REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella causa civile iscritta al n° 2085 RACC 2006, decisa con dispositivo letto all’udienza del 8.2.2007, promossa da
GARGANO SUSANNA, elett/te dom/ta in Roma – Via Isacco Newton 62 c/o Avv. Francesco Lugli che la rappresenta e difende giusta procura emarginata al ricorso -ricorrente opponente-
COMUNE DI ROMA, rappr/to da delegato del Sindaco F.D. Dott.ssa Vera Marinilli dom/ta c/o Avv/ra Comunale – V. del Tempio di Giove 21 Roma giusta delega indicata in sua comparsa -opposto-
OGGETTO: ricorso ex art. 204 bis/co. 2° C.d.S. avverso VAV della Polizia municipale ex art. 126bis/co. 2 C.d.S. per omessa comunicazione dell’autore della infrazione.
Con atto depositato a norma e nei termini di legge dovuti per la natura del ricorso più sopra menzionato in “oggetto” il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio ivi indicato, notificatogli quale proprietario del veicolo infrzizonante, chiedendone l'annullamento per lo specificato motivo al quale poi riportavasi nella sopra epigrafata udienza di decisione della causa.
Il Comune evocato depositava comparsa di costituzione in data 31.1.07, senza l’autorizzazione alla propria costituzione richiesta dall’art. 3/co. 1 della deliberazione giuntale 182/01 del 27.1.01 e perciò con la sua inefficacia-inammissibilità.
In dette note veniva altresì evidenziata la fondatezza del motivo di opposizione costituito dalla inammissibile illegittimità della qui opposta verbalizzazione sanzionatoria poiché notificata in data 7.6.06 quando ancora non si era concluso il procedimento di opposizione avverso il VAV di riferimento n° 15050023724 notificato il 12.1.06 e tuttora pendente innanzi al Giudice di Pace della Sede principale cui detto procedimento N° 704/06 di questa Sede ostiense è risultato essere stato rimesso da parte del Dr. Fiorentino giudicante in quest’ultima sede.
Ciopertanto e con debita pronunzia sulle spese di soccombenza è stato letto il seguente
P.T.M. il Giudice adito V° gli artt. 22 – 23 L. 689/81, nel combinato disposto con l’art. 204 bis D.L.vo 285/92 e s.m. nella formulazione vigente ex L. 214/03 in accoglimento del ricorso dichiara la illegittimità del verbale sanzionatorio con esso opposto redatto il 8.5.2006 con il N° 18060039858 da parte di accertatore della Polizia Municipale e che pertanto annulla con ogni sanzione ivi comminata; condanna l’Ente resistente alle spese tutte di causa da corrispondersi al difensore in epigrafe antistatario del ricorrente in misura di complessivi €uro 180 oltre spese gen/li ex art. 14 T.F. nonché 2% per Cassa Avv. ed IVA di legge.
Roma 8.2.2007