REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA – SEDE DISTACCATA DI OSTIA
Il Giudice di Pace dell’intestata Sede, Dr. Mario Marini, ha pronunciato la seguente definitiva
nella causa civile iscritta al n° 1161 R.A.C.C. dell’anno 2003 ritenuta in decisione all’udienza del 5.5.04 T R A
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del l.r.p.t., elett/te dom/ta in Roma – P.za delle Coppelle 53 presso l’Avv. Antonio Sbardella che la rappresenta e difende per procura emarginata a comparsa di costituzione e risposta -convenuta-
- Oggetto: maggiorazione per “bonus malus” assicurazione R.C.A.
- Conclusioni: come precisate all’udienza del 5.5.04.
Con atto di citazione notificato in data 11.3.03 alla Unipol Ass/ni l’attrice in epigrafe premesso che detta sua assicuratrice per la R.C.A., nonostante la rappresentazione dell’avvenuto “ex adverso” risarcimento a proprio favore dei danni conseguitile in un incidente di circolazione stradale con la propria auto, aveva risarcito tale Scaccia Pasqualino reclamante a propria volta danni quale motociclista coprotagonista dello stesso incidente, chiedeva che venisse dichiarata la illegittimità della maggiorazione del premio assicurativo applicatale in virtù del “malus” contrattuale in misura di €. 171,96 per il periodo 6.8.02 / 6.8.03 e che -per l’effetto- la predetta convenuta venisse condannata a rimborsarle tale importo; inoltre, in relazione alla mancata consegna da parte di detta assicuratrice della dovuta attestazione dello stato di rischio alla intervenuta scadenza contrattuale del 6.8.02, chiedeva disporsi la comunicazione all’ISVAP della emananda sentenza per i provvedimenti di legge.
All’udienza di prima comparizione del 10.7.03 costituivasi con comparsa la evocata assicuratrice chiedendo il rigetto delle domande attrici inquantoché infondate in fatto e in diritto per le ragioni che verranno esaminate contestualmente all’esposizione dei motivi della presente.
All’udienza 31.10.03, giusto conforme invito rivolto dal Giudicante, perfezionavasi da parte dell’UNIPOL la dimostrazione ex art. 182/co. 1 C.P.C. della validità della sua rilevata imperfetta costituzione di cui sopra.
All’udienza 11.2.04 veniva espletato con esito negativo l’interrogatorio formale dell’attrice, come formulato ed ammesso nella precedente udienza, quindi all’udienza del 5.5.04, in cui la causa ritenevasi in decisione, le parti concludevano riportandosi alle richieste formulate nelle depositate note autorizzate e cioè rispettivamente chiedendo:
a) l’attrice: “dichiarare l’illegittimità della maggiorazione del premio assicurativo relativamente al periodo 6.8.02 – 6.8.03 e, per l’effetto, condannare la Unipol Ass/ni S.p.a., in persona del suo legale rappr/te p.t., alla restituzione in favore della Sig.ra Terrinoni Cinzia della somma di €. 171,96, pari all’aumento del premio annuo di assicurazione, ingiustamente pagato dalla stessa a seguito dell’applicazione del “malus” ed assegnare la Sig.ra Terrinoni Cinzia alla 13^ classe di merito, quale classe di spettanza in base alle norme contrattuali od a quella inferiore nel frattempo maturata.”
b) la convenuta: reiterando le richieste di rigetto delle avverse richieste perché infondate in fatto e in diritto.
Le domande attoree possono essere accolte, seppure in parte, per i seguenti
M O T I V I
- 1°) – La solidarietà che, in forza dell’art. 18 L. 990/69, vincola il responsabile assicurato ed il suo assicuratore nei confronti del danneggiato dipende esclusivamente dalla attribuzione “ex lege” ad esso danneggiato, in deroga ai principi che regolano l’assicurazione per la responsabilità civile (art. 1917 C.C.), dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore e si caratterizza come un’ipotesi di solidarietà atipica “ad interesse unisoggettivo” stante la diversità dei titoli (“causa”) per cui sono tenuti, verso il danneggiato, il responsabile e l’assicuratore: il primo obbligato “ex delicto”, il secondo obbligato “ex lege”.
