UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEDE DISTACCATA DI OSTIA
ORDINANZA PRONUNZIATA FUORI UDIENZA NELLA CAUSA N° 728/06 tra MAURIZI GIULIO (Avv. M. Gioia) -attore- e LLOYD ADRIATICO S.P.A. (Avv. D. Palazzoli) -convenuto- nonché VESPA LUIGI -convenuto contumace-
A scioglimento della riserva formulata all’udienza del giorno 18.1.07, rilevato e considerato quanto appresso:
1) Che l’attore ha convenuto nel presente giudizio n° 728/06 Vespa Luigi ai sensi e per gli effetti “di merito” dell’art. 2043 C.C. nonché ai sensi e per gli effetti meramente processuali dell’art. 23/co. 1 L. 990/69, quale conducente e proprietario dell’autovettura arrecante danni a quella di esso attore, nonché la Lloyd Adriatico ai sensi degli artt. 18 e 23/co. 1 L. 990/69 quale asserita assicuratrice per la R.C.A. di detto convenuto;
2) che la convenuta Lloyd Adriatico è tornata a contestare, come già fatto sin dal riscontro della richiesta avanzatale dal Maurizi ex art. 22 L. 990/69, l’esistenza del rapporto assicurativo con il contumace Vespa Luigi e pertanto anche la fondatezza della pretesa giudiziale dell’attore nei di lei confronti, ed ha altresì contestato in sede di comparsa di costituzione e risposta la autenticità -rispetto all’originale- della copia fotostatica -prodotta dall’attore- del modulo CAI che appare sottoscritto da questo e dal convenuto Vespa Luigi;
3) che ai sensi dell’art. 2719 c.c. la produzione della predetta copia, così contestata, non seguita dalla produzione del suo eventuale originale neppure nel termine fissato dal Giudicante per le finalità dell’art. 320 c.p.c., non è idonea a dimostrare -nei confronti dell’assicuratrice- l’esistenza di un corrispondente originale e quindi viene meno -nei confronti della stessa- la validità presuntiva semplice -ex art. 5/co. 2 D.L. 857/76- di ogni dichiarazione contenuta nell’eventuale originale, e che appare in detta copia inviata all’assicuratrice già prima del giudizio, inclusa inevitabilmente quella relativa alla indicazione dei documenti tutti di circolazione che ivi appaiono indicati, non esclusa la supponibile esposizione del contrassegno assicurativo;
4) che, nonostante quanto sopra, resta ferma -però- la validità confessoria di detto modulo CAI nei confronti del convenuto Vespa Luigi il quale, rimasto contumace ma edotto della sua produzione poiché menzionata in atto introduttivo, non ha mosso alcuna contestazione al riguardo;
5) che la preclusione di produzione dell’eventuale originale del modulo CAI, intervenuta per quanto esposto al superiore n° 3, non fa venir meno la possibilità di fornire la prova -da parte dell’attore- anche nei confronti dell’assicuratrice, sia della reale verificazione dell’incidente e delle relative modalità e conseguenze sia dell’esistenza del rapporto assicurativo, ciò tramite il ricorso (Cass. 3343/91; 5375/88) ad ogni usuale mezzo di prova, quale: la richiesta di ordine di esibizione, l’interrogatorio formale, il giuramento decisorio ovvero tramite la richiesta di accertamenti a mezzo esposti alla P.S. o denunzia ex art. 33 L. 990/69 e artt. 485-489 C.P. e tramite considerazioni ex art. 116 C.P.C.;
6) che -però- nella fattispecie non è stato richiesto, così anch’esso precludendosi, alcuno dei predetti mezzi probatori -diretti o presuntivi- del rapporto assicurativo, essendosi l’attore limitato a formulare istanze istruttorie relative al solo accadimento ed alle modalità dell’incidente;
7) che la conferenza di queste ultime istanze istruttorie, in dipendenza di quanto sopra osservato ai superiori punti nn° 3 e 6, resta a riguardare la sola azione nei confronti del convenuto Vespa Luigi che -però- sottoscrivendo il modulo CAI, di cui alla copia fotostatica da esso non contestata, ha già confessato il fatto e le relative circostanze di cui a dette istanze probatorie, cosicché esse risultano del tutto superflue per quanto concerne l’“an debeatur”, mentre la ammissione di C.T.U. per comprovare l’entità della spesa ragionevolmente occorrente per la riparazione dei danni rilevabili dalle produzioni documentali attoree appare sproporzionata al modesto “quantum”, di facile valutazione;
