REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEDE DISTACCATA DI OSTIA
Il Giudice di Pace Dr. Avv. Mario Marini ha pronunciato la seguente definitiva
Nella causa civile iscritta al n° 2332 RACC 2006, ritenuta in decisione all’udienza del 20.9.2007
M. L., res/te in Roma ed ivi elett/te dom/ta in Viale Capitan Consalvo 21 presso l’Avv. L.V.C. che la rappresenta e difende giusta delega emarginata all’atto di citazione -attrice-
AGENZIA PER IL TRASPORTO AUTOFERROTRANVIARIO DEL COMUNE DI ROMA A.T.A.C. S.p.a., in persona del l.r.p.t., elett/te dom/ta in Roma – V.le delle Mura Portuensi 33 presso Dott.ssa Maria Salucci che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti rep. 106423 Not. Dr. M. Papi di Roma -convenuta-
NONCHE’
LE ASSICURAZIONI DI ROMA S.M.A., in persona del l.r.p.t., elett/te dom/ta in Roma – Circ.ne Gianicolense 37 presso l’Avv. Giancarlo Rigoni che la rappresenta e difende giusta procura in calce a copia notificata dell’atto di chiamata in causa -chiamata in causa-
- OGGETTO: risarcimento danni.
- CONCLUSIONI: come appresso specificate.
La sig.ra L. M., dopo aver premesso di aver subito lesioni il giorno 16.11.04 a causa di caduta determinata dall’improvvisa chiusura delle porte dell’autobus della S.p.a. ATAC della linea 04 di trasporto pubblico urbano, mentre -quale passeggera- ella stava scendendo ad una fermata in V. dei Romagnoli / Roma – Lido di Ostia, ha convenuto la predetta S.p.a. Agenzia per il Trasporto Autoferrotranviario per il Comune di Roma (con Sede in Roma – V.le Ostiense 131/L) -con recapito di atto di citazione in data 25.5.06 ex art. 149 C.P.C.- innanzi l’intestato Giudice di Pace, per ottenere il saldo risarcimento dei danni tutti subiti a seguito della caduta.
L’attrice chiedeva l’affermazione della responsabilità esclusiva della predetta ATAC e la condanna della stessa al pagamento di €. 1.587,49 o di quanto in più od in meno sarebbe stato ritenuto giusto da parte del giudice adito, per differenza tra quanto corrispostole in €uro 1.600,00 dalle Assicurazioni di Roma (società assicuratrice dell’autobus per la R.C.) ed il danno alla persona lamentato da essa attrice per complessivi €. 3.187,49.
Si costituiva in giudizio l’A.T.A.C., chiedendo: il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata nonché, in subordine e previa chiamata in causa delle Assicurazioni di Roma, chiedendo di essere manlevata da questa stessa nella denegata ipotesi di accertamento della propria responsabilità.
Il Giudice autorizzava la surrichiesta chiamata cui provvedevasi notificando il 6.12.06 atto di citazione per l’udienza del 28.2.07 ove l’assicuratrice si costituiva con comparsa richiedente: in via principale il rigetto della domanda attorea in quanto non fondata e non provata, in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento di detta domanda, di voler ritenere del tutto assolta l’obbligazione gravante sulla concludente avendo la stessa già corrisposto in via stragiudiziale, l’importo di €uro 1.600 pari agli accertati postumi subiti dall’attrice, con conseguente rigetto della domanda di questa e sua condanna alle spese di lite.
All’udienza predetta l’attrice chiedeva l’ammissione dei mezzi di prova articolata in atto di citazione e C.T.U. medico-legale ma il Giudicante, ritenuta sufficientemente istruita la causa sulla base dei documenti versati in atti delle parti, disponeva la precisazione delle conclusioni per l’udienza del 20.9.07 ove ciascuna di esse si riportava alle rispettive richieste sopra ricordate.
Così ritenuta in decisione la causa viene ad essere decisa come in dispositivo per i seguenti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
- 1) L’azione attorea è fondata ex artt. 1681 – 2049 – 2054/co. 1 e 3 C.C. sulla concorrente ed esclusiva responsabilità del vettore il quale non ha fornito la esimente prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno nelle circostanze esposte nella redazione del rapporto mod. T30197 steso il giorno dell’incidente dal conducente dell’autobus e prodotto in atti della assicuratrice Le Assicuratrici di Roma: Cass. 3285/06; 5638/83.
