REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA – SEDE DISTACCATA DI OSTIA

Il Giudice di Pace dell’intestata Sede, Dr. Mario Marini, ha pronunciato la seguente definitiva

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n° 74 R.A.C.C. dell’anno 2003 ritenuta in decisione all’udienza del 18.12.03

T R A

TUCCITTO SALVATORE, elett/te dom/to in Roma – Via C. Colombo 179 presso l’Avv. Emanuela Bracchi che lo rappresenta e difende per procura emarginata all’atto di citazione introduttivo                                                                                                                     -attore-

E

RAS Riunione Adriatica di Sicurtà S.P.A., in persona del legale rappr/te p.t., elett/te dom/ta in Roma – Via del Vascello 6 presso l’Avv. Pierluigi Rocchi che la rappresenta e difende per procura in calce a copia notificata dell’atto introduttivo                                                  -convenuta-

NONCHE’

MARTONE ANTONIO                                                                        -convenuto contumace-

-         Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.

-         Conclusioni: come precisate all’udienza del 18.12.03.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 14.12.02 a Martone Antonio quale proprietario della autovettura Toyota tg. AX994PF nonché il 18.12.02 alla S.p.a. RAS – Riunione Adriatica di Sicurtà quale assicuratrice per la R.C.A., l’attore Tuccitto Salvatore li conveniva in giudizio per sentirli solidalmente condannare a rifondergli i danni arrecati il giorno 29.5.02 al proprio motociclo Aprilia RSV (cc. 1000) tg. BC63375, condotto da Tuccitto Vincenzo, da parte di Martone Alessandro alla guida della predetta Toyota. All’udienza di prima comparizione 22.1.03 dichiaravasi la contumacia di entrambi i convenuti e disponevasi l’interrogatorio libero dell’attore. Alla successiva udienza 8.5.03 costituivasi la predetta assicuratrice opponendosi all’accoglimento delle domande attoree poiché infondate, mentre l’attore non compariva a rispondere all’interrogatorio e veniva conferito incarico al C.T.U. Dott. Leo Sarti per accertare e valutare i danni lamentati dall’attore in misura di Euro 7.093,00 oltre IVA per preventivate riparazioni. Alla successiva udienza 26.9.03 veniva escusso Alessandro Martone al solo fine di sentir confermare la sottoscrizione del modulo C.A.I. che esso puntualmente confermava, precisando -altresì- di non ricordare se il grafico dell’incidente ivi disegnato fosse stato effettuato da esso medesimo oppure da parte del Martone Alessandro altro sottoscrittore del modulo suddetto.

All’udienza 18.12.03 la causa veniva ritenuta in decisione previo deposito di note illustrative delle parti.

La causa viene ora decisa con lo svolgimento dei seguenti

M O T I V I

- 1° MOTIVO: Le richieste attoree risultano, innanzitutto, improponibili per non essere state precedute dalla formale istanza risarcitoria formulata come disposto del combinato disposto degli artt. 18 – 22 – 23 L. 990/69 con quello dell’art. 3/co. 1° e 3° del D.L. 857/76 e con quello degli artt. 8 – 9 D.P.R. 45/81.

Ciò inquantoché non può considerarsi debitamente proposta la istanza rivolta alla assicuratrice con lettera 20.9.2002 del legale attoreo Avv. Emanuela Bracchi inquantoché carente, oltreché dell’allegazione del modulo C.A.I. di cui all’art. 5 D.L. 857/76, di elementi essenziali quali: la indicazione delle modalità dell’incidente, l’indicazione toponomastica del luogo e l’ora di sua verificazione, l’indicazione dei danni (seppur ingenti come asserito in citazione). Elementi tutti richiesti per consentire a detta assicuratrice di valutare le possibilità di definire conciliativamente e pre-giudizialmente la vertenza, attesa -altresì- la mancata evasione della richiesta di integrazione di notizie da essa rivolte con lettera racc.a.r. del 15.11.02 ed atteso -infine- il difetto di indicazione del codice fiscale dell’attore resa obbligatoria ed essenziale dall’art. 26 L. 273/2002 portato ad integrazione del disposto del primo comma del predetto art. 3 e degli artt. 8/2° co. e 9 D.P.R. 45/81: cfr. circolare ISVAP 25.3.02 n 502D punto n° 4 (in Guida al Diritto n° 19/03 pag. 118.

