REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA - SEDE DISTACCATA DI OSTIA
Dr. Avv. Mario Marini ha pronunciato la seguente definitiva
Nella causa civile iscritta al n° 2040 RACC 2006, decisa con dispositivo letto all’udienza del 1.2.2007, promossa da
RECIR S.P.A., in persona del l.r.p.t., elett/te dom/ta in Roma - V. Prati Fiscali 258 presso Avv. Piergiorgio Berardi che la rappresenta e difende giusta procura emarginata al ricorso -ricorrente opponente-
COMUNE DI ROMA, rappr/to da delegato del Sindaco F.D. Dott. Andrea Spinella dom/to c/o Avv/ra Comunale - V. del Tempio di Giove 21 – Roma giusta indicazione in epigrafe della sua comparsa -opposto-
OGGETTO: ricorso ex art. 204 bis/co. 2° C.d.S. avverso VAV della Polizia municipale ex art. 7/9 - 14 C.d.S. per inautorizzato accesso nella Z.T.L. il giorno 27.10.05 varco 12.
CONCLUSIONI: come in ricorso.
Con atto depositato a norma e nei termini dovuti per la natura del ricorso più sopra menzionato in “oggetto” il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio ivi indicato, notificatogli quale responsabile in solido ai sensi dell’art. 196 C.d.S., chiedendone l'annullamento per gli specificati motivi ai quali poi riportavasi nella sopra epigrafata udienza di decisione della causa.
L’evocato Comune di Roma, dopo aver depositato in cancelleria in data 29.1.07 documenti ex art. 23 L. 689/81 nonché atto di costituzione oppositivo, restava assente all’udienza fissata ai sensi di detto articolo; fermi restando gli effetti del deposito dei documenti, inquantoché dovuto ex art. 23/co. 2 L. 689/81, detta costituzione veniva dichiarata inefficace e quindi inammissibile per difetto della determinazione autorizzativa da emettersi dall’Avvocato Capo dell’Avvocatura Comunale come richiesto dall’art. 3/co. 1 del “Reg/to di organizz/ne per l’esercizio dell’azione di promovimento del giudizio e resistenza alle liti” di cui alla delibera giuntale n° 182/01 del 27.1.01 regolante statutariamente anche le determinazioni in merito alla resistenza nei giudizi nei quali l’Amm/ne è convenuta.
Il ricorso può essere accolto già in base al primo ed assorbente degli addotti motivi, costituito dalla intervenuta estinzione ex art. 201/co. 5 C.d.S. tra la data della commissione della infrazione 27.10.05 e quella di notifica 4.5.06 del VAV alla ricorrente, atteso che nulla dimostra che la notifica è stata richiesta ex artt. 84 – 196/1 e 201/1 C.d.S. dopo notifica dello stesso VAV alla responsabile solidale ex art. 196/1 C.d.S. Arval Service Lease Italia locatrice del veicolo menzionata nella suddetta notifica 4.5.06.
La suddetta circostanza, peraltro inerente a mero locatario che pertanto non rientra tra i soggetti con responsabilità solidale “ipso jure” ex art. 196 C.d.S., così come la circostanza relativa alla data 6.3.06 di asserito recapito della comunicazione che la locatrice avrebbe fatto pervenire al Comune di Roma, in danno della ricorrente ed agli effetti della quarta parte dell’art. 201 C.d.S., è rimasta del tutto sfornita di prova ed appare incongruente atteso che dalla notifica alla ARVAL che (dall’avviso di ricevimento di racc.a.r., prodotto in atti del Comune) appare effettuata il 28.1.06 risulta già decorso alla data di notifica 4.5.06 dello stesso VAV alla qui ricorrente il termine per l’eventuale opposizione da parte di essa ARVAL, così non potendosi ragionevolmente desumere alcun interesse del Comune a perseguire, al di fuori dei casi di solidarietà di cui all’art. 196/co. 1 C.d.S. e senza alcuno specifico accertamento, anche la società qui opponente mera locataria del veicolo poiché se ne fosse stata utilizzatrice ex art. 91 C.d.S. il Comune avrebbe dovuto dimostrare l’impossibilità di notificarle il VAV prima ancora della comunicazione datagli dalla concedente locatrice (Cass. 5838/97) per antecedente difetto di conforme risultanza presso il P.R.A.
Ciopertanto è stata data lettura del seguente dispositivo con spese di causa secondo soccombenza.
P.T.M. il Giudice adito V° gli artt. 22 – 23 L. 689/81, nel combinato disposto con l’art. 204 bis D.L.vo 285/92 e s.m. nella formulazione vigente ex L. 214/03 in accoglimento del ricorso dichiara ex art. 201/5 C.d.S. la estinzione dell’obbligo di pagamento della sanzione di cui al verbale sanzionatorio con esso opposto redatto il 27.10.2005 con il N° 13051570592 da parte di accertatore della Polizia Municipale e che pertanto annulla con ogni sanzione ivi comminata; condanna l’Ente resistente alle spese tutte di causa da corrispondersi al difensore in epigrafe antistatario del ricorrente in misura di complessivi €uro 180 oltre spese gen/li ex art. 14 T.F. nonché 2% per Cassa Avv. ed IVA di legge.