di Pace, contrariis reiectis: 1) in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare improcedibile e/o improponibile la domanda formulata dal sig. A. C. nei confronti di Telecom Italia s.p.a., per non avere parte attrice esperito l’obbligatorio preventivo tentativo di conciliazione stragiudiziale della lite previsto dalle delibere n. 53/99, n. 182/02 e n. 307/03 della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni concernenti la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazione ed utenti; 2) in via subordinata, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, pretestuosa e in ogni caso per non aver preventivamente comunicato all’odierno attore i costi dei servizi SCRIPTIM by ACOTEL, al momento della conversione da servizio gratuito in servizio a pagamento, o comunque al momento della sua
non provata; 3) con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
La causa viene ad essere decisa come da dispositivo per i seguenti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
- 1) La eccezione di improcedibilità o meglio di improponibilità, poiché le richiamate disposizioni dell’Autorità competente sono finalizzate ad impedire l’introduzione e non il solo proseguimento di azione giudiziaria, appare infondata attesa la nullità, se non la inesistenza, di valida normativa al riguardo, considerato quanto segue:
a) che l’art. 1 co. 11 L. 31.7.97 n° 249 istitutiva dell’Autorità per la garanzia nelle comunicazioni prevede che detta Autorità disciplini con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utente o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenza, ma tali controversie -per le quali sancivasi l’improponibilità di ricorso in sede giurisdizionale fino all’esaurimento (entro 30 gg.) di un tentativo obbligatorio di conciliazione- sarebbero state da individuarsi con provvedimenti dell’Autorità;
b) che il comma 13 del predetto art. 1 prevede che l’Autorità potesse usare degli organi ministeriali nonché degli organi e delle istituzioni di cui al momento poteva avvalersi secondo le norme vigenti e tra i quali deve osservarsi che, in tale momento, non potevano essere ricompresi i comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM), poiché dovevano ancora istituirsi con leggi regionali da emanarsi entro sei mesi dall’insediamento di essa Autorità: comitati ai quali venivano altresì attribuite in via diretta le competenze svolte -all’epoca- da parte dei comitati regionali radiotelevisivi, non ricomprendenti quella di regolamentare la proponibilità di azioni giudiziarie, nonché in via delegata -dall’art. 13 della L.R. Lazio 3.8.01 n. 19, altre competenze altrettanto estranee;
c) che, per quanto suesposto, tra le competenze dei predetti comitati non era ricompreso il potere, conferito dall’art. 1/11 L. 249/97 all’Autorità predetta, di disciplinare con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra utenti e soggetti autorizzati o destinatari di licenze;
d) che, da tutto quanto precede, consegue che la “improponibilità” dell’azione giudiziaria può concernere soltanto le controversie che solo i predetti organi ed istituzioni già competenti al momento dell’entrata in vigore della L. 249/97 (e quindi non i CORECOM allora inesistenti) avrebbero specificamente dovuto individuare ma che -invece- mai hanno individuato: infatti, anche nell’art. 3/1 della delibera n° 182/02 CONS, a prescindere dalla incompetenza dell’organo emittente, esse controversie sono rimaste indicate in modo del tutto generico, come relative alla “violazione di diritti o di interessi dell’utente protetti da un accordo di diritto privato o dalle norme in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell’Autorità”;
e) che a ciò deve aggiungersi la considerazione che il comma 6 dell’art. 1 della predetta L. 249/97 attribuisce alla “commissione per le infrastrutture” (organo dell’autorità, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 1) le prescrizioni -indicate al n° 14 di detto comma 6- per intervenire nelle controversie tra il “gestore” del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati, così chiarendosi che le controversie di cui al comma 11 dell’art. 1 sono -invece- quelle tra utenti e soggetti autorizzati o destinatari di licenze, atteso che con l’uso dei termini “soggetto autorizzato” o “titolare di licenza o concessione” si indicano, per specifico riferimento contenuto nel comma 32 della L. 249/97, soggetti differenti da quello indicato quale “gestore del servizio”;
f) che, infine, la convenuta non ha dimostrato di essere tra quei soggetti tutelabili con l’obbligo di preventivo tentativo di conciliazione quali titolari di “diritto di installazione e di gestione di reti di telecomunicazioni per la fornitura di telecomunicazioni” i quali soltanto con apposita autorizzazione abilitativa sono titolari di diritti ed obblighi specifici anche per fornire servizi di telecomunicazione di cui all’art. 1 lettera “c” D.P.R. 15.9.97 n. 318 (Reg/to per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle Telecomunicazioni) e come tali tutelabili con il pregiudiziale tentativo di conciliazione: ciò correlativamente a quanto contemplato alla lettera “e” dello stesso art. 1 per gli “organismi di telecomunicazione”.