La nozione di “viaggio” dell’art. 1681 C.C. ricomprende, infatti, anche i sinistri che colpiscono il viaggiatore verificatisi durante le fermate nelle operazioni accessorie o preparatorie al trasporto, tra le quali sono da ricomprendersi quelle di salita o di discesa dal mezzo, nonché l’apertura e la chiusura delle porte: Cass. 11198/03; 2496/04; 3285/06; 5638/83.
- 2) L’esistenza del nesso causale tra il sinistro occorso all’attrice e l’attività del vettore nell’esecuzione del contratto di trasporto, è fatto certo dalla circostanza che l’assicuratrice per la R.C.A., seppur non richiestane ai sensi degli artt. 18 e 22 L. 990/69 e perciò non ricorrendo l’ipotesi dell’art. 1309 C.C., ebbe a corrispondere all’attrice l’importo risarcitorio di €uro 1.600 giusta propria lettera 27.3.2006 senza alcuna riserva o proposizione conciliativa.
- 3) Ciò costituisce riconoscimento del debito “indirettamente proveniente dalla assicurata S.p.a. A.T.A.C. che, autorizzando o chiedendo ad essa assicuratrice di provvedere al pagamento ai sensi dell’art. 1917/co. 2 C.C., ha ammesso l’esistenza dell’obbligazione a proprio carico e non ha chiesto il rimborso del relativo importo come sarebbe stato ovvio per la logica derivante dalla insussistenza di causale qui giudizialmente sostenuta dalle convenute.
- 4) Per la determinazione dell’entità del danno, non si richiede l’ausilio di C.T.U. poiché ricorre sostanziale concordanza della sua descrizione tra la relazione 1.3.05 del perito attoreo e quella fatta eseguire il 18.4.05 da Le Assicurazioni di Roma. Da entrambe le relazioni non sono evidenziate menomazioni causali di carattere permanente, in soggetto -pur settantottenne- che a distanza di 5 mesi dal fatto risulta affetta soltanto da modesta dolenzia articolare del ginocchio sin. Ciò in evidente ed ultima conseguenza della contusione escoriata al 3° inferiore della gamba sinistra riscontrata -in uno a contusione del vertice del capo- alle ore 10.06 presso il pronto soccorso con prognosi di gg. 6 s.c. nonché con immediatamente successivo riscontro ivi, alle ore 19.47, di contusione al ginocchio sinistro, come precisato soltanto nella seconda delle predette relazioni. Seppur menzionato in quest’ultima, non è stato prodotto alcun certificato “privato” di asserita proroga della prognosi sino al 23.12.04.
In applicazione delle tabelle ministeriali per le valutazioni delle menomazioni micropermanenti in vigore al momento della corresponsione dell’importo risarcitorio ed attesa sia l’età del soggetto al momento dell’incidente, sia il ragionevole termine di durata nonché la graduazione (1%) della invalidità temporanea riconosciuto dal perito assicurativo (gg. 10 al 100% + gg. 20 al 50%), ricorre motivo di ritenere che il concorso di lesioni per mere contusioni, non altrimenti indicate anche dal perito dell’attrice, a carico di diversi organi-apparati (c.d. danni plurimi monocroni) sia stato soltanto temporaneo.
Ciopertanto si ritiene rispondente a giustezza la valutazione di durata e di entità di detta temporaneità nonché giusta ed adeguata la entità della valutazione del danno biologico permanente come effettuata dal perito assicurativo, nonché la corrispondente liquidazione pecuniaria del danno in complessivi €uro 1.245,00 peraltro in misura lievemente superiore a quella tabellare vigente all’epoca del pagamento nel marzo 2005. Ex artt. 2056 – 1226 C.C. appare proporzionalmente adeguata anche la liquidazione del danno non patrimoniale in €uro 355,00.
- 5) Le spese di causa, pur nella soccombenza dell’attrice meritano di essere compensate tra tutte le parti in causa, tenuto conto della inammissibile ritrattazione del riconoscimento di responsabilità temerariamente tentato da parte delle due società in causa dopo il loro contrario concludente comportamento pre-processuale.
P.T.M.
il Giudice adito, definitivamente pronunziando, dichiara la responsabilità dell’ATAC S.p.a. ex artt. 1681 – 2049 – 2054/co. 1 e 3 C.C. nella verificazione dell’incidente per cui è causa per colpa del conducente dell’autobus, di cui in parte motiva; respinge come infondata la richiesta attorea di corresponsione di integrazione risarcitoria dei danni subiti alla persona; compensa per intero e tra tutte le parti in causa ogni spesa di giudizio.
Roma, 26.9.2007