Ne discende che detta solidarietà, non essendo configurabile oltre i predetti limiti processuali, deve ritenersi operante soltanto in favore del danneggiato (Cass. 7019/99; 9224/97; 2678/96), tant’è che -tra l’altro- sino all’entrata in vigore della novella al C.P.C. di cui alla L. 353/90 la condanna nei confronti di quest’ultimo era provvisoriamente esecutiva solo se espressamente dichiarata tale a mente dell’art. 282 C.P.C. mentre la pronunzia in danno dell’assicuratore era stata sancita come provvisoriamente esecutiva sin dall’avvento della L. 39/1977 art. 1. Tant’è vero, altresì, che ben può ipotizzarsi l’accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti dell’assicurato, che abbia ammesso confessoriamente tutti i fatti causativi della propria responsabilità, ma può contestualmente addivenirsi al rigetto della stessa domanda nei confronti della assicuratrice poiché nei suoi confronti rimasta sfornita di prova a causa di un insoddisfacente libero apprezzamento della confessione da parte del giudice -ex art. 2733co. 3 C.C.- alla luce degli altri elementi di prova emersi nel corso del processo: Cass. 6248/81; 1471/98.
“La domanda risarcitoria, che il danneggiato proponga nei confronti del conducente del veicolo investitore e dell’assicuratore dell’auto da questo condotta può, alla fine, risultare accolta soltanto nei confronti del primo e non del secondo, benché la constatazione amichevole, del modulo c.d. C.I.D., ha valore probatorio di confessione solo nei riguardi dell’attore, mentre è liberamente apprezzabile dal giudice del merito per altre parti del giudizio, siano o no condebitrici solidali, come si desume dall’art. 2733 co. ult. nel caso di litisconsorzio necessario”: Cass. 3462/98.
Ciò, però, non toglie che -per la sussistenza del rapporto ex art. 1917 C.C. tra le parti convenute- l’assicuratore possa essere comunque condannato a rifondere il proprio assicurato di quanto questo chieda che -per il contrattuale rapporto di garanzia tra esse parti- gli venga corrisposto in caso di propria soccombenza: Cass. 3785/2000.
- 2°) – Se nei confronti del danneggiato il rapporto tra dette parti si atteggia -per vari motivi- in modo solidale, ciò non avviene tra le parti dirette partecipi del rapporto assicurativo fra le quali, salvo che per particolari connotazioni (non opponibilità a terzi delle eccezioni tra le parti, regolamentazione legale delle tariffe), resta applicabile la normativa privatistica dell’art. 1917 C.C. Ciò senza che nessuna norma delle leggi speciali pubblicistiche in materia di R.C.A., ovvero il pertinente art. 12 L. 990/69 e 23bis D.P.R. 973/70 (nel meccanismo operativo tra il disposto dell’art. 12 co. 1 e quello dei DD.MM. contemplati ora nell’art. 14 e già nell’art. 11 penultimo comma L. 990/69 sino all’avvento dell’art. 126 D.L.vo 175/95) abbia previsto un meccanismo di aumento tariffario in dipendenza dei soli sinistri per i quali l’assicuratore sia invitato a rispondere ed a prescindere dalla giustezza o meno dei risarcimenti ai quali esso abbia voluto procedere in base a valutazioni e considerazioni di ordine vario, anche non responsabilistico ma solo propriamente opportunistiche.
- 3°) - Per la disciplina del predetto art. 1917 C.C. consegue che la convenuta UNIPOL per procedere al risarcimento anche per conto della Terrinoni avrebbe dovuto fornirgliene previa comunicazione sulla base dell’applicazione del pertinente principio dell’art. 1716 C.C.: Cass. 2064/83. L’assicuratrice ha invece ignorato tale obbligo ed altresì la vieppiù impedente circostanza che l’assicurata le aveva tempestivamente segnalato con lettera 30.1.02 (per giunta in virtù di specifica richiesta di notizie al riguardo rivoltale da essa Unipol) di non voler riconoscere la propria responsabilità per l’incidente, tanto da inviarle in data 7.2.02 lettera racc/ta, recapitata il giorno 11 s.m., allegante -ben significativamente- la copia della quietanza 18.12.01 con la quale essa era stata risarcita dalla Reale Mutua, assicuratrice per la R.C.A. dello Scaccia.
Ciononostante la Unipol il giorno 25.6.02, a seguito -a suo dire- di atto di citazione, datato 4.5.02 ma notificatole in data non rilevabile dalla parziale copia prodotta, provvedeva a corrispondere allo Scaccia indennizzo di €uro 284,05 (al netto di compensi legali in €uro 361,52), sostanzialmente inferiore a quello lucrabile dalla Unipol con l’aumento del premio protratto in più annualità: indennizzo che, a fronte di richiesta risarcitoria edittale di ben €uro 7.850,15, risulta pari ad 1/27 di detta pretesa e quindi con riconoscimento di proprio concorso di colpa del 3,5% implicitamente risultante, anche se non esplicitamente quantificato, nella lettera -senza data- di accettazione del pagamento a firma dell’Avv. Fabio Orlando legale dello Scaccia.
