UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SEDE DISTACCATA DI OSTIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Giudice di Pace di Ostia, dott. Claudio Fiorentino

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 957 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell’anno 2002, trattenuta in decisione all’udienza del 15.05.2003 e vertente

TRA

 

S. S.                                                                                attore

elettivamente domiciliato in Roma, Via C. B., presso lo studio dell’avv. R. N., che lo rappresenta e difende per procura a margine dell’atto di citazione

E

LA  NATIONALE  ASSICURAZIONI  S.p.A.                                   convenuta

in persona del procuratore speciale in atti, elettivamente domiciliata in Roma, Via L. R., presso lo studio dell’ avv. P. D, che la rappresenta e difende per procura in calce alla copia passiva dell’atto di citazione

M. S

N. G.                                                             convenuti contumaci                                                     

OGGETTO DELLA CAUSA: risarcimento danni da circolazione stradale

CONCLUSIONI : all’udienza del 15.05.2003 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 05/15.04.2002, S. S., conveniva in giudizio dinanzi  a questo Ufficio M. S., N.G., e LA NATIONALE Assicurazioni S.p.A., per far accertare la responsabilità del sinistro verificatosi in Roma il 10.05.2000.

Esponeva l’attore che alla data di cui sopra, ore 12,45 c.ca, il proprio ciclomotore PEUGEOT Luxor targato , condotto nell’occasione da M.S., entrava in collisione con  l’autocarro FIAT targato SI 279822, di proprietà di N.S., condotto nell’occasione da A. T. e garantito per la R.C.A. dalla NATIONALE;  chiedeva pertanto  il risarcimento integrale dei danni veicolari subiti,  previo accertamento delle responsabilità, da attribuirsi in via esclusiva o concorsuale nella causazione del fatto.

All’udienza del 23.05.2002, contumace M. S., si costituiva in giudizio la NATIONALE, eccependo in via preliminare l’incompetenza territoriale del Giudice adito e contestando nel merito l’an ed il quantum della pretesa ritenuta la responsabilità integrale del sinistro da addebitarsi al conducente del ciclomotore attoreo.

La causa veniva rinviata al 28.06.2002 per l’acquisizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata afferente la notifica dell'atto di citazione, richiesta a mezzo posta nei confronti di N. G.; in pari data veniva invitata la Compagnia a regolarizzare la costituzione in giudizio ex art. 182 co.1 c.p.c. mediante esibizione di copia conforme a quella fotostatica in atti, dell’atto notarile attributivo dei poteri rappresentativi al procuratore speciale della Nationale, firmatario del mandato ad litem.

All’udienza del 28.06.2003, assolti gli incombenti di cui sopra e ritenuto di potersi pronunciare sull’eccezione preliminare di incompetenza unitamente al merito della causa, il Giudice di Pace, a richiesta delle parti rinviava ex art. 320 co 4 c.p.c. al 19.07.2002 per ulteriori produzioni documentali e articolazione mezzi di prova.

All’udienza del 19.07.2002, venivano acquisiti  raccomandata interruttiva della prescrizione del diritto azionato dal S., preventivo di riparazione del ciclomotore redatto dal Centro Moto 2000 s.n.c. e corredato da 4 reperti fotografici del mezzo incidentato, nonchè ulteriori 4 fotografie raffiguranti lo svincolo che dalla Via Portuense accede a Via dei Colli Portuensi, luogo dell’avvenuto sinistro, materiale probatorio questo, da aggiungersi al rapporto di sinistro n. prot. 21171 già in atti, redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Roma, U.O. XV gruppo.

All’udienza del 03.10.2002, veniva escusso il teste L.C., ritenuta altrimenti dal Giudicante l’inammissibilità della dedotta prova per interpello deferito a M.S. (interrogatorio formale non diretto a conseguire dichiarazioni sfavorevoli al confitente), e per converso della  prova articolata dalla Nationale con il teste indicato T., conducente del veicolo assicurato, portatore di un interesse proprio che ne avrebbe potuto legittimare la partecipazione al giudizio.

In pari data l’attore rinunciava ad espletare la prova con l’ulteriore teste ammesso D. I., peraltro non citato ritualmente e il Giudice di Pace disponeva CTU tecnica da espletarsi sul ciclomotore incidentato, nominando all’uopo l’Ing. Giovanni Teti.

Successivamente, era acquisito l’elaborato e la causa veniva rinviata al 15.05.2003 per precisazione delle conclusioni e quindi, trattenuta in decisione con assegnazione di giorni 30 per deposito di note in Cancelleria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

La domanda è fondata e và accolta.

Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di N.G., regolarmente citata per l’udienza del 23.05.2002 , e in istruttoria non rilevata a verbale.

Riguardo all’eccepita incompetenza territoriale del Giudice adito, deve evidenziarsi che la condizione contumaciale della G., titolare di una posizione processuale litisconsortile insuscettibile di essere riguardata separatamente da quella della Compagnia convenuta, preclude  una  disamina della questione,  che appare, anzi, del tutto assorbita.

