REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA – SEDE DISTACCATA DI OSTIA
Il Giudice di Pace dell’intestata Sede, Dr. Mario Marini, ha pronunciato la seguente definitiva
nella causa civile iscritta al n° 2459 R.A.C.C. dell’anno 2003 ritenuta in decisione all’udienza del 30.9.04 T R A
COMPAGNIA ASSICURATRICE CATTOLICA, così evocata ma costituita come Soc. Cattolica di Assicurazione, in persona del l.r.p.t., elett/te dom/ta in Roma – Via Prisciano 43 presso l’Avv. Giuseppe Tufani che la rappresenta e difende per procura generale alle liti (indicata in epigrafe della comparsa di costituzione) ove essa convenuta è indicata come Soc. Cattolica di Ass/ne Coop. a r.l. -convenuta-
- Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
- Conclusioni: come precisate “per relationem” all’udienza del 30.9.04.
Con atto di citazione notificato il 10.9.03 a De Domenico Anna ed a Pizzorni Cesare, rispettivamente quale proprietaria e conducente dell’auto VW Polo tg. AG100RW, nonché in data 11.9.03 alla assicuratrice per la R.C.A. indicata nella qui intestata epigrafe, Danilo Simonetti conducente della autovettura VW Golf tg. BJ289GX della Soc. Eredi Simonetti, rimasto leso nel tamponamento subito dalla prima delle predette VW il giorno 27.12.01 mentre era ferma in Via F. Cecconi ubicata in quel di Mentana (indicata come “Roma”) chiedeva che, accertata la responsabilità del convenuto Pizzorni Cesare nel sinistro “de quo” esso venisse condannato, unitamente ed in via di solidarietà con gli altri due predetti convenuti, a risarcirgli integralmente il danno civile, biologico e morale nella misura di €. 5.184 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia anche in base alle risultanze della disponenda C.T.U. e comunque nei limiti di competenza del Giudice adito, e con condanna al pagamento degli interessi dal fatto all’effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria.
All’udienza di prima comparizione 29.10.03 dichiaravasi la contumacia di tutti i convenuti mentre l’attore depositava copia di sentenza n° 1130/02 resa il 18.11.02 dal Giudice Dott. A. Chiatti, di questa stessa Sede Distaccata, a definizione del giudizio n° 1179/02 svoltosi tra la Soc. Eredi Simonetti proprietaria della sucitata VW Polo BJ289GX e (anche se menzionata in epigrafe la sola assicuratrice) i tre medesimi convenuti nel presente procedimento relativamente allo stesso incidente automobilistico: giudizio conclusosi con l’affermazione di responsabilità del Pizzorni e la condanna in solido di tutti essi convenuti alla rifusione del danno-auto ed alle spese di causa.
Nella stessa udienza veniva nominato C.T.U. per accertamenti e valutazioni medico legali sulla persona dell’attore ed ammettevasi interrogatorio formale del Pizzorni.
Alla successiva udienza 11.2.04 quest’ultimo rispondeva all’interrogatorio come sopra deferitogli, veniva revocata la dichiarazione di contumacia della assicuratrice ché costituivasi con comparsa, mentre il C.T.U. assumeva l’incarico che espletava con deposito di relazione in data 18.5.04.
All’udienza del 30.9.04 la difesa attorea concludeva riportandosi al proprio atto introduttivo, a tutto quanto (non) dichiarato nel relativo verbale ed alle note autorizzatamente depositate il 16.9.04 nelle quali reiterando le richieste di accertamento e di condanna di cui all’atto di citazione quantificava il danno in: biologico per €uro 2.664,05 (comprensivo anche del 20% dell’intero danno biologico, aggiunto come prescritto dall’art. 2 L. 273/02), morale per €uro 666,01, oltre ad €uro 330 per il rimborso della C.T.U., anticipata dal procuratore dell’attore e nella misura disposta dal Giudice, oltre interessi dal fatto lesivo al soddisfo e rivalutazione monetaria secondo legge; l’assicuratrice si riportava integralmente alle eccezioni e deduzioni svolte nella propria comparsa di risposta depositata all’udienza 11.2.04 nella quale non contestando la responsabilità del conducente dell’auto della propria assicurata aveva concluso in via principale per il rigetto della domanda risarcitoria poiché sfornita di prova sulla entità del danno ed in subordine, previo accertamento del danno realmente subito dall’attore, per un provvedimento come di giustizia in ordine alla domanda, con vittoria di spese tutte di causa. Nelle proprie note depositate il 15.9.04 la stessa assicuratrice aveva, però, indicato i danni come liquidabili in complessivi €uro 2.789,66 correlativamente alle valutazioni del C.T.U. per: I.T.A. gg. 15 (€. 585) I.T.P. gg. 20 (€. 390) I.P. 2% (anni 36) €. 1.214,66, danno morale €. 600 e ritenendo da compensare in parte le spese di giudizio: tutto ciò specificando che si riportava alle conclusioni già prese in comparsa.
