REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SEDE DISTACCATA DI OSTIA

Il Giudice di Pace Dr. Mario Marini ha pronunciato la seguente definitiva

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n° 791 RACC 2005, ritenuta in decisione all’udienza del 21.12.2006

TRA

P.E., elett/te dom/to in Roma – Via Susa 1 presso Avv. A.G. e Avv. I.D.D. che la rappresentano e difendono giusta procura emarginata all’atto di citazione                                                                                       -attore-

E

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco Walter Veltroni, elett/te dom/to in Roma – Via Pietro della Valle 2 presso Avv. Patrizia Giuffrè che lo rappresenta e difende assertivamente in unione o disgiuntamente all’Avv. Rodolfo Murra secondo procura a margine di copia notificata dell’atto di citazione                                                                                        -convenuto-

- OGGETTO: richiesta risarcimento danni.

- CONCLUSIONI: come appresso specificate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 08.03.05 il P.E. conveniva innanzi all’intestato Giudice di Pace il Comune di Roma, al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni alla persona riportati nel sinistro avvenuto in Roma – Ostia Lido in data 27.1.04 alle ore 20.00 circa.

Assumeva l’attore che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, transitava a piedi in Via Capo Palinuro, quando, giunto all’altezza del civico 13, mentre scendeva dal marciapiede per attraversare la strada, cadeva –ledendosi il piede destro- a causa di una buca adiacente il marciapiede stesso, sul manto stradale, non visibile a causa sia della scarsa illuminazione stradale, sia dell’acqua piovana che ricopriva la buca stessa.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto Comune il quale contestava l’“an” ed il “quantum” della domanda attorea: in particolare eccepiva preliminarmente l’incompetenza per valore del Giudice adito, per avere l’attore, a suo dire, avanzato una richiesta superiore alla somma di €. 2.582,28.

Inoltre, il medesimo Comune, sempre in via preliminare, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la LU.CO. s.r.l., in persona del legale rappr/te p.t., quale impresa capogruppo dell’Associazione temporanea di Imprese insieme con la ISE s.r.l., appaltatrice della manutenzione ordinaria stradale nell’area del Municipio Roma XIII, Zona Ostia Lido, in virtù di contratto di appalto stipulato con il Comune convenuto.

Nel merito esso Comune eccepiva l’infondatezza della domanda: sia per l’inapplicabilità al caso di specie della responsabilità ex art. 2051 C.C. sia per la carenza dei requisiti di cui all’art. 2043 C.C.

Il Giudice rigettava sia la richiesta di chiamata in causa che l’eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito ed ammetteva la prova per testi richiesta da parte attrice, nonché la prova per testi e per interpello articolata dalla parte convenuta, limitatamente ai capitoli 6 e 7 delle memorie istruttorie.

All’esito delle prove orali, veniva altresì ammessa ed espletata C.T.U. medico-legale per la valutazione in contraddittorio delle lesioni riportate dall’attore in seguito al sinistro in questione.

All’udienza del 13.7.06 si vedevano precisate le seguenti conclusioni:

- per l’attore: “Piaccia all’Ecc.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare il Comune di Roma unico ed esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa, e per l’effetto condannarlo, in persona del Sindaco p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti dal Sig. P.E. e quantificati nella somma di €. 2.500,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre spese di C.T.U., interessi legali e risarcimento del danno per mancato utilizzo delle somme dal dì del fatto all’effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da  distrarsi in favore degli Avv.ti A. G. e I.D.D. antistatari, come da nota spese allegata.”

- per il convenuto: “Piaccia all’Ill.mo Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: A) in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l’incompetenza per valore del Giudice di Pace adito, con ogni provvedimento consequenziale;  B) sempre in via preliminare e pregiudiziale, fissare nuova udienza di prima comparizione, per consentire al Comune di Roma, la chiamata in causa della Impresa appaltatrice LU.CO. S.r.l., che interviene quale Capogruppo dell’Associazione Temporanea di Imprese con la I.S.E. S.r.l., in persona del suo legale rappr/te p.t., per essere garantiti e manlevati, da ogni e qualsiasi conseguenza, derivante dal presente giudizio;  C) nel merito, rigettare la domanda attorea, per difetto di legittimazione passiva e, comunque, perché infondata in fatto ed in diritto;  D) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, individuare nella Impresa Appaltatrice LU.CO. S.r.l., che interviene quale Capogruppo dell’Associazione Temporanea di Imprese con la I.S.E. S.r.l., l’unico responsabile dell’evento, per cui è causa; E) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, nei confronti del Comune di Roma, condannare la Impresa Appaltatrice LU.CO. S.r.l., che interviene quale Capogruppo dell’Associazione Temporanea di Imprese con la I.S.E. S.r.l., a manlevare e/o rimborsare quanto il Comune di Roma sarà tenuto a versare, a chiunque, per sorte, interessi e quant’altro risulterà dovuto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, spese generali, IVA e CNA, e sentenza munita di clausola, come per legge.”