Quanto sopra, sulla scorta dell’orientamento  della S.C. consolidatosi in materia, e alla stregua del combinato disposto degli artt. 23 l.n. 990/1969 e 102 c.p.c., norme queste, che imponevano invero al S. di convenire in giudizio anche il “responsabile del danno”, nello specifico, correttamente identificato nel soggetto assicurato dalla Compagnia garante in R.C.A., a sua volta passibile di azione diretta.

Beninteso, senza con ciò precludere l’esperibilità dell’azione anche contro il conducente del ciclomotore di proprietà, sebbene, in questo caso, avvalendosi del disposto di cui all’art. 103 c.p.c.  .

Ne consegue che l’eccezione in menzione, sollevata nella specie dalla sola Compagnia assicuratrice, dovrà ritenersi inefficacemente proposta, considerata la natura dispositiva e derogabile che attende l’esaminato istituto, e che preclude un’analisi dei criteri di collegamento pure previsti ex art. 33 c.p.c..

Nel merito, le evidenze processuali acquisite (rapporto di sinistro comprensivo di dichiarazioni spontanee dei conducenti coinvolti nel sinistro e dichiarazioni del teste C.) consentono di ricostruire la dinamica del sinistro nei termini che seguono:

l’autocarro Fiat condotto dal T., in marcia sul tratto sopraelevato della via Portuense in direzione L.go La Loggia, aveva già superato lo svincolo per la diramazione Colli Portuensi – Isacco Newton, allorchè, al fine di immettersi comunque sulla rampa, poneva in essere una manovra azzardata a retromarcia innestata, procurando la collisione con il ciclomotore condotto da M. S., che lo seguiva nello stesso senso di marcia.

Sulla scorta dell’acclarato andamento dei fatti, e in superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 co. 2 c.c. che vige negli scontri tra veicoli, deve pertanto ritenersi appurata in via esclusiva la responsabilità del sinistro in capo al conducente dell’autocarro di proprietà della G. per aver lo stesso disatteso le ordinarie regole di prudenza e  violato il disposto di cui all’art. 154 c.d.s. n. 1 lett A), norma che espressamente gli imponeva, prima di percorrere il tragitto effettuato a retromarcia, di assicurarsi di poter effettuare tale manovra in assoluta sicurezza.

Venendo al quantum debeatur,  considerata la  ricognizione dei danni effettuata sul veicolo attoreo  dalle Autorità intervenute, i reperti fotografici acquisiti e le considerazioni espresse dal C.T.U. nominato, rileva questo Giudice che il contesto probatorio appare complessivamente compatibile con la lista degli interventi  computati nel preventivo in atti.

Il cumulo degli stessi, si assomma nel globale ammontare di € 2.344.020, che pare congruo alla lettera delle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U.,  con motivazione immune da vizi logici e sulla scorta di condivisibili argomentazioni, il chè rivela l’antieconomicità della riparazione rispetto al valore di mercato del ciclomotore, quantificabile al momento del sinistro  in € 1.162,03.

Non possono riconoscersi all’attore le dedotte spese di rottamazione del PEUGEOT Luxor, di cui manca ogni evidenza agli atti, né ritiene questo Giudice di poter accedere alla richiesta di condanna della Compagnia convenuta formulata dal S. ex art. 3 l.n. 39/1977 e successive modificazioni, stante, a ciò che appare, la mancata  presentazione in Compagnia della documentazione che precede.

La somma di € 1.162,03 cui come sopra si perviene, essendo relativa a voci di danno patrimoniali,  andrà comunque rivalutata all’attualità in € 1.259,81, cifra questa,  liquidata per il credito risarcitorio vantato dall’attore, non comprensiva delle spese anticipate al C.T.U. che definitivamente si pongono a carico dei convenuti soccombenti in solido tra loro.

Le spese legali, compensate tra S. e M.S., seguono altrimenti la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 2054, 2056, c.c. , 116 co. 2 c.p.c. e 154 n. 1 c.d.s.,

il Giudice di Pace di Ostia, definitivamente pronunciando:

DICHIARA che la responsabilità del sinistro avvenuto in Roma il 10.05.2000 è da ascriversi in via esclusiva alla convenuta N. G. e, per l’effetto, la condanna in solido  alla NATIONALE  ASSICURAZIONI  S.p.A.  in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni veicolari riportati dall’attore S.S. nella misura di € 1.259,81, oltre al rimborso del compenso anticipato al C.T.U. di € 310,00, con interessi legali dalla data di deposito della sentenza al soddisfo. 

CONDANNA i convenuti predetti in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’avv. R. N., procuratore antistatario di parte attrice, che si liquidano in €  1.222,00  di cui €   52,00  per spese,  €  1.170,00  per diritti e onorari, oltre IVA CPA e rimborso spese generali come per legge.

 

Così deciso in Ostia il 31.10.2003