REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEDE DISTACCATA DI OSTIA
Il Giudice di Pace Dr. Mario Marini ha pronunciato la seguente definitiva
Nella causa civile iscritta al n° 2573 RACC 2003 (cui è riunita la causa n° 1266 RACC 2005), ritenuta in decisione all’udienza del 20.12.2006
DE NICOLA CELESTINO, elett/te dom/to in Roma – Via delle Antille 60 presso Avv. Michele Gioia e Dott.ssa Alessandra Testaguzza che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura emarginata all’atto di citazione -attore-
TRAMBUS S.P.A., in persona del l.r.p.t., elett/te dom/ta in Roma – Viale delle Milizie 15 presso Avv. Paolo Popolini che la rappresenta a difende giusta procura in calce a copia notificata dell’atto di citazione -convenuta-
NONCHE’
LE ASSICURAZIONI DI ROMA – MUTUA ASSICURATRICE COMUNALE ROMANA, in persona del l.r.p.t., elett/te dom/ta in Roma – Via Varrone 9 presso Avv. Angelo Grandoni che la rappresenta e difende giusta procura in calce a copia notificata dell’atto di citazione -convenuta-
E
ATAC - AGENZIA PER I TRASPORTI AUTOFERROTRANVIARI DEL COMUNE S.P.A. (già Azienda speciale = A.T.A.C. - Azienda Trasporti Automobilistici Comunali), in persona del l.r.p.t., elett/te dom/ta in Roma – Viale delle Mura Portuensi 33 presso Avv. Paolo Gabriele che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti 2.2.04 rep. 74309 Not. De Franchis di Roma -convenuta chiamata in causa-
- OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.
- CONCLUSIONI: come precisate all’udienza del 20.12.06.
Con atto di citazione notificato il 10.10.03 l’attore in epigrafe conveniva in giudizio la Trambus S.p.a. nella casa iscritta a ruolo col n° 2573/03 per sentire decidere, in relazione all’incidente del giorno 19.12.02 alle ore 18.30 in cui la propria autovettura tg. BM037BE era rimasta danneggiata -per imprecisato importo- da parte di autovettura ATAC della linea urbana 409, quanto appresso: “Voglia l’Ill.mo Sig. Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, per i fatti ed i motivi ut supra descritti: 1. A seguito del sinistro per cui è causa accerti il magistrato l’inadempimento della società convenuta per la mancata comunicazione dei dati assicurativi necessari per l’espletamento delle incombenze di cui alla L. 990/69 e succ. mod.; 2. Dichiari che la vettura ATAC di cui al sinistro de quo, condotta da persona rimasta sconosciuta, all’epoca dell’evento lesivo risultava sprovvista di copertura assicurativa. Con vittoria di spese e compensi.”
All’udienza di comparizione del 8.1.04 costituivasi la convenuta Trambus con comparsa cos’ concludente: “Piaccia all’Ill.mo Sig. Giudice di Pace, contrariis reiectis, a) in via pregiudiziale accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale, con dichiarazione di competenza territoriale del Giudice di Pace di Roma e relativa condanna alle spese; b) in via preliminare autorizzare l’odierna convenuta alla chiamata in causa della “Le Assicurazio ni di Roma – Mutua Assicuratrice Comunale Romana S.p.a.”, con sede legale in Roma - L.re Raffaello Sanzio n. 15, in persona del suo legale rappr/te p.t., nella sua qualità di Impresa Assicuratrice della Trambus S.p.a.”; c) nel merito rigettare la domanda attrice perché destituita di fondamento in fatto e diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
All’udienza del 15.4.04 veniva formalmente interrogato un legale rappresentante della convenuta la quale successivamente produceva fogli-registro di rapporti dei conducenti dei propri automezzi; escutevasi, quindi, due testi addotti dall’attore; all’udienza del 1.6.05 quest’ultimo chiedeva riunirsi alla causa “de qua” altra recante il N° 1266/05 promossa dal medesimo De Nicola per lo stesso incidente, contro la stessa Trambus e l’ASCOROMA, assicuratrice del sucitato mezzo ATAC, e pendente innanzi allo stesso Giudicante il quale disponeva -con ordinanza 3-8.6.05 ampiamente motivata- la richiesta riunione, nonché la chiamata in causa dell’ATAC cui l’attore provvedeva con recapito ex art. 149 C.P.C. eseguito il 12.9.05.