Sulla base di queste richieste la causa viene decisa come da dispositivo per i seguenti

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

- 1) Sulla preliminare eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito, ancora presente nelle conclusioni del convenuto ma di cui non si fa più menzione nelle note conclusive, è stato già provveduto al punto n° 2 dell’ordinanza di rigetto emessa all’udienza del 17.6.05 e che, avendo natura decisoria costituisce giudicato poiché non impugnata né fatta oggetto di riserva di impugnazione: Cass. 294/83; 1173/84; 14659/00.

         - 2) Sulla pregiudiziale denegazione di autorizzazione al convenuto a chiamare in causa la impresa LU.CO. S.r.l. ai fini dell’accertamento della responsabilità esclusiva della stessa, sol che si rilegga quanto motivato al punto n° 3 della stessa ordinanza 17.6.05, attesane la natura decisoria anche per tale questione, vale quanto ora sopra osservato (Cass. 4225/95 e S.U. 3816/05) e motivato soprattutto dalla inammissibilità della pretesa poiché dal Comune è stata opposta all’attore la propria mancanza di responsabilità, così venendo a difettare l’interesse -ex art. 100 C.P.C.- a far dichiarare responsabile il terzo sostituendosi nei poteri dispositivi dell’azione spettanti esclusivamente all’attore verso questo.

- 3) Sulla pregiudiziale denegazione di autorizzare il convenuto a chiamare in causa la suddetta impresa al fine di rivalersi sulla stessa di una propria eventuale condanna a risarcire l’attore, sempre fermo restando -anche sotto tale profilo- il valore e l’effetto di giudicato della ordinanza 17.6.05, non può ignorarsi che, in definitiva, ricorre nuovamente il suddetto “difetto di interesse” persistendo il Comune, con comportamento rinunciatario ed erarialmente omissivo, a non assumere nei confronti della LU.CO. alcuno dei pur drastici e risolutivi provvedimenti cautelari pur ampiamente consentitigli dall’art. 29 delle “normative di carattere generale” del capitolato speciale allegato al contratto d’appalto, da esso prodotto, relativo ad opere di manutenzione ordinaria delle strade, della sorveglianza e dei possibili interventi sulla viabilità comunale nel territorio del XIII Municipio Roma Ostia Lido”. Tale contratto impedisce il sorgere nel Comune di Roma di qualsiasi serio diritto a chiamare in causa l’Appaltatore dal quale, oltre che dalla Compagnia assicuratrice di questo, esso Ente può pretendere di essere immediatamente, direttamente e concretamente soddisfatto o manlevato in giudizio, senza la minima difficoltà ed anche in via diretta tramite ritenzione delle somme del deposito cauzionale nonché di quelle da corrispondergli al termine del rapporto contrattuale con scadenza al 31.12.04 e perciò ancora in essere al momento del fatto. Ciò inquantoché nei suddetti atti si contempla, tra l’altro:

a) che “l’Appaltatore si obbliga, comunque e in ogni caso, ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro il Comune in relazione ad incidenti e fatti connessi con l’appalto”;

         b) che “al predetto riguardo, anche se non tempestivamente chiamata in causa ai sensi dell’art. 269 C.P.C., l’Appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell’art. 105 C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltogli con lettera raccomandata”;

         c) che “l’Appaltatore, qualora, per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale, si impegna ad accettare, come senz’altro valide nei suoi confronti, le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin da ora, ad ogni eccezione o reclamo e pertanto, sarà tenuto a rifondere all’Amministrazione Comunale, tutte le spese a quest’ultima addebitate”;