Con l’avvento della nuova formulazione del 5° comma dell’art. 3 D.L. 857/76, arrecata dalla L. 5.3.01/57 con decorrenza 4.4.2001, nonché dal necessario collegamento tra il disposto del 2° co. dell’art. 5 con l’art. 3/1° co. D.L.vo 857/76 nonché dal collegamento di questo con l’art. 22 L. 990/69 e con l’art. 8/2° co. D.P.R. 45/81, la valenza dei termini per la formulazione dell’offerta, in gg. 60 o 90 e la loro estensione anche alle lesioni di durata superiore a gg. 40 nonché al caso di decesso, deve essere riconsiderata rispetto alla disciplina antecedente la L. 57/01. Ciò specialmente ove -come nella fattispecie- l’assicuratore rappresenti di non aver ricevuto -a mezzo modulo CAI od altrimenti- satisfattiva denunzia da parte del proprio assicurato, ai fini della (im)proponibilità della domanda giudiziaria rilevabile anche d’ufficio ed in ogni momento (Cass. 15138/00; 12540/91; 6164/91 ex plurimis): atteso, altresì, il sopravvenuto disposto per cui l’assicuratore, nel caso di incongrua  indicazione degli elementi di valutazione, “può” ed anzi “deve” (perché altrimenti è specificamente sanzionato ai sensi della lettera “a” del 10° comma del predetto art. 3) richiederne l’integrazione, nonché il nuovo disposto secondo cui, ai sensi del 5° comma come riformato, lo “spatium deliberandi” ricomincia a decorrere dalla debita evasione di detta richiesta, altrimenti restando sospeso a tempo indeterminato.

In sostanza deve ritenersi che con la nuova normazione e per lo spirito del nuovo 5° comma dell’art. 3 D.L. 857/76 (“In caso di richiesta incompleta l’assicuratore ove non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le mecessarie integrazioni: in tal caso i termini di cui ai commi primo e secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.”) si sia voluto disporre l’obbligo del danneggiato -precedentemente non regolamentato- di partecipare fattivamente agli accertamenti stragiudiziali. Ciò, in sostanza, con l’elevazione del disposto degli artt. 8 – 9 D.P.R. 45/81 a rango di norma di legge inquantoché, tramite norma -L. 57/01- di pari valore, all’inottemperanza di tale disposto è stato riconnesso l’effetto di reiterazione di un nuovo “spatium deliberandi” e quindi lo stesso effetto della omissione della richiesta di cui all’art. 22 L. 990/69.

L’accertamento della adeguatezza degli elementi comunicati dal danneggiato, al fine di giudicare sulla legittimità della richiesta di integrazione, configura un’indagine di fatto riservata al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione corretta ed adeguata: Cass. 2352/88.

Proprio in base alle intervenute modifiche ed integrazioni del prefato art. 3, nonché ai sensi dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, specie in riferimento all’intendimento “deflazionistico” del contenzioso giudiziario, perseguito dalle norme in esame, non appare più consentita una interpretazione che -come in precedenza- consideri il rispetto dei termini di gg. 60 e 90, di cui al 1° e 2° co. dell’art. 3 D.L. 857/76, al solo fine di non incorrere nella sanzione di cui alla lettera “b” del comma 10 del novellato D.L.

Per l’evidente e notorio intento istituzionalmente contenitivo degli oneri di spese legali e giudiziali a carico degli assicuratori e conseguenzialmente dei “premi” a carico degli assicurati, il decorso dei predetti termini non può oramai non essere considerato quale presupposto processuale in sostituzione dell’unico termine di gg. 60 contemplato all’art. 22 L. 990/69.

In caso contrario la nuova formulazione dell’art. 3 risulterebbe discrasicamente incompatibile con il termine di soli gg. 60 rimasto fissato dall’art. 22 L. 990/69 che, peraltro, appare abrogato ai sensi dell’art. 15 delle preleggi e sostituito con il corrispondente doppio termine di gg. 60 o 90.

