REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEDE DISTACCATA DI OSTIA
Il Giudice di Pace, Dr. Mario Marini, ha pronunciato la seguente definitiva
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 2827 RACC dell’anno 2006 ritenuta in decisione all’udienza del 28.3.07 T R A
NONCHE’
PREFETTURA DI ROMA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO -convenuta contumace-
E
GERIT S.P.A. – Agente della riscossione per la provincia di Roma, in persona del l.r.p.t., come tale subentrata “ex lege” alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., elett/te dom/ta in Roma – Via A. Caroncini 6 presso Avv. Enrico Fronticelli Baldelli che la rappresenta e difende in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta -opposta convenuta-
- OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
- CONCLUSIONI: come appresso precisate all’udienza del 28.3.07.
C. F. notificava in data 4.8.06 al Comune di Roma e in data 7.8.06 alla Banca Monte dei Paschi di Siena n.q. di concessionario del Servizio Naz. Riscoss. Prov. Roma, nonché il giorno successivo alla Prefettura di Roma, atto di opposizione avverso “preavviso di fermo” del veicolo tg. CW864LP, inviatogli con racc.a.r. il 21.7.06 - fasc. 097.2006.000152691, in relazione alle precedenti cartellizzazioni per complessivi €uro 734,99 (inclusi diritti, aggi, spese varie, interessi di mora) di due sanzioni comminate dal C.d.S., chiedendo nelle conclusioni quanto appresso: “Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis: nel merito: accertato a) che il preavviso di fermo amministrativo è stato notificato al Sig. C. oltre il termine di prescrizione quinquennale ex artt. 209 C.d.S. e 28 L. 689/81; b) che, pertanto, il diritto alla riscossione degli Enti creditori, in assenza di atti interruttivi, risulta prescritto; c) che il preavviso di fermo è stato inviato all’opponente senza la preventiva notificazione di una delle due cartelle di pagamento in esso richiamate, nella specie la n. 097/2002/02521269/59; d) che la procedura di fermo amministrativo ex art. 86/1 D.P.R. 602/73 deve ritenersi inammissibile in assenza del necessario regolamento di attuazione; e) che non sono stati allegati al preavviso di fermo gli atti di accertamento su cui lo stesso si fonda, annullare il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86/1 D.P.R. 602/73 inviato in data 21.7.2006 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., nella suddetta qualità, nonché delle sottostanti cartelle di pagamento n. 097/2000/03890476/58 e 097/200202521269/59 e, per l’effetto, condannare la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., nella suddetta qualità, in solido con il Comune di Roma, in persona del Sig. Sindaco p.t. e con la Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo, in persona del Sig. Prefetto p.t., al pagamento delle spese di lite, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto Avvocato, che si dichiara procuratore antistatario.”
All’udienza di prima comparizione 8.11.06 si costituiva la S.p.a. GERIT, Agente per la riscossione per la provincia di Roma, soggetta all’attività di direzione e coordinamento della S.p.a. Riscossione subentrata “ex lege” alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. opponendosi all’accoglimento delle richieste dell’opponente e così concludendo: “Piaccia all’On. Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, preliminarmente dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice adito, l’inammissibilità della domanda nonché l’incompetenza per materia del Giudice adito; nel merito rigettare la stessa in quanto totalmente infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Con deposito di comparsa in cancelleria in data 29.11.06 costituivasi il già dichiarato contumace Comune di Roma che, con richiamo a sent. 2032/06 del Consiglio di Stato e con riserva di effettuare accertamenti sulla avversa eccepita prescrizione, si opponeva anch’esso all’accoglimento della richiesta dell’opponente e così concludeva: “Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione; nel merito respingere l’atto di citazione perché infondato in fatto e diritto; con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite.”
Il Prefetto restava nella contumacia dichiarata all’udienza dell’8.11.06.
All’udienza del 28.3.07, assente il Comune, il C. si riportava alle conclusioni dell’atto introduttivo, necessariamente sostituendo alla Banca M.P.S. la Gerit che riportavasi a propria volta alle iniziali richieste conclusive, ripetute in note autorizzate.
