REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEDE DISTACCATA DI OSTIA
Il Giudice di Pace Dr. Mario Marini ha pronunciato la seguente definitiva
Nella causa civile iscritta al n° 3349 RACC 2006, ritenuta in decisione all’udienza del 1.3.2007 TRA
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI Coop. a r.l., in persona del l.r.p.t., elett/te dom/ta in Roma – Via S. Nicola de’ Cesarini 3 presso Avv. Stefano Sbordoni che la rappresenta e difende giusta procura in calce a copia notificata dell’atto introduttivo -resistente-
NONCHE’
J. M. R. -resistente contumace-
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI: come all’udienza 1.3.07.
Con ricorso e pedissequo decreto ex art. 3 L. 102/06 notificato ex art. 149 C.P.C. alla Cattolica S.p.a. in data 22.1.07 per l’udienza del 1.3.07 la ricorrente in epigrafe evocava in giudizio dinanzi all’intestato ufficio del Giudice di Pace di Ostia la predetta compagnia unitamente a J. M. R. suo assicurato per la R.C.A., notificato il 15.1.07, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all’On. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ritenere e dichiarare unico ed esclusivo responsabile per la causazione del sinistro avvenuto tra le parti il 9.4.05 così come descritto in premessa, il sig. J. M.R. e per l’effetto condannare i resistenti in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni biologico, morale e per spese mediche subiti dall’attore che ammontano ad €uro 16.700,00 con gli interessi legali e rivalutazione monetaria ed in ogni caso nei limiti della competenza del Giudice di Pace”.
A sostegno della propria domanda la L. esponeva di aver riportato lesioni personali mentre -il giorno 9.4.05 in Ostia (Roma) alla guida della Toyota Corolla tg. B105ER era ferma in via dei Romagnoli all’altezza dell’incrocio con via del Collettore Primario, allorquando all’improvviso era stata urtata da tergo dal veicolo Mercedes 200E tg. BP23WR di proprietà e condotta da J. M. R.
Con atto di intervento depositato il 14.2.07 costituivasi la Società Cattolica di Ass/ni Coop. a r.l. la quale eccependo la non corrispondenza della propria ragione sociale con quella della società evocata in giudizio, nonché la incompetenza per valore del giudice adito ed altresì l’infondatezza in fatto e in diritto di ogni istanza attorea così concludeva nella propria comparsa: “Piaccia all’Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, in via preliminare dichiarare la improcedibilità del presente giudizio per i motivi di cui ai punti 2.1 del presente atto; in via ulteriormente preliminare, dichiarare la propria incompetenza ratione valori ai sensi degli artt. 7 ss. C.p.c. per i motivi di cui al punto 2.2 del presente atto; nel merito rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui ai punti 2.2 e 2.3; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, valutare equitativamente il danno”.
All’udienza decretizia del 1.3.07 comparivano nella dichiarata contumacia dello J. i soli delegati in costituzione dei difensori costituiti i quali nulla deducevano circa la mancata comparizione personale delle parti ed invitati a discutere la causa sulle attendibili questioni preliminari si limitavano a riportarsi agli scritti defensionali già depositati per ciascuna delle stesse.
Il Giudice dava lettura del dispositivo della presente per i seguenti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1) La resistente Società Cattolica di Assicurazioni Coop. a r.l. deve ritenersi la parte effettivamente evocata in giudizio stante la in equivoca sua identificabilità: a) per la circostanza che alla sua sede fu ricevuta la lettera racc.a.r. inviata dal legale dell’attrice per la pregiudiziale richiesta risarcitoria; b) per la stessa circostanza in ordine alla notificazione dell’atto introduttivo; c) per la altrimenti inspiegabile circostanza della sua stessa costituzione in c.d. “intervento”, di cui altrimenti non avrebbe potuto legittimamente nutrire alcun interesse ex art. 100 C.P.C., tanto più che la procura alla lite da parte del suo legale rappresentante risulta conferita in calce alla copia notificata del ricorso della quale, quindi, ha pienamente disposto.
2) La incompetenza per valore seppur con l’adozione della formula di contenimento dell’importo complessivo di €uro 16.700 “nei limiti della competenza del Giudice di Pace adito” è stata legittimamente eccepita alla luce delle statuizioni della S.C. secondo le quali la formulazione di richieste risarcitorie di importo complessivo determinato derivante dalla sommatoria di quelli di vari importi altrettanto determinati, è in inammissibile conflitto con l’uso della predetta formula di contenimento, tanto più quando a detto importo complessivo debbono sommarsi quelli da determinarsi per interessi e rivalutazione, con decorrenza dal fatto, richiesti di seguito a detta formula (cfr. “a contrariis” Cass. 1136/99; 5179/01; 5839/99; 6541/90; 3398/01).
3) Stanti le reciproche “defaillances” processuali si ritiene giusta la totale compensazione delle spese di causa per questa fase di giudizio.
P.T.M.
e con rigetto di ogni diversa deduzione ed istanza è stato deciso come da seguente
DISPOSITIVO
dichiara la propria incompetenza per valore a fronte di quella del competente Tribunale innanzi al quale rimette le parti per la eventuale riassunzione nel termine di cui all’art. 50 C.P.C.; compensa tra le parti le spese tutte della presente fase del giudizio.
Roma, 1.3.2007