REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEDE DISTACCATA DI OSTIA
Il Giudice di Pace, Dr. Mario Marini, ha pronunciato la seguente definitiva
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 1503 RACC anno 2007 ritenuta in decisione all’udienza del 20.9.07 T R A
NONCHE’
GERIT S.P.A. -convenuta contumace-
- OGGETTO: opposizione ex art. 615 C.P.C.
- CONCLUSIONI: come all’udienza del 20.9.07.
Con atto di citazione ex art. 615 C.P.C. recapitato ex art. 149 C.P.C. in data 30.5.07 alla GERIT S.p.a. e in data 1.6.07 al Comune di Roma, l’attore in epigrafe chiedeva l’annullamento della cartella esattoriale, di cui al dispositivo che segue, nonché ordinarsi all’Amm/ne di provvedere allo sgravio della relativa somma di complessivi €uro 467,09 cartellizzata, ed altresì la condanna del predetto Comune al risarcimento del danno in favore di esso opponente attore, in misura da liquidarsi equitativamente dal Giudice, per aver la P.A. richiesto il pagamento della suddetta somma malgrado il suo diritto di credito fosse ormai prescritto poiché nessuno dei tre verbali cartellizzati per sanzioni di contravvenzioni al Codice della strada era stato mai notificato ad esso opponente L. A.
All’udienza di comparizione 20.9.07 dichiaravasi la contumacia di entrambi i convenuti non comparsi e precisatosi dall’attore che la propria domanda era rivolta all’annullamento della cartella in quanto prescritta, la causa veniva ritenuta in decisione senza variazione delle deduzioni svolte in atto introduttivo. La domanda attorea viene accolta per i seguenti
M O T I V I
- 1) La domanda principale attorea non tende alle dichiarazioni di illegittimità e del conseguente annullamento delle iscrizioni a ruolo cartellari, per la mancata notifica e per la inesistenza dei verbali sanzionatori e per le quali sarebbe occorsa -in termini- la procedura ex artt. 22 – 23 L. 689/81, bensì tende alla dichiarazione di intervenuta prescrizione prendendosi atto della effettiva esistenza di detti verbali e deducendosi le loro mancate notificazioni ai soli effetti dell’inizio del computo del termine di decorrenza iniziale della eccepita prescrizione estintiva quinquennale ex art. 209 C.d.S. degli importi sanzionatori cartellizzati.
- 2) La giurisdizione per la trattazione della particolare questione è estranea a quella delle commissioni tributarie prevista dagli artt. 2 e 19 D.L.vo 546/92 e nei limiti del valore rientra nella giurisdizionale competenza di questo Giudicante, come -peraltro- indicato anche a pag. 6 della cartella al capo “Dove e come ricorrere” per la proposizione del ricorso ex artt. 22 e 23 L. 689/81.
Ciò a fronte della notificazione della cartella avvenuta il 30.12.06 (data del timbro del plico postale) relativa a tre verbali sanzionatori rispettivamente redatti in data: 20.3.01 – 16.3.01 – 22.3.01 per i quali, non essendo state fornite, né da parte della P.A. né della GERIT, le date di denegate notificazioni decorrenziali od interruttive, deve ritenersi fondata la frapposta eccezione.
- 3) Inevitabilmente ricorre la inesigibilità di ogni altro onere accessorio delle sanzioni in virtù dell’indefettibile principio che essi seguono le sorti dell’obbligazione principale.
- 4) La domanda risarcitoria degli asseriti danni è inaccoglibile: non per il disposto dell’art. 59 D.P.R. 602/73, poiché con la presente decisione la esecuzione è conclusa in quanto non più proseguibile, bensì per l’assenza sia di indicazione della natura o del tipo di danno lamentato nonché dell’indispensabile prova dell’esistenza di nesso tra la notificazione della cartella e tale danno.
- 5) Le spese, determinate d’ufficio in difetto della rituale notulizzazione, seguono la soccombenza a carico della sola P.A. essendo stata la GERIT evocata in giudizio all’esclusivo ed evidente fine di ottenere la sospensione del procedimento esattoriale, ai sensi dell’art. 60 D.P.R. 602/73 e prima ancora che ex art. 615/co.1 ult. parte, per l’inefficacia esecutiva dei titoli incidentalmente dedotta per loro mancate notificazioni.
- 6) Costituisce grave motivo per disporre detta sospensione la minacciata espropriazione per un credito del quale la P.A., sottacendone antecedentemente la esistenza, non ne aveva consentito il tempestivo e ridotto pagamento ex art. 102 C.d.S.: ricorre, altresì, il fondato pericolo di grave ed irreparabile danno che deriverebbe dall’esborso da parte dell’opponente dell’ingente importo complessivamente cartellizzato per sanzioni principali ed anche per altrettanto illegittime accessorie maggiorazioni.
P.T.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando, dichiara prescritto ogni credito del Comune di Roma portato dalla cartella di pagamento n° 09720050259406477 in danno di A.L.; sospende il processo esecutivo esattoriale; condanna il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore alla rifusione delle spese di causa a favore dell’opponente da corrispondersi al suo difensore dichiaratori antistatario Avv. Marina Meucci in misura di €uro 190 per onorari e di €uro 195 per diritti, oltre spese generali ex art. 14 T.F., 2% Cassa Avv. ed IVA di legge, nonché di €uro 50 per rimborsi non imponibili.
Roma 27.9.2007