Così ritenuta in decisione la causa si conclude come in dispositivo per i seguenti
M O T I V I
- 1) Il “preavviso di fermo” in questione è un semplice “avvertimento” e non una intimazione prodromica indispensabile per il prosieguo dell’azione della P.A. e come tale non trova alcuna genesi legislativa ex art. 1 delle “Disposizioni sulla legge in generale” ma consegue soltanto ad una prescrizione impartita ai concessionari della riscossione con nota n° 57413 del 9.4.2003 dall’Agenzia delle entrate – Direzione centrale amministrazione delle entrate (istituita con D.L.vo 300/99), per invitarli a non iscrivere al P.R.A. il provvedimento di “fermo” prima del vano decorso di ulteriori venti giorni dall’ordinaria scadenza del termine di pagamento di gg. 60 dalla notifica della cartella ex art. 50/co. 1 D.P.R. 602/73.
Alle predette osservazioni risulta aderire, in comparsa di risposta, la stessa Gerit che, pur se per le controversie in materia di “fermo” afferma ricorrere la competenza funzionale alle Commissioni Tributarie, per il “preavviso di fermo” rileva che questo “non è atto impugnabile, essendo unicamente una comunicazione preventiva non produttiva di effetti”: ossia -osserva questo Giudicante- “una mera dichiarazione di intento” di voler adottare concretamente il potere amministrativo e come tale carente della natura ancora “in fieri” dell’atto di “fermo” ex art. 86/1 D.P.R. 602/73.
- 2) Ulteriore conferma, che il “preavviso” non è qualificabile quale atto amministrativo (“in senso stretto”) deriva dal rilievo della notoria mancanza in tutti i “preavvisi di fermo” che venivano inviati dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, evidentemente consapevole di quanto più sopra esposto, della indicazione di quanto è obbligatorio a pena di nullità -per ogni atto realmente amministrativo- ex art. 3 L. 240/90 nonché -per ogni atto finanziario- ex art. 7 L. 212/00 sullo Statuto dei diritti del contribuente. Ciopertanto lascia interdetti il deviante inserimento in calce al nuovo modello FA02, adottato dalla sopravvenuta Gerit per i “preavvisi di fermo-veicoli”, dell’avvertenza che “avverso detto atto è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento dello stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 19/1° co. lett. e-ter del D.L.vo 546/1992.”: ciò, ripetesi, quando in nessuna di tali norme si contempla il “preavviso di fermo”.
- 3) Con maggior determinanza ai fini del decidere va altresì osservato che alla predetta Agenzia delle Entrate lo svolgimento dei servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione delle entrate erariali o locali “di natura extratributaria” venne affidato soltanto dall’art. 1/co. 1 lett. g n. 2 D.L.vo 3.7.2003 n. 173, cosicché la valenza della sua antecedente prescrizione del 9.4.03, inquantoché riferentesi e rimasta riferita soltanto ad entrate di natura tributaria, non poteva e non può riguardare l’attività esattoriale di riscossione di alcuna “sanzione amministrativa” indiscutibilmente costituente entrata extratributaria.
- 4) L’eccezione di difetto di giurisdizione di questo Giudicante, sollevata dalla GERIT a favore del giudice tributario, anche a poter prescindere dalle precedenti assorbenti osservazioni, risulta non meritare -in alcun modo- accoglimento, atteso che nella fattispecie trattasi di opposizione, avverso “preavviso di fermo auto” e non di opposizione avverso il “fermo”, proposta con notifiche antecedenti l’entrata in vigore dal 12.8.06, tramite aggiunta (ex art. 35/co. 26 quinquies D.L. 4.7.06 n° 223 conv. in L. 248/06), con la lettera “e-ter”, della proponibilità del ricorso -avverso il “fermo”- alla commissione tributaria provinciale ex art. 19/co. 1 D.L.vo 546/92.
Sempre incidentalmente ed “obiter dictum” deve osservarsi che detto articolo 19 è di natura esclusivamente “processuale” e non deroga al riferimento di ordine “sostanziale” che all’art. 2 D.L.vo 546/92 limita “alla base” l’appartenenza alle giurisdizioni tributarie delle sole controversie sui “tributi di ogni genere e specie”, con esclusione perciò, come esplicitamente disposto dall’art. 29 del D.L.vo 46/99 (sul “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo”), delle “entrate non tributarie”, tra le quali debbono annoverarsi le sanzioni amministrative come quelle del C.d.S. Avverso queste le opposizioni sono da proporsi -ai sensi di detto art. 29- “nelle forme” consentite innanzi al giudice ordinario, il quale può anche “sospendere la riscossione”: prima dell’espropriazione se ricorrono gravi motivi o dopo l’inizio di questa solo se ricorrono gravi motivi e se vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno.