Nella fattispecie in esame la ben scarna lettera di richiesta risarcitoria 11.9.02, è stata ricevuta dall’assicuratrice in data 19.9.02 ed è stata, per le predette carenze di indicazione, tempestivamente e necessariamente fatta oggetto di riscontro 15.11.02 con lettera con cui la RAS, segnalando la mancanza di ricezione di qualsiasi denuncia da parte dell’assicurato, chiedeva invio di integrazione dei dati mancanti.

Tale richiesta è rimasta, in base a quanto è dato rilevare in atti di causa, immotivatamente senza alcuna evasione ed appare seguita soltanto da notifica dell’atto di citazione. Ciopertanto l’iniziale termine di gg. 60 dello “spatium deliberandi”, interrottosi alla ricezione della precitata lettera 28.5.02, non ha mai ricominciato a decorrere e l’azione giudiziaria attorea è rimasta improponibile nei confronti di entrambi i convenuti, inquantoché litisconsorti necessari.

In conclusione può osservarsi, altresì, che la richiesta di risarcimento del danneggiato formulata nei dovuti e compiuti modi svolge la funzione necessavia ed ndispensabile di costituire in mora l’assicuratore per il pagamento del danno (art. 1224 C.C.). Invero il fatto stesso del sinistro fa sorgere a carico del danneggiante il debito aquiliano e nel contempo lo costituisce in mora ex art. 1219/2° co. C.C.; invece l’assicuratore, che risponde contrattualmente per fatto altrui dell’indennizzo da RCA ex art. 18 L. 990/69 si considera costituito in mora soltanto dal momento dell’utile decorso del termine surricordato. La costituzione in mora è un atto recettizio ed il termine và calcolato dalla data di ricevimento della lettera racc. o per lo meno dalla data certa in cui l’assicuratore abbia ricevuto completa e completata domanda di ristoro, sì da essere posto a conoscenza di tutti gli elementi necessari per quantificare monetariamente il fatto dannoso che è chiamato a risarcire: tra le altre cfr. Cass. 5219/85; 4950/88.

- 2° MOTIVO: L’attore, che sull’”an debeatur” non ha visto proposto alcuna istanza istruttoria, fa affidamento assoluto sulla validità probatoria del modulo CAI prodotto in corso di causa, sottoscritto dai conducenti non proprietari dei mezzi coinvolti nel sinistro per cui è causa. Il riconoscimento e l’efficacia di tale modulo ai sensi dell’art. 5/2° co. D.L. 857/76 anche nei confronti dei proprietari dei mezzi assicurati e qui contendenti deriva dal fatto che l’attore Tuccitto Salvatore ha prodotto il modulo in giudizio per avvalersene, mentre nei confronti del convenuto contumace Martone Antonio la prova della sottoscrizione è stata fornita dalla escussione di Martone Alessandro.

Non risulta, però, che prima della causa tale modulo sia stato portato a conoscenza dell’assicuratrice convenuta, come desumesi dalla lettura della precorsa corrispondenza dalla quale appare, altresì, che la RAS, sin dalla prima segnalazione dell’incidente da parte dell’Avv. Bracchi Emanuela (con lettera 15.11.02) legale del Tuccitto, ebbe a lamentare, con lettera 26.11.02 al proprio assicurato Martone Antonio di non avere sporto -neppure in via cautelativa- la dovuta denuncia del sinistro.

In tal modo è stato eluso dalle parti interessate l’obbligo di notiziare tempestivamente l’assicuratrice previsto sia dall’art. 5/1° co. D.L. 857/76 – L. 39/77 anche agli effetti della presunzione ivi contemplata al 2° comma, sia -almeno per il danneggiante ed anche se in via cautelativa- dall’art. 1913 C.C.