Del predetto atto di citazione, indirizzato anche alla Terrinoni, è stata prodotta soltanto una fotocopia e priva della relata di notifica cosicché non è provato che, come asserito dalla Unipol nel tentativo di giustificare il proprio operato, detto atto fosse stato notificato anche alla propria assicurata che contesta recisamente la circostanza.
- 4°) - Lo sconcertante esito minimalista della predetta “citazione” non giustificherebbe mai il comportamento della Unipol la quale non può far carico alla Terrinoni della propria elargizione che -peraltro- standone all’entità non giustifica per nulla la frettolosa “resa” stragiudiziale nella ragionevole previsione di un esito giudiziale plausibilmente ancor più favorevole sia per essa assicuratrice sia per la propria assicurata. A favore di questa la Unipol, anche se fosse stata (e lo si ignora) contrattualmente autorizzata a gestire la lite, avrebbe avuto il dovere di vagliare seriamente l’opportunità di resistere alla domanda dello Scaccia svolgendo adeguata difesa ex art. 1117 C.C. in necessaria correlazione con il disposto degli artt. 1710 – 1711 C.C. in base alle favorevoli risultanze documentali, copiose e poco seriamente contraddette da una strana dichiarazione di “teste” (tale Alciati Massimo), allegate alle produzioni della convenuta, priva di data ed inspiegabilmente omessa in sede di verbalizzazione dell’incidente da parte della polizia municipale che pur gli aveva affidato il veicolo dello Scaccia.
- 5°) - Da quanto precede consegue che il comportamento della Unipol risulta ben contrario a tutti i surricordati precetti codificati ed improntato a violazione del disposto dell’art. 1375 C.C.: la sua pretesa di applicare l’aumento del premio per elevazione peggiorativa dalla 13^ alla 16^ classe di merito è illegittima e comporta l’obbligo ex art. 2033 C.C. di rimborso di quanto indebitamente preteso in €uro 171,96, con gli interessi dall’esazione. La mala fede dell’Unipol è asseverata ancor più sia dalla tardiva comunicazione dell’elargizione (seppur non autorizzata) che invece avrebbe dovuto tempestivamente fornire ex art. 1712/co. 1 C.C. -nel caso che fosse stata autorizzata a gestire il sinistro per conto della assicurata: omissione che non ha consentito a questa di contestare prima di ora la illegittimità del suo operato e di trarne ogni conseguente decisione. La inadempienza nella consegna dell’attestazione di rischio, dovuta ex artt. 3 – 4 D.P.R. 45/81 appare sottesa, con ulteriore malafede, ad occultare il predetto operato o quanto meno a ritardarne la scoperta, ma nel contempo ha reso congruo ex art. 1712/co. 2 C.C. il tempo occorso per contestarlo con il promovimento del presente giudizio.
- 6°) - In virtù dei richiamati articoli del predetto D.P.R. va disposta, altresì, la consegna all’attrice dell’attestato di rischio dell’annualità assicurativa 6.8.02 – 5.8.03 con assegnazione dell’assicurata attrice alla classe di merito 13^, provvedendosi altresì da parte dell’UNIPOL a tenerne debito conto -a tutti gli effetti- nella determinazione e nella formulazione degli attestati di rischio per le annualità successive.
- 7°) - Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidabile in ragione del valore del “decisum”.
P. T. M.
il Giudice adito, definitivamente pronunziando, condanna la convenuta Unipol Assicurazioni S.p.a. a rimborsare all’attrice Terrinoni Cinzia l’importo di €uro 171,96 con gli interessi di legge dal 6.8.03 e sino al soddisfo; ordina alla predetta assicuratrice di rilasciare alla stessa attrice l’attestato di rischio per la polizza R.C.A. per cui è causa per il periodo 6.8.02 – 5.8.03, altresì con assegnazione alla medesima della 13^ classe di merito per il successivo periodo annuale e tenendone altresì conto a tutti gli effetti -legali e contrattuali- nella determinazione e formulazione degli attestati per le annualità successive; condanna la predetta convenuta al pagamento delle spese tutte di causa in favore dell’attrice e per essa dell’Avv. Domenico Rullo quale suo difensore antistatario in misura di €uro 400,00 per onorari, €uro 145,59 per competenze oltre 10% per art. 15 T.F. D.M. 585/94, nonché IVA e CNAPF come per legge.
Roma 2.8.2004