         d) che esso Appaltatore “si impegna inoltre a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme dall’Amministrazione eventualmente corrisposte a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno che l’Amministrazione non preferisca prelevarli dai crediti che l’appaltatore vanta, a qualunque titolo,, nei confronti del Comune” nonché, come precisato più appresso nello stesso art. 29 (dopo lo “schema di assicurazione”) “anche procedendo a far eseguire altrimenti i lavori non eseguiti da parte dell’Appaltatore con detrazione della spesa, maggiorata del 20%, dai certificati di pagamento”;

         e) che “l’Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso d’esecuzione che già ultimate, e dovrà provvedersi all’uopo di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimale di copertura non inferiore a 2.000.000 di euro” (2.000.000 per ogni persona e 2.000.000 per ogni cosa);

         f) che nello “schema” della predetta polizza di assicurazione, predisposto nello stesso art. 29 del contratto di appalto, leggesi all’art. 1/A che “La società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione”;

         g) che di seguito al predetto “schema” di assicurazione leggesi, altresì, in corrispondente “refrain” degli obblighi di cui sopra già assuntisi dall’Impresa nei confronti del Comune, che “L’Impresa e comunque la Compagnia di Assicurazioni si obbligano a garantire e rilevare il Comune di Roma da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivargli da terzi in dipendenza dell’appalto o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali -per trascuratezza e colpa nell’adempimento dei medesimo o comunque, in conseguenza diretta  o indiretta dell’appalto. L’Impresa stessa e per essa la Compagnia di Assicurazione, tra l’altro, si obbliga ad intervenire come garante nei giudizi che venissero intentati da terzi contro il Comune in relazione ad incidenti e fatti connessi con l’appalto, assumendo la gestione della lite unitamente all’Avvocatura del Comune di Roma. A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamata in causa ai sensi dell’art. 269 C.P.C. l’Impresa si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell’art. 105 C.P.C. anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltole con lettera raccomandata. L’Impresa, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitata nel domicilio contrattuale eletto, s’impegna di accettare come senz’altro valide nei suoi confronti le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando sin d’ora ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuta a rifondere all’Amministrazione tutte le spese a quest’ultima addebitate. S’impegna, inoltre, a rimborsare a semplice richiesta tutte le somme che l’amministrazione dovesse eventualmente pagare a terzi per titoli e per le liti di cui sopra, a meno che l’amministrazione non preferisca prelevarli dai crediti che l’impresa vanta a qualunque titolo nei confronti del Comune.”

         h) che all’art. 5 del contratto di appalto leggesi che il Comune è ulteriormente garantito dall’Appaltatore “per l’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il contratto” mediante costituzione di deposito cauzionale definitivo tramite due polizze assicurative fideiussorie, ivi specificate, per complessivi €uro 494.655,50.

i) che la costituzione del Comune avvenuta tramite conferimento di patrocinio al solo legale fiduciario della propria assicuratrice Assicurazioni di Roma) (cfr.: determinazione dirigenziale n° 133/05 dell’Avvocato Capo), e perciò nel solo interesse di questa, evita “a priori” qualsiasi remota possibilità che la stessa possa rifiutarsi di indennizzarlo ex art. 1917 C.C. cosicché la legittimazione alla chiamata del terzo -in via di eventuale rivalsa- fa capo esclusivamente a detta assicuratrice che, seppur formalmente non costituita sostanzialmente gestisce la vertenza mimetizzandosi nelle pieghe burocratico-procedurali della determinazione (in atti del convenuto) autorizzativi della costituzione in giudizio del Comune resa il 24.5.05 col n° 133/05 dall’Avvocato Capo del Comune ai sensi dell’art. 3/co. 1 del “Regolamento per il promovimento dei giudizi e per la resistenza negli stessi” adottato dal Comune con deliberazione giuntale n° 182/01;

l) che nel presente giudizio si è difatti costituito ed ha operato in nome del Comune (anche nella redazione di ogni scritto defensionale) il solo legale di detta assicuratrice ed evidentemente compensato soltanto da questa -per la tutela di interessi mercantili ovviamente diversi da quelli dell’Ente pubblico- atteso che nella predetta determinazione n° 133/05 si evidenzia che “l’Avv. Patrizia Giuffrè è fiduciaria de Le Assicurazioni di Roma” e che essa determinazione “non è rilevante in ordine alla regolarità contabile”; ciò con buona pace del disposto dell’art. 1175 C.C., in correlazione ai doveri delle parti di cui all’art. 88 C.P.C., nonché in immotivata violazione del disposto delle norme, pur richiamate in detta determinazione, dell’art. 107/co. 3 T.U. 18.8.2000 n° 267 nonché dell’art. 34 del vigente Statuto del Comune di Roma inderogabilmente validante (Cass. 12868/05) il prodotto “Regolamento”.