Peraltro il modulo in questione non reca alcuna indicazione del punto d’urto iniziale dell’auto Toyota ed appare vistosamente corretto nella data di redazione da 26.06.2002 in 29.05.2002, come desumesi -altresì- dalla “schermata” della Banca Dati ANIA riprodotta in fotocopia da parte dell’assicuratrice, pur se ivi il sinistro è ovviamente contrassegnato con un numero di schedatura generale differente da quello particolare adottato dall’assicuratrice.

Altri elementi che portano a far ritenere che si sia tentato di spacciare un sinistro per un altro non corrispondente a quello che viene indicato in causa da parte dell’attore sono forniti induttivamente ex art. 116/2° comma C.P.C. dalle seguenti circostanze: a) dalla mancata comparizione dell’attore per rispondere all’interrogatorio libero disposto dal Giudicante (per ogni opportuno chiarimento a proposito di tale “discrasia”), b) dalla mancata denunzia del sinistro alla propria assicuratrice da parte del medesimo attore, c) dalla mancata evasione delle richieste di maggiori notiziazioni e di verifica del danno rivolte con lettera 26.11.02 da detta assicuratrice ad esso Martone Antonio il quale -pertanto- non poteva non conoscere l’accadimento seppur gli fosse stato sottaciuto dal Martone Alessandro, d) dalla mancata evasione della lettera racc.a.r. 15.11.02 della RAS già inviata all’Avv. Bracchi Emanuela che per conto del Tuccitto Salvatore le aveva formulato generica richiesta risarcitoria del danno al “ciclomotore”, che peraltro essendo di cilindrata superiore a cc. 50 è un “motociclo” ex artt. 52 - 53 C.d.S.

La alterazione-correzione, in posticipazione, della data di riferimento dell’incidente porta a far pensare che la notiziazione all’ANIA dell’incidente, presso di essa schedato al giorno 26.6.02, sia stata fornita ad una qualche assicuratrice da parte del Martone o di terzo riguardato dal danno in occasione di incidente avvenuto quasi un mese dopo di quello indicato nella presente causa come verificatosi il 29.5.02 ed in origine indicato nel modulo CAI come avvenuto il 26.6.02: data che corrisponde a quella di redazione del preventivo di riparazione redatto dalla Motolido Service (prodotto in atti dell’attore) e che costituisce elemento di valutazione “sconcertante” atteso che tale preventivo sarebbe stato redatto lo stesso giorno 26.6.02 in circostanze che di certo non ne avrebbero consentito la richiesta, atteso che l’incidente si sarebbe verificato alle ore 18.50 con una semidistruzione del motoveicolo e con gravi danni alla persona del conducente Tuccitto Vincenzo, come da certificati menzionati “obiter dictum” in atto di citazione ma non prodotti in atti di causa come -invece- ivi asserito.

Per le suesposte considerazioni le dichiarazioni contenute nel modulo C.A.I. potrebbero assumere valore di confessione stragiudiziale ex art. 2735 C.C. soltanto nei confronti dei conducenti e dei proprietari che non lo avessero contestato e nella fattispecie solo per elementi confessori sfavorevoli -ex art. 2730 C.C.- nei confronti del Tuccitto Salvatore (Cass. 3469/98), che lo ha prodotto in corso di causa, ma non nei confronti del Martone Antonio inquantoché rimasto contumace e senza che della compilazione di esso modulo risulti essere mai stato informato né prima né durante la causa e che ignorasi se sia stato lui ad inviarlo con la data 26.6.02 a compagnia assicuratrice che ebbe a trasmetterlo poi alla Banca Dati ANIA.

E’ evidente, quindi, che del contenuto del modulo, sottoscritto dal Martone Alessandro e dal Tuccitto Vincenzo non può derivare in questa sede alcun vantaggio al predetto Tuccitto Salvatore.

Deve osservarsi, altresì, che nei confronti dell’assicuratrice convenuta il modulo in questione non avrebbe mai potuto fungere da elemento determinante del convincimento del giudice atteso che esso modulo è stato utilizzato solo dopo l’instaurazione del giudizio (Cass. 1561/98; 4639/2000): ciò perché come statuito dalla S.C. anche con sentenza 3276/97: “Va del pari ritenuto come requisito necessario a che il modulo acquisti l’efficacia probatoria assicuratagli dall’art. 5/2° comma della L. 39/77 la trasmissione di esso all’assicuratore.

