REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA – SEDE DISTACCATA DI OSTIA
Il Giudice di Pace, Dr. Mario Marini, ha pronunciato la seguente definitiva
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 869 R.A.C.C. dell’anno 2005 ritenuta in decisione all’udienza del 15.12.05
- OGGETTO: inadempimento contrattuale.
- CONCLUSIONI: come all’udienza del 15.12.05.
Con atto di citazione notificato tramite servizio postale, in data 11.2.04, il sig. Consoli Ugo conveniva in giudizio, dinanzi all’intestato Ufficio la Genialloyd S.p.a., per ivi sentire 1) accertare e dichiarare la “mala gestio” della convenuta; 2) accertare e dichiarare ingiustificato il declassamento operato dalla stessa nei confronti dell’attore; 3) accertare e dichiarare l’indebito arricchimento della Genialloyd; 4) ordinare alla convenuta la reintegrazione nella classe di merito antecedente al sinistro di cui alla “mala gestio”; 5) condannare la convenuta alla restituzione della somma di €uro 152,00 incassata dal 31.7.03 al 31.1.04.
Assumeva il Consoli, a sostegno della propria domanda, di aver stipulato, con la Genialloyd S.p.a., contratto di assicurazione per la responsabilità civile e rischi accessori, polizza n. 177150514, a garanzia della circolazione stradale dell’autovettura Suzuki Vitara 1.9 TD JLX De Luxe, tg. AY671AH in relazione alla cui circolazione e per il sinistro stradale dell’8.12.02 era stata incardinata dal Consoli, dinanzi al G.d.P. di Ostia, la causa volta all’ottenimento del risarcimento dei danni subiti per colpa di Meli Patrizia e della garante per la r.c.a. del suo veicolo, Lloyd Adriatico S.p.a.: causa nella quale essa Meli aveva svolto domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni, subiti nello stesso sinistro alla propria auto tg. BZ113LT, notificando alla Genialloyd atto di autorizzata chiamata in causa ex art. 106 C.P.C. per l’udienza del 9.10.03.
A seguito dell’espletamento delle prove testimoniali, il G.d.P., in data 29.4.04, avrebbe invitato i convenuti a trovare un accordo transattivo, formulato in €uro 1.600,00 (di cui €uro 500,00 per sorte ed €uro 1.100,00 per onorari), reputando a dire dell’istante, palese la responsabilità del sinistro a carico della sig.ra Meli.
Veniva, quindi, da parte del Consoli inviato fax ai convenuti di accettazione della relativa proposta, con specifica richiesta di non indicare alcuna definizione ex art. 2054/2° comma C.C.
Nelle more la Genialloyd, avendo definito -in data 10.10.03- con pagamento stragiudiziale di €uro 672,50 la vertenza con la Meli, aveva poi retrocesso il proprio assicurato Consoli dalla classe di merito S1 a quella S2, applicando e riscuotendo in data 21.7.03 correlativa maggiorazione del premio in €uro 152 a decorrere dal 31.7.03: il tutto come da documentazione prodotta dalle parti.
Il Consoli, ritenendo ingiustificata la predetta maggiorazione per non essere stato preavvisato ex art. 1917 C.C. della sucitata definizione stragiudiziale aveva quindi promosso la presente causa.
In essa la Genialloyd S.p.a. si era costituita impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto e chiedendo l’integrale rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Su istanza del difensore dell’attore, veniva fissata l’udienza del 21.9.05 ai sensi dell’art. 320 C.P.C.
In tale sede, il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, rinviava la causa al 15.12.05 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, concedendo alle parti termine sino al 30.11.05 per il deposito di note conclusive. La causa veniva introitata a sentenza sulla base delle surricordate conclusioni attoree di cui all’atto introduttivo e di quelle rassegnate nella comparsa di risposta della convenuta.
La causa viene decisa come in dispositivo in base ai seguenti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
- 1) Devesi preliminarmente rilevare la imprecisione della qualificazione della “causa petendi” indicata nella “mala gestio” essendo questo termine usato per indicare il comportamento, omissivo o trascurato, da parte dell’assicuratrice che comporti all’assicurato un obbligo risarcitorio di misura oltre il massimale cui non si sarebbe pervenuti se essa assicuratrice avesse diligentemente e tempestivamente provveduto a corrispondere l’indennizzo.
Nella fattispecie “de qua” si verte, invece, come chiaramente esplicitato dall’attore soltanto nelle note conclusive, in tema di inadempienza all’espressamente richiamato obbligo dell’assicuratrice -ex art. 1917/co. 2° C.C.- di non corrispondere l’indennizzo al danneggiato se non dopo averne informato l’assicurato o dopo averne ricevuta richiesta dall’assicurato. Nelle predette note leggesi difatti: “non si contesta, in effetti, la legittimità dell’assicuratore di valutare gli elementi a sua disposizione e decidere, di conseguenza, di risarcire il danno al terzo, bensì la circostanza che il sig. Consoli non è stato previamente avvertito”.