Quanto ora esposto in ordine alla “competenza-base” su ogni pretesa “esattoriale” dipendente da iscrizioni a ruolo di “sanzioni amministrative” trova conforto nella ordinanza n° 875 del 17.1.07 con la quale la Cassazione a S.U. -reiterando suoi precedenti dettati- ha statuito che le vertenze sul “fermo”, e quindi ancor più -all’occorrenza- sul suo “preavviso”, rientrano nella giurisdizione e con i criteri di competenza del giudice ordinario secondo i quali per eventi verificatisi dopo la notifica della irrogazione delle sanzioni, le opposizioni ex artt. 22 e 23 L. 689/81 sono sostituite dalle opposizioni ex artt. 615 – 617 C.P.C. Per le sanzioni del C.d.S., come nella fattispecie, tale competenza è del Giudice di Pace entro il valore di €uro 15.493,71 sino a passare di competenza del Tribunale superandosi tale limite o comunque ad esecuzione iniziata.
- 5) Soltanto incidentalmente può rilevarsi -altresì- che la indicazione letterale della “riscossione”, quale oggetto della sospensione come sopra disponibile ex art. 29 D.L.vo 46/99, non coincide né con l’oggetto della sospensione di cui all’art. 615/co. 1 C.P.C. (costituito dalla “efficacia del titolo esecutivo”) e neppure con l’oggetto della sospensione di cui all’art. 624/co. 1 C.P.C. (costituito dal “processo”), cosicché rimane a riferirsi solo alla speciale sospensione dell’“esecuzione del provvedimento” che ai sensi dell’ult. comma dell’art. 22 L. 689/81 venga disposta in sede di opposizione all’iscrizione a ruolo cartellare proponibile ai sensi del successivo art. 23 quando sia motivata da ragioni antecedenti la avvenuta notificazione del titolo esecutivo.
- 6) Per mero scrupolo di compiutezza si aggiunge il rilievo che essendo il “preavviso” un mero “nuncius”, non avente neppure la genesi dell’avviso di cui al 3° comma del predetto art. 50, è del tutto fuor di luogo fare riferimento alle “norme regolanti secondo legge” ogni riscossione mediante ruoli ex art. 18 D.L.vo 46/99. Peraltro l’art. 49 del D.P.R. 602/73, richiamato anch’esso dal predetto art. 18, appare escludere natura cautelare al “fermo” e quindi tanto più al “preavviso di fermo”, disponendo -infatti- che il “concessionario può promuovere azioni cautelari e conservative nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore”: ossia le azioni del libro IV – capo III sez. I e II C.P.C. nonché del libro VI – titolo III e capo V C.C. oltreché dell’art. 77 D.P.R. 602/73, tra nessuna delle quali figura l’istituto del “fermo” di cui al successivo art. 86. Ciopertanto né quest’ultimo istituto ed ancor meno il suo “preavviso” può assimilarsi ad alcuna delle predette azioni: neppure per la analogia sussidiaria di cui all’art. 12 delle “Disposizioni sulla legge in generale”, stante il palese ricorso della propria esplicitata “conseguenza-significato” della parola “fermo” nonché l’assenza di qualsiasi manifesta diversa intenzione del legislatore: Cass. 5128/01; 3495/96.
- 7) Ancora incidentalmente questo Giudicante osserva che l’esclusione -secondo Cass. 7533/02- per le opposizioni alle sanzioni amministrative, della preclusione temporale iniziale (“dopo il compimento”) di cui all’art. 59 D.P.R. 602/73 per la proponibilità contro il concessionario dell’azione risarcitoria dei danni da ingiusta espropriazione, non può riguardare ciò che -come il “preavviso di fermo”- non costituisce “esecuzione” e per la quale, invece, l’applicazione del predetto art. 59 appare inevitabile per il disposto dell’art. 18 D.L.vo 46/99 nell’ambito del richiamo dell’applicazione delle norme del titolo II del D.P.R. 602/73 (tra le quali rientra esso art. 59) anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell’art. 17 di esso D.L.vo (sul “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo”) e perciò anche ad ogni “entrata” anche extratributaria dei Comuni.