Invero, tale requisito si trae dal collegamento del secondo con il primo comma del citato articolo. Se la constatazione amichevole del sinistro si traduce in una “denuncia” unificata da parte dei due -o più- conducenti dei veicoli in esso coinvolti, tale denuncia deve pervenire all’assicuratore come la semplice denuncia di cui al primo comma e, più in genere, la denuncia prevista dall’art. 1913 C.C., trattandosi di atti per la loro natura recettizi.

Una “denuncia” che rimanesse entro la sfera soggettiva dei suoi autori sarebbe priva di qualsiasi effetto nei confronti dell’assicuratore e non idonea a sortire la peculiare efficacia di cui al 2° comma dell’art. 5 in esame, la quale presuppone che il modulo pervenga all’assicuratore -o quanto meno che ad esso venga inviato con le indicazioni necessarie perché possa essergli consegnato e che ai firmatari del modulo possono essere richieste o comunque opposte -in guisa che quest’ultimo possa procedere alle verifiche e alle valutazioni necessarie ai fini della liquidazione dell’indennizzo.”

- 3° MOTIVO: Né è a dirsi che la prova relativa all’”an debeatur” possa essere fornita dall’espletata consulenza tecnica che, non potendo mai acclarare circostanze e situazioni storiche relative alla verità o meno di determinati fatti (Cass. 8395/00 ex plurimis), non può sostituire gli oneri probatori di cui all’art. 2697 C.C.  Ciò neppure con il rilievo della compatibilità dei danni con le modalità dell’incidente: rilievo e danni del tutto “virtuali” nella fattispecie in esame, attesa la segnalata impossibilità di verifica dei danni che sarebbero stati riportati dalla Toyota e per nulla indicati nel modulo C.A.I., con la conseguenza di farlo ulteriormente ritenere invalidamente se non surrettiziamente compilato.

Da ciò consegue che non esiste alcuna prova della verificazione del sinistro e che le domande attoree vanno totalmente rigettate non potendosi, ovviamente, ricorrere neppure alla presunzione della sussidiaria disposizione del 2° co. dell'art. 2054 C.C.

Giova osservare che l’onere di superare tale presunzione ricorrerebbe comunque anche se sussistesse la prova del sinistro, atteso che anche la asserita infrazione dell’art. 149/1° co. del C.d.S. da parte del conducente della Toyota non esimerebbe l’attore dal provare che il conducente del proprio motoveicolo fosse senza colpa per aver rispettato le norme di generale cautela di cui all’art. 140 nonché quelle specifiche di cui agli artt. 141/1° co. e 142/1° co. – 154 C.d.S. e dell’art. 346 Reg/to C.d.S. Altrettanto dicasi per la prova che esso conducente abbia fatto il possibile per evitare il danno: ex plurimis Cass. 4698/87; 1593/78; 5671/2000; 4693/02.

Dal rigetto delle infondate domande dell’attore consegue la soccombenza del medesimo nelle spese defensionali della RAS, in mancanza di sua notula liquidate come in dispositivo, oltre quelle di compenso della C.T.U. determinate in complessivi Euro 398,00 come da decreto emesso in data odierna ai sensi del D.P.R. 115/02 e D.Min. Giust. 30.5.02.

P.T.M.

il Giudice adito definitivamente pronunziandosi, respinge “in toto” come improponibili prima ancora che infondate in fatto ed in diritto le richieste formulate dall’attore Tuccitto Salvatore nel presente giudizio e per l’effetto condanna il medesimo attore al pagamento delle spese tutte di causa a favore della convenuta RAS – Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. in misura di Euro 765,00 per onorari, Euro 719,09 per competenze (inclusivi del 10% ex art. 15 T.F.) oltre CNAPF come per legge, esclusa rivalsa IVA non dovuta alle imprese; pone -altresì- in via definitiva a carico del predetto attore il pagamento del compenso liquidato al C.T.U. Dott. Leo Sarti in misura di complessivi Euro 398,00.

Roma 18.2.2004