Fa d’uopo ricordare che le suddette norme consentono al Comune di avere le collaborazioni professionali “esterne” soltanto se ad “alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine”, mentre nessuno di tali elementi si rinviene nella situazione “de qua” attesa la “bagatellarità” delle cause innanzi al Giudice di Pace e l’ampia e significativa delegazione di attività defensionali -anche in questo processo- a meri praticanti avvocati.

Tali motivi invalidanti, per quanto riconnesso, la costituzione in giudizio dell’Ente, così come esposto anche nelle sentenze nn° 1289/06 e 82/07 di questo Giudicante e militanti sinanco per la disapplicabilità -ex art. 5 L. 2248/1865 all. E- della citata determinazione dirigenziale dell’Avvocatura, concorrono a legittimare il rifiuto all’accoglimento della istanza di chiamare in causa la S.r.l. LU.CO.

E’ notorio che tale difetto è rilevabile in qualsiasi momento da parte del Giudicante nella valutazione delle condizioni di efficacia e dei validi presup posti per la valida costituzione del rapporto processuale (Cass. 13550/03; 8996/00; 7507/99 “ex multis”) e ciò anche a volere ipoteticamente prescindere dalla ricordata copertura del “giudicato” dell’ord/za istruttoria 7.6.05.

- 4) La ricusazione della richiesta di autorizzazione di cui sopra è rimessa alla valutazione esclusiva e discrezionale del giudice di merito, come è confermato dal disposto dell’art. 354 C.P.C. che, infatti, prevedendo la rimessione della causa al primo giudice esclusivamente nell’ipotesi di litisconsorzio necessario secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza (per tutte Cass. 3759/93 e 1600/2000), esclude il riesame -in appello- dell’esercizio di detta discrezionalità.

- 5) A supporto del predetto diniego non può trascurarsi nemmeno l’osservazione, come già rappresentato nelle predette sentenze di questo Giudicante rispettose della fondante statuizione N° 12868/06 della Cass. S.U., secondo cui: “…ai sensi dell’art. 1/co. 1-2-3 (“Disposizioni generali”) e dell’art. 2 (“Promovimento del giudizio”) della sucitata deliberazione giuntale n° 182/01, cogente ex art. 4/co. 3 L. 131/03, la determinazioneal promovimento presso il giudice competente, di tutte le azioni necessarie alla tutela degli interessi dell’Amministrazione”, cioè l’adozione degli atti relativi al promovimento del giudizio spetta esclusivamenteal Dirigente dell’Unità Organizzativa competente nella materia afferente al caso trattato (nella fattispecie la U.O. per la Manutenzione strade e manufatti stradali), seppur sempre avvalendosi dell’Avvocatura Comunale.

In tal modo risulta ben distinto il soggetto cui compete la “resistenza” da quello cui compete il “promovimento” di azioni giudiziarie” -anche tramite chiamata di “terzi”- “entrambi specificamente regolamentati con norma statutaria ex art. 114 Cost. in base all’art. 4/co. 1 e 3 L. 131/03: ambedue fonti “primarie” -seppur atipiche- che non possono essere inosservate senza incorrere -ai sensi dell’art. 5 all. E L. 2248/1865- nella incidentale disapplicazione dei suoi effetti”, così come appare confacente provvedere -a prescindere dalla già osservata basilare illegittimità del “modo” di conferimento della difesa nel giudizio passivo- in punto di “contenuto” di tale conferimento effettuato dall’Avvocato Capo (con la predetta determinazione n° 133/05) cui, infatti, non compete la emanazione né della autorizzazione ad “avanzare domande riconvenzionali”, peraltro da lui non profetizzabili ed a lui sconosciute al momento  della  sua determinazione, né di quella “a chiamare in causa terzi o chi” -a lui altrettanto sconosciuto- “tenuto a garantire il Comune di Roma”. Difatti l’art. 2 del predetto “Regolamento” “riserva al Dirigente della U.O. competente nella  materia afferente al caso trattato” l’autorizzazione a proporre in giudizio controdomande (riconvenzionali) o distinte domande (chiamate in causa) con le quali il Comune non si limita a chiedere il rigetto della domanda attorea bensì chiede un positivo accertamento di un proprio diritto nei confronti dell’attore o di un proprio indipendente diritto nei confronti di un terzo”.

