REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella causa civile iscritta al n° 1870 RACC 2006, decisa con dispositivo letto all’udienza del 17.1.2007, promossa da
BARBIERI GIOVAN GIUSEPPE e C. S.n.c., in persona del l.r. Giovan Giuseppe Barbieri, costituito in giudizio personalmente, con sede in Casamicciola T. (NA) C.so Garibaldi 89 ed ex lege dom/ta c/o la Cancelleria di questo Ufficio -ricorrente opponente-
PREFETTO PROVINCIA DI ROMA -opposto contumace-
OGGETTO: ricorso ex art. 205 C.d.S. contro ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa dal Prefetto di Roma ex art. 204 C.d.S. per infrazione degli artt. 41/11 + 146/3 C.d.S.
Con atto depositato a norma e nei termini dovuti per la natura del ricorso più sopra menzionato in “oggetto” il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il provvedimento ivi indicato, opposto con plico postale inoltrato il 23.5.06, del quale è stata disposta la sospensione dell’esecutorietà ex art. 23/u.c. L. 689/81, contestualmente alla fissazione -secondo detto articolo- dell’udienza sopra epigrafata e nella quale esso ricorrente insisteva per l’annullamento.
Nessuno compariva all’udienza decretizia fissata ove il Giudice dichiarava la contumacia del Prefetto e non rilevando elementi che consentissero la pronunzia della convalida del provvedimento impugnato dava lettura del dispositivo con il quale accoglieva il ricorso in opposizione in correlazione ai motivi ivi addotti. Il primo di essi relativo alla tardività di emissione del provvedimento qui in oggetto è fondato: a) sulla dimostrazione documentale (da ritenersi incontestata ex art. 116 C.P.C. per diserzione di controparte) della proposizione, in data 31.8.05 e tramite Gruppo III della Polizia Municipale, di ricorso ex art. 203 C.d.S. avverso VAV di detta Polizia (redatto il 13.5.06 col N° 13050754489), b) sul rilievo che il relativo provvedimento prefettizio -passato a notifica il 19.4.06- seppur risulta emesso in data 5.1.06 cioè entro il termine massimo di gg. 180 computabile ai fini della tempestività in base al cumulo ex art. 204/co. 1 bis C.d.S. del termine massimo di gg. 60 di cui al comma 2 dell’art. 203 C.d.S. con quello del termine massimo di gg. 120 del successivo art. 204/co. 1, è però emesso dopo la scadenza di quest’ultimo termine ma senza che risulti in alcun modo quanto del termine di gg. 60 fosse intercorso tra la presentazione del ricorso e la trasmissione ex art. 204/co. 2 del ricorso: cosicché la P.A. non ha fornito prova del rispetto -contestato dal ricorrente- del termine rituale per la emissione dell’ordinanza in questione.
Oltreché per tale ragione l’opposto provvedimento prefettizio risulta illegittimo anche per la contestata assoluta inconsistenza della motivazione che appare del tutto genericamente formulata, su modulo a stampa e senza che sostanzialmente possa intendersi se ed in quale modo siano state considerate e valutate le ragioni addotte dal ricorrente relativamente al merito dell’opposto VAV.
Anche quest’ultimo atto, per quanto riguardato direttamente, risulta illegittimo per le ragioni addotte dal ricorrente relative alla incompletezza di individuabilità certa del ciclomotore, che avrebbe violato la proibizione di attraversare un incrocio semaforico segnalante luce rossa, quando di detto veicolo non è indicata né la marca né il tipo che possano comportarne ex artt. 2001 C.d.S. e 383 – 385 del suo Reg/to una sicura identificazione.
Ciopertanto, senza pronunzia sulle spese di causa in presenza di difesa atecnica, è stato letto il seguente
DISPOSITIVO
P.T.M. il Giudice adito V° gli artt. 22 – 23 L. 689/81, in accoglimento del ricorso dichiara la illegittimità della ordinanza ingiuntiva di pagamento emessa dal Prefetto di Roma il 5.1.2006 col N° 91050078296/2005 nonché il correlativo VAV fatto ivi oggetto del ricorso e che pertanto annulla con ogni sanzione ivi comminata; nulla per spese di causa.