Sentenza n.   929/01,  emessa  dal Giudice di Pace di Ostia Dott.ssa Lebrun il 5.10.01

Già nella comparsa di costituzione e risposta, è stato evidenziato che l’assicurato non ha denunciato il sinistro, neppure dopo la notifica dell'atto di citazione.

L’assicuratore ha richiesto ed ottenuto di integrare il contraddittorio contro il proprio cliente, rimasto anche contumace, che avendo omesso di adempiere all'obbligo di cui all'art.1913 c.c., era  tenuto a  rispondere nei confronti dell'assicuratore del pregiudizio arrecato da tale suo comportamento omissivo.

Nel corso dell’istruttoria è risultato provata  l’omessa denuncia  e la mancata trasmissione dell’atto di citazione con violazione  del patto di gestione della lite 

L’assicuratore   ha ricevuto pregiudizio dalla omessa  denuncia perché, poteva evitare  l’inutile aggravio delle spese  del legale dell’attore, con una tempestiva liquidazione  del danno.

E’ apparso, pertanto, evidente  che ricorreva, nel caso di specie, l’ipotesi di cui all’art.1915 c.c.  e i danni  da risarcire oltre quelli sopra indicati,  erano  quelli di qualsiasi tipo, concretizzati in perdite e/o mancate acquisizioni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante), secondo le prove fornite all’uopo dalla parte o anche d’ufficio dal giudice sulla base delle risultanze di causa o secondo nozioni di comune esperienza o anche in via equitativa.

In tal senso, il Giudice  di Pace ha ritenuto che il convenuto, non aveva dato prova dell’avvenuta denuncia di sinistro alla Compagnia Assicuratrice e lo ha condannato a restituire alla assicuratore  la spesa sostenuta in conseguenza della mancata denuncia del proprio assicurato, che nel caso di specie ha  valutato  in via equitativa nella somma di £. 750.000.