- 2) La convenuta ha opposto che in difetto di specifica disciplina legislativa devesi applicare il dettato della S.C. (sent. 11471/04) secondo cui “in tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, disciplinata dalla L. 9990/69 non trova applicazione la norma dell’art. 1917 C.C., che escludendo dall’assicurazione il danno derivante da fatti dolosi, non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione stradale, che invece si trova nelle leggi della r.c.a. e nelle direttive europee che affermano il principio di solidarietà verso il danneggiato o il terzo danneggiato con la evidente tendenza a rimuovere ostacoli per l’integrale e tempestivo ristoro dei danni soprattutto se lesivi della integrità psicofisica”.
Il riferimento alla predetta sentenza non ha evidenziato, però, la susseguente precisazione secondo cui essa pronuncia si limita “alle questioni inerenti al rischio assicurato ed alla responsabilità del proprietario, restando salva la questione relativa ai rapporti tra assicuratore ed assicurato” come -appunto- quella qui in esame e che non risulta trattata dalla giurisprudenza se non nei presupposti di diritto ai quali devesi necessariamente fare riferimento richiamando le seguenti statuizioni della S.C.:
- NN° 2888/03 – 3624/97 – 10833/96 secondo cui: “L’art. 23 della legge n. 990 del 1969, sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti, ponendo l’obbligo di chiamare il responsabile del danno, nel giudizio instaurato dal danneggiato contro l’assicuratore a norma dell’art. 18, primo comma, della legge medesima (cosiddetta “azione diretta”), introduce un’ipotesi di litisconsorzio necessario in senso tecnico.”
- N° 974/00 secondo cui: “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il litisconsorzio tra l’assicuratore e il responsabile del danno, a norma dell’art. 23 della legge n. 990 del 1969, sussiste solo nell’ipotesi di esercizio dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore secondo l’art. 18 dell’anzidetta legge, ma non nell’ipotesi inversa in cui il danneggiato agisce direttamente ed esclusivamente contro il responsabile del danno.”
- N° 4622/95 secondo cui: “l’art. 23 della legge n. 990 del 1969, allorché richiede, nel giudizio di danno promosso con azione diretta dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore, la necessaria partecipazione del “responsabile del danno”, intende riferirsi solo al proprietario del veicolo in funzione della sua qualità di parte del rapporto assicurativo dedotto in giudizio e, quindi, di portatore degli interessi ad esso riconducibili, in tale ottica trovando giustificazione la deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in tema di obbligazioni solidali, finalizzata al rafforzamento della posizione processuale dell’assicuratore, cui viene consentito di opporre all’assicurato l’accertamento della responsabilità civile per ogni possibile ragione inerente al rapporto assicurativo inter partes (cfr., oltre le decisioni sopra citate Cass. 3367/87 – 3222/85, ecc.). In particolare, l’accertamento della responsabilità opponibile all’assicurato giova all’assicuratore non solo per l’esercizio di eventuali azioni di rivalsa strettamente dipendenti dal rapporto assicurativo (cfr. art. 18 L. n. 990/69), ma anche al fine di impedire che tale accertamento possa essere reiterato in un successivo giudizio promosso dal danneggiato nei confronti del proprietario del veicolo, al quale l’assicuratore venga a partecipare come chiamato in garanzia dal predetto convenuto.”
- N° 259/99 secondo cui: “Il discorso si complica se l’azione di responsabilità aquiliana contro il proprietario responsabile e quella diretta contro l’assicurato sono proposte cumulativamente, dovendo ritenersi, come è ammesso pacificamente, che possono proporsi cumulativamente sia l’azione diretta ex art. 18 L. n. 990/1969, sia quella codicistica ex art. 2054 C.C. (Cass. 13.3.1996 n. 2056; Cass. 1.6.1995 n. 6128). In caso di confluenza nello stesso processo sia dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore sia dell’azione aquiliana ex art. 2054 C.C. -nei confronti dell’assicurato- si versa in ipotesi non di cause inscindibili (non sussistendo già all’origine un’ipotesi di litisconsorzio sostanziale o processuale) o dipendenti (in quanto la decisione dell’una non funge da necessario presupposto logico per la decisione dell’altra), ma semplicemente di cause connesse, quanto meno con riferimento al giudizio di primo grado (essendo stata ipotizzata, con riferimento alla fase di impugnazione, un’inscindibilità in conseguenza del litisconsorzio di natura processuale per effetto delle statuizioni comuni sugli accertamenti della responsabilità e del danno contenuti nella sentenza di primo grado, Cass. 13.3.1996 n. 2056; 26.4.1995 n. 4622; S.U. 29.7.1983 n. 5220). Ciò comporta che, allorché con lo stesso atto introduttivo del giudizio sia stata proposta sia l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore che l’azione ex art. 2054 C.C., nei confronti del proprietario del veicolo, danneggiante responsabile, in effetti nei confronti di quest’ultimo si versa nell’ipotesi di cui all’art. 104 C.P.C. e cioè di pluralità di domande proposte nei confronti della stessa persona (la domanda ai fini dell’integrazione del contraddittorio nei limiti del litisconsorzio necessario o atipico di cui all’art. 23 legge n. 990/1969 e la domanda di risarcimento del danno ex art. 2054 C.C.). Da ciò consegue che, stante la scindibilità tra le due cause, sia possibile anche la separazione delle stesse a norma dell’art. 104/2° comma C.P.C.”.