8) che, per quanto sopra osservato ai superiori punti nn° 3 ed 6 appare superflua ogni richiesta probatoria formulata dall’assicuratrice Lloyd Adriatico tendente a provare la inesistenza di rapporto assicurativo con il convenuto;
9) che successivamente alla presente causa l’attore ha proposto innanzi a questo stesso Giudicante la causa N° 3254/06 contro l’Assitalia Ass/ni (quale impresa designata ex art. 20 L. 990/69 per il F.G.V.S.) ai sensi e per l’effetto di cui all’art. 19/commi 1/b e 3 ed all’art. 23 co. 1 L. 990/69, nonché contro Vespa Luigi evocandolo ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 – 2054 C.C. e non soltanto ai limitati effetti processuali litisconsortili dell’art. 23/co. 2 L. 990/69 che tutela solo l’esigenza di garantire che l’accertamento della responsabilità sia effettuato sempre in contraddittorio con il responsabile proprietario od altri onerati ex art. 2054/co. 3 C.C. ai fini di eventuale “regresso” o meglio “rivalsa” ex art. 29/co. 1 L. 990/69 da parte dell’assicuratore nei confronti del responsabile;
10) che in detto giudizio N° 3254/06 si ritiene è da escludersi la solidarietà passiva tra il Fondo ed il soggetto responsabile dei danni, stante la predetta possibilità di “rivalsa” in surrogazione legale ex art. 1203 C.C. e soprattutto stante la natura risarcitoria e non indennitaria -come è bene ricordare essere quella per le azioni proposte ex artt. 18 e 23/co. 1 L. 990/69- dell’obbligazione che in via sostitutiva di quella del responsabile fa capo al Fondo (Cass. 12671/00 e 4230/97; 12036/90 “ex multis”) almeno sino a concorrenza dei limiti di legge del massimale;
11) che conseguentemente a quanto sopra esposto ai punti nn° 1 e 9 il convenuto Vespa risulta riguardato nel presente procedimento N° 728/06 dalla stessa azione risarcitoria che ai sensi degli artt. 2043 – 2054 c.c. è stata contro di lui promossa dall’attore nella sucitata causa N° 3254/06 in cumulo con quella risarcitoria non solidale ex artt. 19 commi 1/b e 3 – 23/co. 2 L. 990/69 contro il F.G.V.S., cosicché ai sensi dell’art. 273/co. 1 c.p.c. è d’obbligo la riunione di dette cause contro il Vespa e “trainandosi” nella riunione anche l’azione contro il F.G.V.S. che non è possibile separare stante la unitarietà di posizione processuale del Vespa -in detta seconda causa n° 3254/06- per le due azioni ivi contestualmente proposte contro il medesimo e di cui l’una a mero fine processuale e l’altra a fine risarcitorio;
12) che con tale riunione restano ferme le autonomie delle domande attoree proposte, distintamente quanto contraddicevolmente, indennitariamente ex artt. 18 e 23/co. 1 L. 990/69 contro l’assicuratrice Lloyd Adriatico nonché risarcitoriamente ex artt. 19 commi 1/b e 3 – 23/co. 2 L. 990/69 contro l’Assitalia per il F.G.V.S., con le altrettante distinte esigenze istruttorie e che per quanto sopra osservato ai punti nn° 3 - 6 e 8 si sono già esaurite nei confronti della prima di esse assicuratrici;
13) che in esito alla eccezione di difetto di propria legittimazione passiva, sollevata nella causa N° 3254/06 in comparsa di costituzione e risposta da parte dell’Assitalia, può concedersi termine, all’attore nei confronti della sola Assitalia n.q. e viceversa, per l’espletamento delle incombenze occorrende ex art. 320 commi 3 e 4 C.P.C., tenendosi conto -a tal fine- dei normali criteri della prova civile per dimostrare la ricorrenza di condizioni che nella fattispecie esonerino o comportino l’obbligo di copertura da parte del Fondo
P.T.M.
Visto l’art. 273 co. 1 C.P.C. dispone la riunione alla presente causa di quella innanzi a sé pendente con il N° 3254/06 e manda alla Cancelleria per le relative incombenze di rito; autorizza l’attore al deposito delle foto estraibili dal supporto telematico indicato come “Cd con fotografie autovettura incidentata” al n° 3 dell’indice del suo fascicolo di parte per la causa N° 3254/06; fissa l’udienza del giorno 23.5.07 ore 9 per l’assolvimento -con note da depositarsi entro il giorno 10.5.07- delle incombenze tutte di cui all’art. 320 co. 3 e 4 C.P.C. da parte del solo attore per quanto concerne le sole istanze proposte contro l’Assitalia nella sua evocata qualità, riservandosi all’esito ogni ulteriore provvedimento.
Si comunichi.
Roma, 29.1.2007