REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SEDE DISTACCATA DI OSTIA

Il Giudice di Pace Dr. Mario Marini ha pronunciato la seguente definitiva

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n° 834 RACC 2006, ritenuta in decisione all’udienza del 13.12.2006

TRA

R. P., elett/te dom/to in Roma – Via Cardinal Ginnasi 8 presso Avv. Francesca Lauretti e Avv. Domenico Stamato che lo rappresentano e difendono per procura emarginata all’atto di citazione                               -attore-

E

AURORA ASSICURAZIONI S.p.a., in persona del l.r.p.t., elett/te dom/ta in Roma – Via Trionfale 129 presso Avv. Sergio Bellotti che la rappresenta e difende giusta procura in calce a copia notificata dell’atto di citazione

                                                                                                    -convenuta-

NONCHE’

M. R.                                                        -convenuto contumace-

- OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.

- CONCLUSIONI: come precisate all’udienza 13.12.06.

L’attore in epigrafe, con atto di citazione notificato il 18.12.05 a R. M. e con recapito ex art. 149 C.P.C. alla sua assicuratrice in epigrafe per la R.C.A., relativamente all’autovettura tg. AM494BZ di proprietà del predetto M. ed all’investimento da esso Roma subito quale pedone il giorno 8.11.04 in V. di Saponara – Roma chiedeva a questo giudicante di:

Accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità della autovettura Fiat Brava tg. AM494B di proprietà di R. M., condotta dalla sig.ra M. G. nella causazione del sinistro dell’8.11.04 di cui in narrativa. Per l’effetto condannare il sig. R. M. e la soc. Aurora Assicurazioni S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore in solido al risarcimento del danno fisico subito dall’istante, al netto di quanto già corrisposto con l’acconto di €. 2.804,25 e quantificabile quindi oggi in €. 14.427,75 di cui €. 10.974,00 per danno biologico permanente, €. 1.170,00 per inabilità temporanea assoluta (€. 39 x 30 gg.), €. 780,00 (€. 19,50 x 40 gg.) per inabilità temporanea parziale, €. 4.308,00 per danno morale (nella misura di 1/3 del biologico), o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, anche alla luce della espletando CTU, e comunque nei limiti della competenza del Giudice adito.

Il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro per i danni biologici e morali e dalla domanda per le spese sostenute. Con vittoria delle spese legali, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, con sentenza esecutiva come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

All’udienza di prima comparizione del 13.4.06 e nella dichiarata contumacia del M. costituivasi la sua assicuratrice opponendosi all’accoglimento delle domande attoree per i motivi tutti esposti in comparsa e così concludendo: “Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via pregiudiziale ed ai sensi degli artt. 7 e 38 c.p.c., dichiarare la propria incompetenza per valore, atteso il tenore della domanda qui svolta dalla c.t.p., al contempo dichiarando la relativa competenza del Tribunale di Roma; in via principale, dichiarare cessata la materia del contendere alla luce del pagamento effettuato quale saldo per sorte ed onorari che la convenuta Aurora ha effettuato nelle more del giudizio valutando preventivamente la concorsualità del Roma nella causazione del sinistro de quo; in via del tutto subordinata ridurre il risarcimento dovuto alla c.t.p. secondo le risultanze che emergeranno all’esito dell’espletanda istruttoria.”

Alla successiva udienza del 13.12.06 al fine di cui all’art. 187/co. 3 C.P.C. ed al fine di dirimere preliminarmente la questione sulla competenza per valore rilevata anche dal Giudicante e su invito dal medesimo rivoltole alla udienza di prima comparizione, le parti concludevano riportandosi ciascuna ai propri scritti defensionali ivi comprese le note autorizzatamente depositate.

La causa viene così ad essere decisa ai sensi dell’art. 279/co. 2 n° 1 C.P.C., come da dispositivo, per i seguenti

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

1) La eccezione di incompetenza per valore risulta fondata in considerazione della circostanza che l’attore ha fatto uso della formula di contenimento svolgendo pretese di ben distinti importi di “capitale” risarcitorio che nel loro complesso, diversamente da quanto sarebbe stato ex art. 14/co. 1 C.P.C. se fossero state indicate in misure indeterminate (Cass. 1136/99), costituiscono voci di un “petitum” di valore complessivo derivante da ben determinati importi di specifiche voci di danno ed a propria volta ben determinato e precisato in €. 17.232 nettamente superiore a quello di competenza massima di questo giudice.

Il riferimento operato da parte dell’attore a sentenze della S.C. correlate alla interpretazione applicativa del disposto dell’art. 14 C.P.C. è del tutto erroneo ove si osservi che dette statuizioni si riferiscono sempre ed esclusivamente a casi (Cass. 5914/01; 3398/01; 217/99; 5785/98; 1136/99) nei quali le pretese attoree non siano state preventivamente quantizzate ed anche ove si sia fatto ricorso alla formula di contenimento “nei limiti della competenza del giudice adito” anche se (Cass. 6383/93) con l’addendo di stile “ovvero in quella diversa somma superiore od inferiore ritenuta di giustizia”.

