REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEDE DISTACCATA DI OSTIA
Il Giudice di Pace Dr. Avv. Mario Marini, ha pronunciato la seguente definitiva
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3032 RACC dell’anno 2006 ritenuta in decisione all’udienza del 16.1.08 T R A
NONCHE’
D. R.A. -convenuta contumace-
OGGETTO: cessione di risarcimento danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI: come precisate all’udienza del 16.1.08.
Con atto di citazione notificato con consegna ex art. 139 C.P.C. in data 27.9.06 a D.R. A., proprietaria dell’autovettura Autobianchi Y10 tg. ……… nonché con recapito in data 10.10.06 alla sua assicuratrice per la R.C.A. Aurora Ass/ni, l’attrice in epigrafe ne chiedeva la solidale condanna a corrisponderle l’importo di €. 874,38, oltre interessi dal sinistro, quale saldo risarcimento dei danni arrecati il giorno 6.2.06 dalla predetta Di Rosa alla guida della sua autovettura all’autovettura Nissan Micra tg. ………… di proprietà di M. M.L. la quale aveva ceduto alla attrice il credito per la spesa di riparazione di tali danni, fatturati da essa stessa Ca. in €uro 2.194,38 ed a fronte del quale l’Aurora le aveva corrisposto l’importo di €uro 1.320,00.
All’udienza di comparizione del 18.1.07, in contumacia della D.R., costituivasi la sua predetta assicuratrice la quale, per le ragioni esposte in comparsa, chiedeva: in via preliminare, dichiararsi la carenza di legittimazione attiva ad agire della attrice per invalidità della cessione del credito, nel merito, rigettarsi in ogni punto e parte la domanda proposta da parte attrice ritenendo satisfattiva la somma già versata.
All’udienza del 16.1.08 le parti precisavano le conclusioni riportandosi alle su ricordate rispettive richieste.
La causa così ritenuta in decisione vede il rigetto delle istanze attoree atteso che:
- 1°) Parte convenuta contesta la validità della cessione del credito poiché effettuata, quando non ricorreva la fondatezza né la liquidità dell’asserito credito, tramite scrittura privata datata 6.3.06 nella quale la M. asseriva, senza alcun maturato fondamento, di “risultare creditrice della somma a lei dovuta a titolo di risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo nei confronti della Compagnia Assicuratrice Aurora del responsabile civile Sig.ra D.R.A. (debitore ceduto) conducente del veicolo Autobianchi Y10 tg. ……. del sinistro avvenuto in data 6.2.06” cosicché, come leggesi nel prosieguo di detta scrittura, “il cedente dichiara di cedere il proprio credito in qualità di debitore del cessionario (Ca.C.eP.) e pertanto tale cessione avviene a titolo oneroso, al fine di sdebitarsi verso quest’ultimo di quanto allo stesso dovuto per la riparazione dei danni subiti dal proprio veicolo. Nell’ipotesi in cui il debitore ceduto risulti inadempiente in tutto o in parte all’obbligo debitorio predetto, o lo stesso risulti insussistente “ab inizio”, il cedente non sarà liberato nei confronti del cessionario. Per tutto ciò non espressamente convenuto tra le parti la presente cessione del credito viene regolata dagli artt. 1260 e ss. C.C.”
Tale contestazione risulta ben accoglibile sulla scorta della considerazione che il trasferimento di un credito pecuniario da un soggetto all’altro può realizzarsi validamente soltanto previa insorgenza di esso credito e ciò nella consapevolezza, da parte del cedente, della esistenza certa del “bene credito” in ogni proprio componente -di certezza e di determinatezza- mancanti nel caso di mera asserzione, da parte del “cedente”, di esistenza di debenza, di colui che si indica quale debitore di un pagamento di importo non determinato al momento -6.3.06- tra le parti contraenti ex art. 1260 C.C. Ciò, peraltro, quando della insorgenza di esso credito si intenderebbe fornire la genesi quantitativizzante tramite produzione di fattura postuma, redatta -dalla stessa Ca. cessionaria- soltanto in data 24.5.06 nella presumibile contemporanea conclusione delle attività in essa indicate.
La indicazione della data 6.3.06 della cessione non può essere superata dalla successiva produzione -avvenuta peraltro tardivamente- della predetta identica scrittura di cessione che non reca alcuna data sul proprio “fronte” ma che risulta autenticata nella firma, apposta sul retro, soltanto in data 22.3.07.
- 2°) Il negozio di “cessione di credito” ha in sé un effetto circoscritto al solo diritto di credito derivato al cedente da una precedente obbligazione (Cass. 776/67) contrattuale od extracontrattuale che deve essere già definita in ogni suo elemento e che, a differenza di quanto avviene con la “cessione del contratto” (richiedente il consenso del contraente ceduto), non comporta il trasferimento di ogni azione inerente alla essenza della precedente obbligazione che non sia espressamente inclusa nella mera cessione di credito. Tra queste è da ricomprendersi, come non contemplata, quella relativa ex art. 2043 C.C. nei confronti dell’asserita danneggiante nonché quella ex artt. 18 – 22 – 23 L. 990/69.