- N° 135/98 secondo cui ove nel giudizio proposto dal danneggiato per il risarcimento contro il solo danneggiante assicurato venga chiamata in causa da questo la propria assicuratrice per pretendere l’“indennità” (che -per massimale- può essere inferiore al “risarcimento”) la domanda dell’attore non si estende al chiamato se non espressamente ed autonomamente formulata da parte di questo, stante l’autonomia sostanziale dei rapporti controversi.
Dalla combinata disamina delle predette statuizioni si evidenzia che, il rapporto tra assicurato ed assicuratore, mantenendosi sempre distinto da quello introdotto dall’art. 18 L. 990/69, per quanto è regolamentato dall’art. 1917 C.C. non appare subire “ex lege” alcuna modifica dalla normativa -con finalità pubblicistica- in materia di R.C.A. obbligatoria che ai sensi degli artt. 1 e 18 L. 990/69 consente al danneggiato di pretendere ed ottenere direttamente dalla assicuratrice l’“indennizzo”, di cui all’art. 1917 C.C., che resta tale e che -pertanto- non assume mai carattere risarcitorio “diretto” ex artt. 2043/2054 C.C. Ciò però senza che nulla risulti disposto per esentare l’assicuratrice dall’obbligo, di cui al predetto art. 1917 C.C., di preavviso all’assicurato all’evidente fine di quanto concerne la conservazione dei diritti di questo, relativamente a qualsiasi riflesso diretto o indiretto sul proprio patrimonio, in base agli elementi privatistici del rapporto non riguardati dalla obbligatorietà della assicurazione: come, ad esempio, nel caso di indennizzo con diritto di ripetizione di sua quota in “franchigia” od in “scoperto”.
Non è pensabile che l’assicuratore possa disporre “ad libitum” dell’aumento del premio sulla base di proprie valutazioni di fatti -non asseverati giudizialmente- ed in modo tale da poter corrispondere al danneggiato sinanco un importo inferiore a quello dell’aumento del premio conseguentemente preteso dal proprio assicurato.
- 3) L’attorea richiesta di pagamento è stata espressamente esercitata in base al disposto -del tutto sussidiario ex art. 2042 C.C.- dell’art. 2041 C.C., come se essa richiesta avesse per unica effettiva base, non il pagamento indebito dell’aumento del premio ossia la assoluta inesistenza dell’obbligazione che il solvens ha adempiuto, bensì la locupletazione ingiustificata dell’assicuratrice a danno dell’assicurato avendo essa provveduto al pagamento dell’indennizzo quando egli si trovava contrapposto alla Meli in un giudizio che aveva promosso per ottenere da lei il risarcimento nonché dalla assicuratrice di questa l’indennizzo diretto. Tale pagamento sarebbe avvenuto in modo e tempo tali da determinare in esso attore una valutazione della convenienza dell’indennizzo conciliativamente ottenuto dalla Lloyd Adriatico in misura svantaggiosamente valutata per la sconoscenza della pretesa di maggiorazione del premio che la propria assicuratrice gli avrebbe potuto avanzare -come poi in effetti avanzava- in forza di clausola di “bonus malus” e nonostante, come qui si osserva, che la corresponsione dell’indennizzo alla Meli non fosse ancora avvenuto.
La specifica “causa petendi” ex art. 2041 C.C. limita -per propria natura- la entità del danno risarcibile in misura mai superiore a quella della locupletazione cosicché nella fattispecie in esame non è possibile individuare alcuna locupletazione con correlativo danno da impoverimento: ciò sconoscendosi la entità dell’importo risarcitorio cui l’attore potrebbe avere in realtà rinunciato a causa della sucitata sconoscenza ed atteso che la somma corrisposta dalla Genialloyd alla Meli è stata documentalmente provata di essere stata di €uro 672,50 a fronte della declassazione che ha comportato una maggiorazione tariffaria di soli €uro 152 per il solo specifico periodo 31.7.03 / 31.7.04, nonché sconoscendosi le modalità ed i tempi di eventuale prosecuzione della assicurazione con la assicuratrice convenuta o con altra. Ciopertanto la relativa “sussidiaria” domanda attorea risulta infondata e deve essere respinta anche per la proponibilità, per quanto sopra osservato, di azione “principale” ex art. 2033 C.C.
- 4) La predetta sconoscenza si riflette, altresì, sulla accoglibilità della istanza di condanna alla reintegrazione nella classe di merito antecedente al sinistro “de quo”: condanna che essendo esecutivamente incoercibile avrebbe dovuto tramutarsi in richiesta di risarcimento alla quale -però- non può accedersi anche per mancanza di formulazione.
- 5) Le spese di causa, data la particolarità delle questioni trattate e l’esito sostanziale della lite si ritiene equo compensarle per intero tra le parti.
P.T.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando, respinge le richieste attoree come infondate; compensa tra le parti le spese tutte di causa.
Roma 8.2.2006