Così ritenuta in decisione nella stessa udienza del 30.9.04 la causa viene definita come in dispositivo per i seguenti
M O T I V I
1°) – La responsabilità dell’incidente -tamponamento sul retro- discende dal riconoscimento fattone dall’assicuratrice che deve intendersi -ex art. 116 C.P.C.- averlo compiuto poiché a ciò comportata da elementi corrispondentemente fornitile dalla propria assicurata nonché dal Pizzorni. Questo, peraltro, con la confessione resa in risposta all’interrogatorio formale ha ammesso, senza scusante, di aver causato il tamponamento dell’auto condotta dall’attore, per propria distrazione e per tardiva attivazione di frenata dell’auto da esso condotta, ma nel contempo ha tenuto a far rilevare che il primo dei detti veicoli non presentava “alcun danno esteriore tranne al portatarga” ed aggiungendo che il Simonetti “dopo soli circa cinque minuti, senza neppure scambio di generalità, si allontanava per la propria strada “non lamentando alcun danno o dolore ed apparendo esteriormente integro”, tanto che dopo un paio di giorni si recava da esso Pizzorni, già altromodo conosciuto, a chiedergli di denunziare alla assicuratrice il solo danno-auto che, però, a detta di esso convenuto, si era verificato ad una andatura da esso contenuta in “circa 20-30-40 kmh anzi non più di 30 kmh”.
Le dichiarazioni così aggiunte alla confessione, tendenti ad infirmare ex art. 2730 C.C. la efficacia e gli effetti del tamponamento, restano liberamente apprezzabili dal Giudice quali meri elementi indiretti e presuntivi per un convincimento su fatti diversi dal tamponamento (Cass. 299/82) come quelli relativi all’arrecamento delle lesioni personali sulle quali l’interrogato non ha risposto data la limitatezza del correlativo capitolo di interrogatorio n° 5 per il quale, anzi, si è indirettamente pronunziato in senso negatorio, cosicché, stante anche la sua posizione di litisconsorte facoltativo, nei confronti di esso convenuto non si intende raggiunta la prova dell’arrecamento e quindi della responsabilità delle lesioni.
L’esclusione di tale responsabilità si riverbera automaticamente e negatoriamente sulla responsabilità della contumace proprietaria dell’autovettura, senza che il sostanziale ed immotivato riconoscimento del danno da parte della sua assicuratrice, che ne ha contestato soltanto la quantificazione in attesa di determinazione della reale entità, abbia fornito elementi di convincimento valutabili secondo i principi della logica anche nei confronti di essa De Domenico: Cass. 1787/77; 314/72. Ciò in base al disposto dell’art. 2732/co. 2 C.C. ed alla considerazione, del tutto reversibile, che “in tema di risarcimento danni derivanti da circolazione di veicoli la richiesta di condanna, in solido, del responsabile del sinistro e del suo assicuratore si sostanzia nella proposizione (cumulativa), da parte del danneggiato, di due diverse azioni, l’una volta all’affermazione di una responsabilità aquiliana ex art. 2054 C.C., l’altra di tipo diretto, giusto disposto dell’art. 18 L. 990/69, sì da conseguirne la nascita di un litisconsorzio dalla natura meramente processuale tra assicuratore e responsabile del danno (Cass. 2056/96), cosicché la confessione giudiziale resa da quest’ultimo, fornita di efficacia “piena” contro il suo autore, deve essere invece, valutata nei confronti dell’assicuratore e norma dell’art. 2733 C.C. (e cioè liberamente apprezzata dal giudice alla luce degli altri elementi di prova emersi nel corso del processo”: Cass. 1471/98.
Conseguentemente a tutto quanto precede non si ravvisa motivo per cui il riconoscimento confessorio -in litisconsorzio meramente processuale- dell’arrecamento delle lesioni operato dalla assicuratrice debba valere anche nei confronti degli altri due convenuti quando la proprietaria dell’auto non risulta essere stata presente all’incidente e quindi non può essere “coinvolta” dalla confessione, resa dal “terzo” assicuratore per imperscrutabili proprie ragioni dopo due anni di silenzio, mentre il conducente ha fatto dichiarazioni negatorie di quanto gli è stato chiesto, in relazione al capitolo n° 5 sulla asserita costrizione dell’attore al ricorso a prime cure mediche ospedaliere presso il P.S. del vicino nosocomio “Gonfalone”: “ricorso” ad esso Pizzorni sconosciuto inquantoché avvenuto dopo circa quattro ore dall’incidente (come rilevasi dal verbale di pronto soccorso) ed anzi implicitamente escluso nella più sopra ricordata narrazione di quanto successivo all’incidente e dopo che di questo egli aveva minimizzato qualunque portata.