A ciò aggiungasi che la richiesta degli interessi e della rivalutazione monetaria “dalla data del sinistro per i danni biologici e morali” poiché allocata dopo la formula di contenimento costituisce voce ulteriormente esorbitante il totale della competenza di questo Giudicante dovendo sommarsi con la sorte capitale ai sensi dell’art. 10 C.P.C.: Cass. 5839/99.

In conclusione deve ritenersi che l’eccezione di incompetenza in esame trova fondamento nelle considerazioni basate sulle statuizioni giurisprudenziali secondo le quali la prospettazione “di base” della domanda attorea deve ritenersi -anche se non espressamente- proposta tacitamente e virtualmente contenuta nella domanda introduttiva del giudizio ove essa prospettazione rappresenti autonomamente l’antecedente logico giuridico della domanda sostitutiva ed in modo da costituire un giudicato e non una pronuncia meramente incidentale (Cass. 9569/99; 13135/04; 1004/03). Tale tipo di prospettazione si trova in rapporto di necessaria connessione con l’oggetto della lite, come nella fattispecie in esame in cui è stata necessariamente esposta e posta la sussunzione di “base” relativa all’ammontare totale del danno in indissolubile rapporto con l’accertamento e la dichiarazione di responsabilità: elementi che risultano anch’essi costituenti indissolubili oggetti del “thema decidendum” insieme ed al fine dell’esame della domanda della condanna risarcitoria: Cass. 5134/04; 572/02 nonché “a contrariis” Cass. 462/99.

Atteso che l’obbligo del risarcimento ha per oggetto l’integrale reintegrazione del patrimonio del danneggiato, alla valutazione del quale non è possibile in via logica procedere senza accertare e tener conto quanto fosse l’intera entità del danno, l’interpretazione della composizione della domanda attorea deve effettuarsi “non soltanto in base alle conclusioni specificamente precisate dall’attore ma anche in base all’intero complesso dell’atto che le contiene” a prescindere dall’uso di formule sacramentali “considerando non solo la sostanza della pretesa ma anche quella della condotta processuale delle parti” (Cass. 18653/04) non esclusa, perciò, quella del convenuto, specialmente quando, come nella presente fattispecie, contrappone l’importo corrisposto come massimo del danno risarcibile contrariamente alla pretesa dell’attrice la quale chiede che si proceda, tramite C.T.U. medico legale, all’accertamento dell’intera entità.

In buona sostanza, statuisce ancora la S.C., “il valore della causa, ai fini della competenza, deve essere determinato in base ala somma complessivamente richiesta dall’attore e non già in base ai limiti entro i quali tale domanda potrebbe essere accolta”: sent. 6301/80; 5485/80; 2399/80; 4639/86.

2) Da tutto quanto precede consegue che l’ambito di applicazione del disposto dell’art. 12/co. 1 è rinvenibile soltanto in un rapporto obbligatorio il cui intero valore risulti già contrattualmente od altrimenti costituito e determinato o definitivamente accertato nell’“an” e nel “quantum debeatur” come -invece- non avviene in un giudizio per risarcimento di danno extra-contrattuale; ove a ciò non si aderisse, si consentirebbe al Giudice di pace di istruire e di statuire sulla fondatezza della richiesta di saldo pagamento di crediti di qualsiasi asserito illimitato ammontare, così facendogli esercitare il proprio compito giurisdizionale di determinazione dell’ammontare del danno anche esorbitantemente al di fuori di ogni assegnatogli limite istituzionale di valore.

3) La eccezione di cui sopra è stata esaminata in virtù della rilevazione effettuata “ope iudicis” sin dall’udienza di prima comparizione e non può considerarsi rilevata anche da parte della assicuratrice convenuta inquantoché la costituzione di questa deve considerarsi inefficace per mancata indicazione e dimostrazione, nonostante la sollecitazione fattane ex art. 182 C.P.C. all’udienza 13.4.06, della capacità processuale rappresentativa del dott. Sossio Pellina indicato -in epigrafe della comparsa di risposta- meramente come procuratore speciale “ad negotia” e risultante sottoscrittore della procura alla lite con il solo nominativo e senza indicazione -sotto l’indicazione della ragione sociale- di alcuna specifica qualifica.

Di tale asserita capacità rappresentativa non si indica, neppure, chi sarebbe la persona fisica che l’avrebbe conferita né la relativa qualità organica della stessa.

Allo stato degli atti le predette carenze di dimostrazione di presupposti processuali di validità della costituzione del contraddittorio comportano la nullità rilevabile anche d’ufficio della costituzione in giudizio della convenuta: Cass. 9893/04; 11506/04; 8327/02; 128/02; 4652/96; 1209/97; 18090/04; 4785/01; S.U. 894/99 “ex multis”.

         4) Dalle suddette “pecche” processuali delle parti consegue la integrale compensazione delle spese tutte della presente fase di giudizio.

P.T.M.

Il  Giudice  adito, definitivamente pronunziando, dichiara la nullità della costituzione in giudizio della convenuta per inindividuabilità di quanto all’art. 75/co. 3 relativamente sia al suo legale rappresentante sia all’asserito suo procuratore Sossio Pellino; dichiara la propria incompetenza per valore a fronte di quella spettante al Tribunale innanzi al quale rimette le parti nel termine di cui all’art. 50 C.P.C.; spese di causa interamente compensate.

Roma, 21.2.2007