- 6) Aggiungasi, altresì, che al reclamato fine di procedere a “chiamata di terzo” nel caso in esame non sarebbe valida (Cass. 6225/05) neppure la procura formalmente rilasciata dal Sindaco ex art. 83 C.P.C. poiché risulta apposta a margine della copia passiva dell’atto di citazione e non della comparsa di risposta del cui contenuto anche egli appare, perciò, essere a sconoscenza come sopra già osservato per la stessa Avvocatura.

- 7) La responsabilità del Comune nella verificazione del fatto per cui è causa appare assolutamente certa atteso che:

a) La lesionante caduta dell’attore, come risulta dalla deposizione della teste e dalla mancata contestazione ai sensi dell’art. 2734 C.C. delle circostanze giustificanti l’accaduto indicate dal P.E. in sede di interrogatorio, risulta essersi verificata in concomitanza e ragionevole dipendenza della presenza, sulla carreggiata stradale, di uno spesso ristagno d’acqua piovana giungente sino a lambire il livello del piano di calpestio del marciapiedi: presenza che non è attribuibile se non ad immondizia ostruente l’imboccatura del pozzetto a dispersione e maggiormente invalidante la efficienza dell’obsoleto sistema fognario nella risaputa mancanza nel Lido di Ostia di ogni collettore fognario è notoriamente e cronicamente mal funzionante;

b) il predetto ostacolo appare sinanco nelle foto, prodotte negli atti di causa dello stesso Comune, evidenzianti -altresì- l’assoluta inadeguatezza strutturale e non soltanto manutentiva dell’altezza-spessore del marciapiedi, di soli circa cm. 5, e pertanto del tutto inidonea a svolgere compiutamente le funzioni volute dal n° 33 del comma 1 dell’art. 3 Codice della Strada e quindi anche quella di consentire facilmente ai pedoni l’individuazione del limite esterno del marciapiedi in presenza di ristagni idrici sulla carreggiata che facilmente raggiungano o superino il predetto livello;

c) che tali condizioni di ostruzione e di esondazione sono contrarie ai doveri di interessamento incombenti sul Comune, ai sensi dell’art. 14/co. 1 Codice della Strada suffragato da quanto al punto n° 1.3 della direttiva del Ministero LL.PP. 24.10.00 (in G.U. 28.10.2000 n° 301), per garantire la sicurezza della circolazione provvedendo al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e delle relative pertinenze;

d) che, come già ricordato nelle sucitate statuizioni di questo Giudicante: “…la responsabilità “in genere” per i danni da cose in custodia ha carattere oggettivo cosicché, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode (Cass. 26086/05), è sufficiente che sussista il nesso causale tra esse cose ed il danno arrecato, e  vale ricordare che nello specifico riguardo di obblighi di custodia di strade ed in relazione alla controversa applicazione dell’art. 2051 C.C. la S.C. con sentenza n° 3651 del 20.2.06 ha statuito, tra l’altro, quanto segue: “In tema di responsabilità per cose in custodia la prova liberatoria del fortuito attiene alla prova che il danno si è verificato in modo non prevedibile, né superabile con l’adeguata diligenza, e cioè con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze concrete del caso. Essa si sostanzia, pertanto, nella prova di avere adottato, in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee ad evitare il danno. Nella prova che, pur essendosi mantenuto il comportamento diligente nel caso dovuto, il danno si è ciononostante verificato per un evento non prevedibile né superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla sua funzione e alle circostanze del caso concreto. Al riguardo deve, in particolare, escludersi che la prova positiva del fortuito, contraria alla presunzione di responsabilità consista nella prova del fatto estraneo alla sfera di custodia e, in particolare con il fatto del terzo o dello stesso danneggiato, atteso che essi sono irrilevanti, ai fini dell’esonero della responsabilità laddove in base al dovere di custodia il presunto responsabile avrebbe dovuto prevederli ed evitarli, con la ulteriore conseguenza che i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità dell’evento non ricorrono laddove questo poteva essere prevenuto dal custode attraverso l’esercizio dei suoi poteri ed esplicazione dei corrispondenti dovuti obblighi”.