La responsabilità va pertanto dichiarata soltanto in capo alla assicuratrice che, con propria discrezionalità, ha inteso riconoscere la esistenza delle lesioni.
2°) – La quantificazione e la valutazione delle lesioni è stata effettuata da parte del C.T.U. che ha proceduto alle operazioni peritali, senza contestazioni di sorta da parte del C.T.P. dell’assicuratrice e di quello del periziando, con il risultato valutativo fatto proprio da detta assicuratrice e che tradotto in entità pecuniaria risarcitoria in base all’età (anni 36) dell’attore al momento del fatto ed in applicazione -ex art. 2056 C.C.- della nota tabella ex art. 5 co. 2 L. 507/01 e s.m.i. di valutazione delle lesioni micropermanenti aggiornate con D.M. 3.6.04 (in G.U. 10.6.04) porta ai seguenti importi, senza che ricorrano -in sconoscenza di condizioni soggettive del danneggiato- motivi di maggiorazione ex art. 23/co. 3 L. 273/02, per: I.T.A. di gg. 15 = 38,61 x 15 = €. 579,15 + I.T.P. al 50% di gg. 20 = €. 386,10 + I.P. al 2% = €uro 1.269,94 = Tot. danno biologico già rivalutato €uro 2.235,19 oltre indennizzo pari ad ¼ per danno morale da lesioni colpose in €uro 559 e sul totale conseguente gli interessi legali con decorrenza “medio tempore” dal fatto ad oggi, ossia dal 27.6.03 e sino al soddisfo.
3°) – Le spese di causa seguono la soccombenza in base al valore del “decisum” ed alle prestazioni risultanti effettivamente occorse con speciale riguardo alla non rilevante importanza e numero delle questioni trattate ed alla attività giudiziaria e tenuto conto per gli onorari della nuova tariffa in vigore al momento della rimessione a sentenza (Cass. 11814/98) nonché del disposto dell’art. 8 della tariffa forense per quanto attiene le sostituzioni in udienza; i rimborsi sono quelli documentati tra i quali non risultano quelli pretesi per compenso del C.T.P.
4°) – La mancanza di qualsiasi offerta risarcitoria al danneggiato dovuta dalla predetta assicuratrice ai sensi dell’art. 3/co. 1° D.L. 857/76 c.s.m., cui è stata recapitata sin dal 27.2.02 la richiesta racc/ta risarcitoria di cui all’art. 22 L. 990/69, considerata peraltro la pregressa condanna di detta assicuratrice quale responsabile dell’incidente giusta sentenza n° 1130/02 di codesta Sede Distaccata, a maggior ragione di una inadeguatezza di qualsiasi offerta costituisce grave colpa a norma dell’originario comma 9 del predetto art. 3 (c.m. dall’art. 126 D.L.vo 175/95) meritevole di correlativa condanna in misura di €uro 1.800 come in dispositivo: Cass. 1125/99; 9125/99; 4468/97.
P. T. M.
il Giudice adito, definitivamente pronunziando, respinge le istanze attoree contro i convenuti Pizzorni Cesare e De Domenico Anna, accoglie le predette istanze contro la convenuta Compagnia Assicuratrice Cattolica S.p.a. evocata come Compagnia Assicuratrice Cattolica S.p.a., costituitasi come Soc. Cattolica di Assicurazione ma con procura al rappr/te conferita come Soc. Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l., che conseguentemente condanna a rifondere all’attore Simonetti Danilo i danni a persona, biologico e morale, per i quali è causa, mediante il pagamento della complessiva somma di €uro 2.794,19 oltre interessi in misura legale dal 27.6.03 e sino al soddisfo; compensa le spese di causa tra l’attore ed i convenuti Pizzorni Cesare e De Domenico Anna; condanna la stessa assicuratrice a rifondere all’attore e per esso ai suoi difensori antistatari Avv/ti Daniele Berardi e Paolo Mantegazza le spese di causa in misura di €uro 650 per onorari, €uro 700 per competenze, oltre 12,50% di tali importi ex art. 14 T.F., con CNPAF 2% ed IVA come per legge, €uro 420,51 per rimborsi (inclusivi del compenso di €uro 330 per il C.T.U.). Condanna la predetta assicuratrice a pagare alla CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.a. gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, la somma di €uro 1.800 a norma dell’originario comma 9 dell’art. 3 D.L. 22.12.76 n° 857 come modificato dall’art. 126 per colpa grave nella mancata offerta di risarcimento.
Manda alla Cancelleria di comunicare copia della presente alla predetta CONSAP ai sensi del predetto originario comma 9 dell’art. 3 D.L. 857/76.
Roma 5.11.2004