- 2) La gratuità della pattuizione della fornitura del servizio “de quo” risulta da presunzione grave, precisa e concordante ex art. 2729 C.C., dagli elenchi delle movimentazioni della specifica linea telefonica, prodotti dall’attore e provenienti dal servizio clienti TIM per il periodo dal 3.12.04 e sino alle ore 11.58 del 14.12.04 durante il quale risultano inviati gratuitamente ben 429 sms del tutto gratuiti a fronte di una decina di sms del costo di €. 0,15 ciascuno, mentre soltanto dopo tale periodo e sino alle ore 4.33 del giorno 31.12.04 risulta addebitato -in prelievo dalla carta prepagata- l’importo di complessivi €uro 129 corrispondente al costo complessivo di 860 sms (= €. 0,15 cadauno), mentre per un altro centinaio di sms nello stesso periodo non veniva addebitato alcunché.
- 3) Per quanto sopra calcolato la domanda attorea di rimborso ex art. 2033 C.C. non può superare il predetto importo di €uro 129, oltre gli interessi legali di mora dalla domanda, avanzata tramite il formulario di reclamo del consumatore fatto recapitare dalla Telecom il 15.10.05, in difetto di indicazioni che ne consentano il computo dalla corresponsione dei singoli addebiti.
- 4) Sarebbe stato onere dell’attore dimostrare di aver corrisposto un maggior importo non potendo legittimamente pretendersi che sia svolto da parte del giudice un accertamento che detta parte avrebbe dovuto dimostrare di non essere riuscita ad ottenere agendo in via stragiudiziale ovvero in via di apposita azione “ad exibendum”.
- 5) Le eccezioni di merito della convenuta non meritano accoglimento avendo essa adottato istruttoriamente un contegno del tutto non collaborativo e sfavorevolmente valutabile ex art. 116 C.P.C.: ciò in aggiunta alla mancata dimostrazione di condizioni contrattuali -iniziali o sopravvenute- che, con il consenso delle norme richiamate nelle conclusioni attoree, oltreché del disposto degli artt. 1175 – 1337 – 1375 C.C., avrebbero legittimato il mutamento delle originarie condizioni di gratuità risultanti per la suddetta prima fase del rapporto -3.12.04 / 31.12.04- ed altresì non sconfessate per il precedente periodo e sinanco frequentemente reiterate anche nella fase susseguita al 31.12.04 e sintomaticamente deponenti per la insussistenza di pattuizioni trasparenti a favore della Telecom.
- 6) Le spese di causa seguono la soccombenza e in difetto di notula vengono determinate d’ufficio come in dispositivo, tenuto conto -nella determinazione ex art. 6/co. 1 T.F. degli onorari- del particolare impegno profuso nella trattazione.
P.T.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando, accertato l’indebito pagamento ottenutone dalla convenuta Telecom Italia S.p.a. condanna la stessa a rimborsare all’attore C. A. l’importo di complessivi €uro 129 oltre interessi legali dal 15.10.05 per quanto in parte motiva, nonché a rimborsargli l’importo di €uro 250 per onorari e di €uro 380 per diritti per compensi defensionali (oltre 12,50% ex art. 14 T.F. + 2% Cassa Avv. + IVA di legge) nonché di €uro 85 per esborsi di spese di causa non imponibili.
Roma 12.2.2008