Successiva sentenza n° 5445/06 della S.C. aggiunge che l’insidia o trabocchetto assumono semmai rilievo nell’ambito della prova da fornirsi dalla P.A. al fine di far valere la propria mancanza di colpa o se del caso il concorso di colpa del danneggiato il quale resta onerato soltanto dalla compiuta prova sulla “causalità del danno” o “processo” o “nesso causale”, dopo di che potrà operare la presunzione di colpa: salvo l’esimente del caso fortuito da provarsi dalla P.A. secondo il principio della “vicinanza” o “disponibilità della prova”, secondo il quale il relativo onere grava in capo al soggetto nella cui sfera opera l’esimente dalla responsabilità”;

e) che la reinnovativa sentenza n° 5445/06 della S.C. fa seguito alle precedenti sue statuizioni (nn° 4070/98; S.U. 12019/91; 26086/85 “ex multis”) secondo le quali, a correzione del contrastante principio privilegiante la P.A. ai sensi dell’art. 2043 C.C. e col non addossarle la presunzione “juris tantum” di cui all’art. 2051 C.C., il più recente e sueposto principio giurisprudenziale viene così riassunto: “…Le esigenze di limitazione delle ipotesi di responsabilità della P.A. non possono risolversi in termine di ingiustificato privilegio per la stessa, non previsto dalla regola generale dell’articolo 2043 del c.c., essendo, in realtà, frutto dell’interpretazione giurisprudenziale che, muovendo da esigenze di limitazione delle ipotesi di responsabilità, finisce tuttavia per risolversi, laddove viene a porne la relativa prova a carico del danneggiato, in termini di ingiustificato privilegio per l’amministrazione, atteso che a tale stregua la posizione probatoria del danneggiato risulta aggravata, in contrasto non solo con il tenore letterale e il portato sostanziale della norma, ma, in termini generali, anche con le stesse scelte di fondo dell’ordinamento in materia di responsabilità civile rispondenti al riconosciuto “favor” per il soggetto che ha subìto la lesione di una propria posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata che, laddove non prevenuta, ne impone la rimozione o il ristoro da parte del danneggiante”;

f) che il predetto principio trova ulteriore conferma nelle seguenti statuizioni della S.C. nn° 298/03 – 488/03 – 11446/03 – 26086/05 secondo le quali: “ La ratio dell’esclusione della responsabilità a titolo di custodia è, dunque, fondata sulla impossibilità di evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo in un bene: non già perché demaniale, ma in quanto soggetto all’uso diretto da parte di un rilevantissimo numero di utenti ed in quanto particolarmente esteso, tanto da rendere impossibile l’esercizio di un controllo adeguato. La demanialità del bene è, cioè, solo un indice sintomatico di quella impossibilità, ma non la attesta in modo automatico, tanto chequando è consentita un’adeguata attività di vigilanza che valga ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi, l’art. 2051 c.c. trova senz’altro applicazione pure nei confronti della pubblica amministrazione (Cass. 21.1.1987 n. 526; Cass. 7.1.1982 n. 58), quand’anche si tratti di demanio stradale (Cass. 27.11.1995 n. 13114; 1.10.2004 n° 19653)”;

g) che ancor di recente la S.C. con sent. n° 19653/04 ha reiterato il principio di diritto secondo cui: “L’applicabilità dell’art. 2051 C.C. nei confronti della P.A. non è automaticamente esclusa allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l’evento dannoso, risulti adibito all’uso diretto da parte della collettività e si presenti di notevole estensione... Queste caratteristiche del bene, infatti, quando ricorrano congiuntamente, rilevano soltanto come circostanze le quali -in ragione dell’incidenza che abbiano potuto avere sull’espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene ed avuto riguardo alle peculiarità dell’evento- possono assumere rilievo sulla base di una specifica e adeguata valutazione del caso concreto, ai fini dell’individuazione del caso fortuito e, quindi, dell’onere che la P.A. deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità, una volta che sia dimostrata l’esistenza del nesso causale”.