- 8) La eccezione -sollevata dall’opponente- relativa alla assenza del regolamento di attuazione -previsto dall’art. 86 D.P.R. 602/73- della procedura di “fermo amministrativo” appare non riguardare il suo mero “preavviso”: ciò anche a prescindere dal disposto dell’art. 3/co. 41 del D.L. 30.9.05 n° 203 conv/to in L. 248/05 che interinalmente dispone l’esecuzione del fermo in base alla normativa del D.M. Finanze 7.9.98 / n° 503 sino alla realizzazione del disposto del comma 4 del predetto art. 86;
- 9) Devesi osservare, ancora “obiter dictum”, che la surrettizia formulazione del secondo periodo del modulo di “preavviso” qui in esame, ove si informa che è stata “attivata la procedura di fermo di cui all’art. 86/1° co. D.P.R. 29.9.73 n. 602” non consente di intendere, specie da parte dei contribuenti sforniti di conoscenza in materia tributaria e come invece voluto dall’art. 6/co. 3 L. 212/00 (c.d. Statuto del contribuente), se effettivamente sia stato già disposto il “fermo” tramite la notificazione -prevista in detto comma- alla Direzione delle entrate della regione di residenza e la successiva iscrizione presso il P.R.A. Tale incomprensibilità appare violare il più pieno rispetto del principio della buona fede voluto dal successivo art. 10/co. 1 di detta legge, valido anche per i “concessionari della riscossione” giusto disposto del suo successivo art. 17: violazione che -secondo il disposto dell’art. 13/co. 6 L. 212/00- non appare esclusa dall’interessamento da parte del Garante del contribuente.
- 10) Per mera compiutezza di disamina dell’“istituto” in questione devesi rilevare la illegittimità della eventuale adozione -da parte dei concessionari della riscossione- dell’invito (ad essi rivolto al comma 4 della già sucitata al punto n° 2 nota 9.4.03 n° 2003/57/413 della Agenzia delle Entrate) a precisare nel testo del “preavviso di fermo” che, in ipotesi di persistente inadempimento all’invito di pagamento, da formularsi in detto “preavviso”, esso invito vale “ai sensi dell’art. 4, comma 1, secondo periodo del D.M. 503/1998 come comunicazione di iscrizione del fermo a far data dal ventesimo giorno successivo”. Tale precisazione appare, infatti, assolutamente esorbitante dai poteri decretizi ministeriali a fronte della poziore disposizione di legge con cui il comma 2 del D.P.R. 602/73 detta che “Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento … nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede”: cosicché è evidente che la “comunicazione” deve obbligatoriamente seguire la iscrizione: ciò anche agli effetti della applicabilità delle sanzioni previste a carico dei debitori che continuino nell’utilizzo degli autoveicoli “fermati”.
La rispondenza della predetta scansione temporale tra scadenza del “preavviso” ed immediata esecuzione del “fermo” risulta assolutamente incompatibile con i tempi tecnico-burocratici, cosicché l’adesione del concessionario al prefato invito rivoltogli dall’Agenzia delle entrate assumerebbe le connotazioni di macroscopica serie sequenziale di illegittimità: ciò con grave violazione anche della “correttezza deontologica, da rispettarsi” -da parte dei Comuni vari e degli uffici della riscossione- “evitando minacce di azioni o di iniziative non conformi alla normativa vigente” ossia a quella dettata dall’art. 6 del D.M. Finanze 16.11.2000 sull’approvazione del Codice deontologico dei concessionari e degli uffici di riscossione.
- 11) In conseguenza di tutto quanto sopra osservato ed altresì considerato il sostanziale “petitum” e la “causa petendi” individuabili nelle richieste attoree, si può ben dire che la richiesta di prescrizione estintiva quinquennale dei due crediti cartellizzati è domanda proposta ex art. 615/co. 1 C.P.C., virtualmente ben proponibile in recupero di possibilità di antecedente momento di esercizio di difesa, quando costituito dalla asserita tardività di notifica della cartella cosicché:
- a) per il credito -in “preavviso”- di complessivi €uro 198,40, conseguente a verbale sanzionatorio n° 124762 della polizia urbana del Comune di Roma redatto il 5.10.95 iscritto a ruolo per €uro 120,07 in data 25.9.2000, di cui l’opponente riconosce di aver ricevuto in data 15.1.01 (giusta risultanza dell’avviso di ricevimento del relativo plico postale) la notifica della relativa cartella n° 09720000389047358, la eccezione di prescrizione, già invalidamente opposta sulla mera significazione fattane dal C. tramite lettera -a mo’ di “autotutela”- inviata via fax 23.1.01 all’ente creditore, trova fondamento nella presente sede non in virtù di tale significazione bensì in base al combinato disposto dell’art. 209 C.d.S. con l’art. 28 L. 689/81: ciò con correlativo legittimo annullamento della conseguente cartella;
- b) per quanto riguarda -invece- l’altro credito, dell’importo complessivo “preavvisato” di €uro 536,59 derivante da verbale sanzionatorio di organo di polizia della strada -facente capo al Prefetto- redatto il 23.2.2000 col n° 20504/1630436 e di cui viene contestata dall’opponente soltanto la validità di notificazione della relativa cartella n° 09720020252126959 di €uro 357,40, la prescrizione non può ritenersi compiuta, attesa la validità di detta notifica che risulta ben attestata in data 5.10.02 dalla regolare compilazione del suo avviso di ricevimento a mezzo posta anche senza che sia stata prodotta detta cartella: ciò poiché non può ragionevolmente non presumersi -ex artt. 2729/co. 1 C.C. e 115/co. 2 C.P.C.- che esso avviso non si riferisse alla cartella ivi ben contrassegnata, così risultando necessario che il destinatario dimostrasse di aver ricevuto qualcosa di diverso od almeno di aver tempestivamente chiesto ovvia spiegazione, all’ente notificante, di quanto -a suo odierna prospettazione- non aveva accompagnato il predetto avviso.