La tutela processuale del credito, come vuole la miglior dottrina, non si trasferisce negozialmente come se fosse una ricompresa entità accessoria della mera “cessione di credito”, bensì attiene al momento “normativo” e spetta al creditore “cessionario” soltanto se egli è venuto -per fatto espresso- a capo della titolarità della situazione creditoria che gli rende tutelabile la conservazione o la realizzazione del credito.
- 3°) Devesi, infatti, tener conto che “la cessione del credito non è un tipo contrattuale a se stante, ma è inquadrabile fra i negozi “a causa variabile” nel senso che, al pari di tutti gli atti traslativi, può rientrare di volta in volta, nell’uno o nell’altro tipo contrattuale (vendita, donazione, contratto solutorio, negozio di garanzia e così via) a seconda del titolo o della causa che lo giustifica: la disciplina cui esso sarà soggetta sarà, caso per caso, quella propria del tipo di contratto adottato, rispetto al quale le norme speciali sulla cessione (art. 1260 e segg. C.C.), che ne regolano soprattutto gli effetti, sono meramente integrative”: Cass. 3004/73, 1518/64.
- 4°) Nella fattispecie in esame è evidente che la disciplina del rapporto ceduto dalla M. alla Ca. va individuata in quella del contratto d’opera ex art. 2222 C.C., che appare inficiato da nullità che poiché privo di individuazione degli specifici lavori -ex art. 2225 C.C.- di riparazione da eseguirsi sull’autovettura senza fatturazione del corrispettivo neppure determinabile secondo tariffe professionali e pertanto da richiedersi al giudice con apposita azione.
Il relativo contratto, al momento della “cessione” 6.3.06, era nullo ex artt. 1481 – 1482 C.C. per difetto dei requisiti di determinatezza o determinabilità e pertanto comportava la nullità della correlativa “cessione” rilevabile anche d’ufficio: Cass. 6170/05.
- 5°) Nel caso in questione non risulta che alcuna delle predette determinazioni si sia mai verificata: ciò neppure dopo la asserita esecuzione dei lavori elencati nella fattura 28.5.06, considerato che nulla è dato conoscere, in mancanza di evocazione in giudizio della cedente, neppure sulla conoscenza -da parte di questa- della rispondenza tra i lavori di riparazione dei danni attribuibili allo specifico incidente e quelli elencati nella predetta fattura che -peraltro- si sconosce se sia stata inviata alla debitrice M. e se questa l’abbia mai accettata, pur essendone riguardata sia in virtù dell’obbligo di garanzia di cui all’art. 1266/co. 1 C.C. sia della permanenza della propria obbligazione: obbligazione non estintasi stante la riserva del “pro solvendo” per la quale il creditore cessionario (Ca.) tende a vantare due crediti concorrenti, l’uno verso la propria suddetta debitrice e l’altro verso il debitore (Assicuratrice) ceduto.
Insomma perché possa prodursi il trasferimento dell’asserito credito da parte del cedente al cessionario necessita che l’individuazione di esso credito avvenga con atto bilaterale od in via giudiziaria ex art. 2225 C.C. ma sempre antecedentemente o contestualmente alla notificazione della cessione del credito. Prima di ciò il contratto di cessione potrebbe avere effetto esclusivamente obbligatorio tra le parti -cedente e cessionario- (Cass. 6422/03; 8333/01), mentre non ne ha alcuno nei confronti del ceduto, fintantoché non gli venga notificata la accertata e definita entità del credito dal quale egli possa riscattarsi -ex art. 1264 C.C.- anche al fine di evitare che da un negozio nullo possa conseguire la invalidità -in danno del “ceduto”- del pagamento che questo “ceduto” potrebbe aver effettuato nel frattempo: Cass. 12322/07.
- 6°) Per tutti i suesposti motivi la domanda attorea è inaccoglibile, specialmente nei confronti della convenuta D.R.A. che non è mai stata portata a conoscenza neppure della “intenzione” di procedere alla cessione in questione.
- 7°) Le rimesse effettuate dalla assicuratrice alla Ca. prima della causa, in data 10.4.06 per €uro 380 e in data 19.5.06 per €uro 1.140, risultano liberamente determinate in base a perizia 9.5.06 fatta effettuare da essa Aurora prima ancora della fatturazione 24.5.06, cosicché non comportano accettazione del “negozio” di cessione che era ancora incompleto ed inefficace nei confronti di essa convenuta.
- 8°) Le spese di causa seguono la soccombenza nella misura determinata d’ufficio in mancanza della notula di rito.
P. T. M.
Il Giudice adito, definitivamente pronunciando, respinge come inammissibile ed improponibile, per tutto quanto in parte motiva, ogni domanda attorea per cui è causa, nei confronti di entrambi e di ciascuno dei convenuti; per l’effetto condanna l’attrice Ca. C. e P. s.n.c. in persona del l.r.p.t. a rifondere alla convenuta S.p.a. Aurora Assicurazioni le spese tutte di causa in misura di €uro 390 per onorari e di €uro 450 per diritti, oltre 12,50% art. 14 T.F. + 2% Cassa Avv. + IVA di legge.
Roma 11.3.2008