Tutto ciò premesso e considerato, altresì, che stante il vasto impiego da parte del Comune di organi addetti alla pulizia ed alla manutenzione ed al controllo delle strade (Azienda municipale – AMA, impresa appaltatrice per un contratto biennale municipale di ben 1.047.629 €uro = £. 2.028.493.000, Polizia Municipale, Uffici Tecnici), deve essere ragionevolmente esclusa la trita e ritrita scusante della difficoltà di custodia di esse strade per la notevole estensione del bene pubblico, questo Giudicante in adesione alle conclusioni della predetta sentenza della S.C. (n° 19653/04) che afferma i due seguenti principi di diritto:

“1°) “L’applicabilità dell’art. 2051 C.C. (nei confronti della P.A.) non è automaticamente esclusa allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l’evento dannoso, risulti adibito all’uso diretto da parte della collettività (anche per il tramite di pagamento di una tassa o di un corrispettivo) e si presenti di notevole estensione … Queste caratteristiche del bene, infatti, quando ricorrano congiuntamente, rilevano soltanto come circostanze le quali -in ragione dell’incidenza che abbiano potuto avere sull’espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene ed avuto riguardo alle peculiarità dell’evento- possono assumere rilievo sulla base di una specifica e adeguata valutazione del caso concreto, ai fini dell’individuazione del caso fortuito e, quindi, dell’onere che la P.A. deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità, una volta che sia dimostrata l’esistenza del nesso causale”.

2°) Allorquando invochi la responsabilità di cui all’art. 2051 C.C. contro una P.A. in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale, il danneggiato non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell’esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente -come di regola per l’invocazione della suddetta norma- dell’evento dannoso e del nesso causale fra la cosa e la sua verificazione”.

Ciopertanto, a meno che non si voglia obbligare il pedone a fare uso di rilevatore subacqueo e notturno dell’andamento delle pavimentazioni stradali, il Comune convenuto deve rispondere del danno subito dall’attore, poiché nessuna prova ha fornito a superamento della presunzione di cui all’art. 2051 C.C., aggravata -altresì- dalla notturna insidiosità della particolare situazione per la quale non trova alcuna scusante nel non aver il pedone “tentato” di fare uso dell’attraversamento pedonale ché non risulta ed è impensabile che costituisse un ovviante “guado”, per giunta ubicato a circa 500 metri di distanza dall’allagamento estendentesi -sulla carreggiata- quanto la larghezza di un’automobile ed in zona con inefficace illuminazione pubblica (cfr. interrogatorio e dep/ne teste A.).

- 8) La immediatezza della rilevazione ospedaliera della lesione ed il risultato della incontroversa relazione stesa dal C.T.U. consentono di determinare pecuniariamente il danno, tenuto conto dell’età dell’attore (anni 46) ed in applicazione analogica ex artt. 2056 / 1226 C.C., dei criteri dettati dal D. Interministeriale 3.7.03 per le menomazioni micropermanenti e delle relative tabelle aggiornate con D.Min. Sviluppo Econ/co 31.5.00, con i seguenti valori:

per I.T.T. per gg. 10                                                      €.     401,60

per I.T.P. al 50% per gg. 10                                           “     200,80

per I.P. al 2%                                                                “  1.241,60

danno biologico                                                            €. 1.844,00

per danno morale al 25% (ex art. 590 C.P.)                      “     461,00

                                                                                     €. 2.305,00

per spese mediche riconosciute dal C.T.U.                       “       65,00

e così in totale                                                               €. 2.370,00

da integrarsi degli interessi legali a decorrere dal fatto.

- 9) Le spese di causa seguono la soccombenza secondo notula dei difensori antistatari.

P.T.M.

il Giudice adito, definitivamente pronunziando, rimasta in cosa giudicata e comunque disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione del convenuto Comune di Roma in persona del Sindaco pro-tempore, V° l’art. 2051 C.C. lo dichiara responsabile dei fatti dannosi per i quali è causa e per l’effetto lo condanna a risarcire l’attore P.E. per le conseguenze lesive di cui in parte motiva mediante pagamento del complessivo importo di €uro 2.370,00 oltre interessi moratori legali dal 27.1.2004 e sino alla data della presente, non esclusi quelli ulteriormente maturandi; condanna lo stesso convenuto a rifondere le spese tutte di causa all’attore e per esso ai suoi difensori antistatari Avv/ti A.G. e I.D.D. per compensi di onorari in €uro 800, di diritti in €uro 1.000 (oltre 12,50% art. 14 T.F. + Cassa Avv. ed IVA) nonché per rimborsi non imponibili in €uro 130; condanna lo stesso convenuto a rimborsare direttamente all’attore l’importo di €uro 320 + IVA per compenso del C.T.U. medico-legale posto provvisoriamente a carico di questo con ordinanza 24.11.05.

Roma, 16.3.2007