- 12) Per quanto concerne la richiesta dell’opponente di annullare il “preavviso di fermo” per cui è causa, la suesposta “inconsistenza giuridica” di questo non ne consente l’ammissibilità, venendo meno -per la natura sanzionatoria dei crediti ivi riportati- ogni valenza di significazione della surricordata nota della Agenzia delle entrate n° 5413 del 9.4.03, tanto più in afferenza alla cartella di €uro 120,07 a favore del Comune di Roma la quale, per quanto sopra, è stata prefiguratamente assoggettata ad annullamento.
- 13) Osservato che la presenza in giudizio del concessionario della riscossione è dettata come necessaria dalla “paternità” del “preavviso”, come da sentenze della S.C. 15499/01 – 8277/01 – 8759/02 e S.U. 1581/03 – 4324/99 nonché implicitamente dall’art. 39 D.L.vo 112/99, e considerata -altresì- la reciproca soccombenza dell’opponente e della GERIT nella novità delle rispettive eccezioni e deduzioni, le spese di causa vengono compensate tra di esse nonché con la contumace Prefettura rimasta creditrice. La posizione agnostica del Comune nonché la circostanza che esso si è inefficacemente costituito senza la determinazione dirigenziale (dell’Avvocato Capo del Comune) richiesta, ex art. 34/commi 3-4-5 dello Statuto Comunale, dall’art. 3/co. 1 della deliberazione giuntale n° 182/01 del 27.1.01 regolamentante la costituzione del Comune nella “resistenza alle liti”, comportano la sua soccombenza nelle spese in ragione della metà e determinate ai sensi del comma 4 dell’art. 4 della tariffa forense e sulla base della pretesa di complessivi €uro 734,99 avanzata dalla GERIT: compensato le residue.
P.T.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando ex art. 113/co. 2 C.P.C., dichiara la inefficacia-invalidità della costituzione in giudizio del Comune poiché avvenuta senza la autorizzante determinazione dirigenziale (dell’Avvocato Capo del Comune) richiesta dall’art. 3/co. 1 della deliberazione giuntale n° 182/01 del 27.1.01 regolamentante la costituzione “passiva” del Comune in base a quanto stabilito dall’art. 34 del suo Statuto; respinge come infondata la eccezione di difetto di giurisdizione di questo Giudice sollevata dalla opposta GERIT S.p.a.; accoglie la opposizione proposta dal C.F. per quanto concerne la dichiarazione di intervenuta prescrizione estintiva del credito del Comune di Roma di cui alla iscrizione a ruolo per complessivi €uro 120,07 nella cartella di pagamento emessa dalla S.p.a. Banca Monte dei Paschi di Siena col n° 09720000389047358 altresì conseguentemente annullandone il riporto nella cartella stessa; respinge la opposizione proposta dal predetto C.F. per quanto concerne la iscrizione a ruolo del credito del Prefetto della Provincia di Roma per complessivi €uro 357,40 riportato nella cartella emessa dalla predetta S.p.a. col n° 09720020252126959; compensa interamente tra l’opponente e la GERIT ed il Prefetto di Roma le spese tutte di causa; condanna il Comune di Roma a rifondere all’opponente e per esso al suo difensore antistatario Avv. Leonardo Bruschetti la metà delle spese di causa -compensato il resto- relativamente alla posizione processuale tra l’opponente e detto Ente, in tale ragione liquidate in: €uro 345 per onorari, in €uro 275 per diritti (oltre spese gen/li art. 14 T.F. + Cassa Avv. + IVA) ed in €uro 35 per rimborsi non imponibili.
Roma 25.7.2007