REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA - SEDE DISTACCATA DI OSTIA
Nella causa civile iscritta al n° 3562 RACC 2005, decisa con dispositivo letto all’udienza del 16.11.2006, promossa da
MAURO MARIA GRAZIA, costituita in giudizio personalmente, dom/ta in Roma – Via Punta Alice 21B -ricorrente opponente-
COMUNE DI ROMA, rappr/to da delegato del Sindaco F.D. Bellofatto Pina dom/ta c/o Avv/ra Comunale – V. del Tempio di Giove 21 Roma come indicato in sua comparsa -opposto-
OGGETTO: ricorso ex art. 204 bis/co. 2° C.d.S. avverso VAV di ausiliario del traffico Dip/to II – P.E. U.O. Contravv/ni Comune di Roma per violazione art. 158/2 C.d.S. per sosta nello spazio riservato alla fermata dei bus.
Con atto depositato a norma e nei termini di legge dovuti per la natura del ricorso più sopra menzionato in “oggetto” il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio ivi indicato, notificatogli quale responsabile in solido ai sensi dell’art. 196 C.d.S., chiedendone l'annullamento per lo specificato motivo al quale poi riportavasi nella sopra epigrafata udienza di decisione della causa cui pervenivasi per rinvio d’ufficio -ritualmente comunicato- da quella del 25.5.06.
L’evocato Comune di Roma, dopo aver depositato in cancelleria in data 22.5.06 documenti ex art. 23 L. 689/81 nonché atto di costituzione oppositivo, restava assente all’udienza qui epigrafata; fermi restando gli effetti del deposito dei documenti inquantoché dovuto ex art. 23/co. 2 L. 689/81, detta costituzione veniva dichiarata inefficace e quindi inammissibile per difetto della determinazione autorizzativa da emettersi dall’Avvocato Capo dell’Avvocatura Comunale come richiesto dall’art. 3/co. 1 del “Reg/to di organizz/ne per l’esercizio dell’azione di promovimento del giudizio e resistenza alle liti” di cui alla delibera giuntale n° 182/01 del 27.1.01 regolante statutariamente anche le determinazioni in merito alla resistenza nei giudizi nei quali l’Amm/ne è convenuta.
L’opposizione va dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva della ricorrente che non è direttamente riguardata dall’opposto VAV redatto e notificato nei soli confronti del diverso proprietario -Morezzi Mauro- dell’auto infrazionante: ciò stante la circostanza che dal vincolo di solidarietà, esistente ex art. 196 C.d.S. tra l’autore dell’infrazione ed uno dei responsabili a titolo solidale e di cui allo stesso art. 196, ma che non coincida con tale autore, non deriva la legittimazione del predetto autore ad impugnare il verbale sanzionatorio qualora egli -come nel presente caso- non ne sia il destinatario: ciò stante l’autonomia della posizione dei soggetti obbligati in solido, nei confronti di ciascuno dei quali sussiste l’obbligo di un’autonoma contestazione, in mancanza della quale, però, colui che non la riceve o la riceva oltre 150 giorni vede estinguersi la propria obbligazione nei confronti della P.A. a norma dell’art. 14 u.c. L. 689/81: Cass. 13588/01; 6549/93.
Per la predetta inammissibilità del ricorso è stata, perciò, data lettura del seguente
P.T.M. il Giudice adito V° gli artt. 22 – 23 L. 689/81, respinge il ricorso per difetto di legittimazione attiva della ricorrente; nulla per spese di causa.