REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA - SEDE DISTACCATA DI OSTIA
Nella causa civile iscritta al n° 2345 RACC 2006, decisa con dispositivo letto all’udienza del 15.2.2007, promossa da
CAPRIOLI ALFONSO, elett/te dom/toin Roma – Via Germanico 12 c/o Avv. Alessandra Guarnaccia che lo rappresenta e difende giusta delega emarginata al ricorso -ricorrente opponente-
COMUNE DI ROMA rappr/to da delegato del Sindaco F.D. Dott. Andrea Spinella dom/to c/o Avv/ra Comunale - V. del Tempio di Giove 21 – Roma giusta indicazione in epigrafe della sua comparsa -opposto-
OGGETTO: ricorso ex art. 204 bis/co. 2° C.d.S. avverso VAV della Polizia municipale ex art. 7/9-14 C.d.S. per accesso inautorizzato a Z.T.L. il 29.4.06 alle ore 1.08 sabato.
Con atto depositato a norma e nei termini dovuti per la natura del ricorso più sopra menzionato in “oggetto” il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio ivi indicato, notificatogli quale responsabile in solido ai sensi dell’art. 196 C.d.S., chiedendone l'annullamento per gli specificati motivi ai quali poi riportavasi nella sopra epigrafata udienza di decisione della causa.
L’evocato Comune di Roma, dopo aver depositato in cancelleria in data 14.2.07 documenti ex art. 23 L. 689/81 nonché atto di costituzione oppositivo a mezzo di F.D. come qui indicato in epigrafe, restava assente all’udienza fissata ai sensi di detto articolo; fermi restando gli effetti del deposito dei documenti inquantoché dovuto ex art. 23/co. 2 L. 689/81, detta costituzione veniva dichiarata inefficace e quindi inammissibile per difetto della determinazione autorizzativa da emettersi dall’Avvocato Capo dell’Avvocatura Comunale come richiesto dall’art. 3/co. 1 del “Reg/to di organizz/ne per l’esercizio dell’azione di promovimento del giudizio e resistenza alle liti” di cui alla delibera giuntale n° 182/01 del 27.1.01 regolante statutariamente anche le determinazioni in merito alla resistenza nei giudizi nei quali l’Amm/ne è convenuta.
Il ricorso merita accoglimento per il corrispondenti motivo, assorbente ogni altro, costituito dalla contestazione della mancata apposizione della segnaletica indicante la istituzione dell’orario limitativo dell’accesso alla Z.T.L. dalle ore 23 alle ore 3 delle giornate di venerdì e sabato a decorrere dal giorno 7.10.2005 in forza di deliberazione giuntale n° 514 del 6.10.05.
A fronte di tale contestazione il Comune non ha prodotto alcuna dimostrazione dell’eventuale esistenza di quanto voluto dall’art. 38 C.d.S. il quale, peraltro, al suo comma 15 in correlazione con il successivo art. 39/C-i e con il comma 14 dell’art. 135 Reg/to C.d.S. regola la sanzione per l’accesso inautorizzato in base all’art. 146 C.d.S. Per giunta quest’ultimo irroga pena di misura inferiore a quella di cui al verbalizzato comma 14 dell’art. 7 C.d.S. concernente il momento della “circolazione” nella Z.T.L. ovviamente successivo -ma non necessariamente- a quello dell’“accesso” in detta zona che può concludersi non oltre lo stesso.
Ciopertanto e con debita pronunzia sulle spese di causa è stato letto il seguente
P.T.M. il Giudice V° gli artt. 22 – 23 L. 689/81 nel combinato disposto con l’art. 204 bis D.L.vo 285/92 e s.m. nella formulazione vigente ex L. 214/03 in accoglimento del ricorso dichiara la illegittimità del verbale sanzionatorio con esso opposto redatto il 29.4.2006 con il N° 13060800663 da parte di accertatore della Polizia Municipale e che pertanto annulla con ogni sanzione ivi comminata; condanna l’Ente resistente alle spese tutte di causa da corrispondere al difensore in epigrafe antistatario del ricorrente in misura di complessivi €uro 180 oltre spese gen/li ex art. 14 T.F. nonché 2% Cassa Avv. ed IVA di legge.