In atto introduttivo di quest’ultima causa nonché in quello della predetta chiamata in causa, venivano a trovarsi formulate le seguenti definitive conclusioni:
- per l’attore: “Voglia l’Ill.mo Sig. Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, per i fatti ed i motivi ut supra descritti, accertare la responsabilità dell’avvenuto sinistro in capo al conducente rimasto sconosciuto della linea Atac 409 meglio in premessa specificata e per l’effetto condannare la Trambus s.p.s. in persona del l.r.p.t. e/o la compagnia assicuratrice Ascoroma s.p.a. in persona del l.r.p.t. e/o comunque chi per legge tenuto al risarcimento dei danni patiti dall’autovettura di parte attrice che si indicano nella misura iniziale di €. 1.100 con riserva di migliore quantificazione alla prima udienza di comparizione. Con vittoria di spese e compensi.”
- per la Trambus: “Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adito: a) accertare e dichiarare la propria incompetenza ratione loci, con dichiarazione di competenza territoriale del Giudice di Pace di Roma e relativa condanna alle spese; b) nel merito, rigettare la domanda attrice perché destituita di fondamento in fatto ed in diritto; c) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, sollevare la Trambus S.p.a. da ogni pretesa attrice, considerando la stessa manlevata dalla Compagnia Assicuratrice Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Comunale Romana S.p.a.”, rilevasi, però, che la richiesta di cui alla lettera “c” è stata preclusivamente introdotta soltanto nelle note autorizzate per le conclusioni dell’udienza del 25.5.06.
- per l’ATAC, costituitasi il 13.10.05 con deposito in cancelleria di comparsa e documenti: “Voglia l’Ill.mo Sig. Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, in via pregiudiziale dichiarare la nullità dell’atto di citazione per violazione degli artt. 163 comma 3 e 164 comma 4 c.p.c. ossia per omessa determinazione della cosa oggetto della domanda; sempre in via pregiudiziale dichiarare l’improponibilità nonché l’inammissibilità della domanda per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; in via principale nel merito respingere la pretesa attrice perché infondata in fatto ed in diritto e non provata; in via subordinata, in caso di denegata soccombenza, dichiarare la Trambus S.p.a. tenuta a manlevare l’ATAC S.p.a. così come stabilito dall’art. 16 del contratto di usufrutto nonché tenuta a rimborsare all’ATAC S.p.a. quanto da questa corrisposto all’attore in conseguenza della emanando sentenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”
- per le Assicurazioni di Roma: “Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis a) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l’incompetenza del territorio del Giudice di Pace di Roma – Sezione distaccata di Ostia Lido, in quanto competente il Giudice di Pace di Roma, per le ragioni sopra meglio specificate; b) sempre in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva ad causam dell’esponente, per le ragioni sopra meglio specificate; c) sempre in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l’improponibilità della domanda attrice, per le ragioni sopra meglio specificate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”, rilevandosi -però- che all’udienza di comparizione del 25.5.05 per la causa n° 1266/05 essa convenuta aveva eccepito inopinatamente -rispetto a quanto opposto nella causa n° 2573/03- anche la propria carenza di legittimazione passiva in luogo di quella dell’ATAC.
All’udienza del 20.12.06 le parti si riportavano “per relationem” alle conclusioni più sopra trascritte e le cause così ritenute in decisione vengono decise come da dispositivo per i seguenti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
- 1) Ricordato che nonostante le riunioni ciascuna delle due cause conserva la propria individualità deve passarsi ad osservare in linea preliminare la eccezione di incompetenza per territorio, sollevata dalla Trambus e dalla assicuratrice in entrambe le cause, che merita di essere disattesa e respinta alla luce sia delle nomofilattiche statuizioni assunte sui rapporti tra sedi principali e sedi distaccate di Uffici del Giudice di Pace da parte della S.C. (“ex multis”: nn° 11572/05; 1643/00; 2077/94; S.U. 9630/96 e ord/za 19984/04) sia del parere 11.4.01 N° 150/01 dell’Ufficio Studi e Doc. del C.S.M. e stante -altresì- la illegittimità di provvedimenti -per l’Ufficio del Giudice di Pace di Roma- emessi da organi non competenti a statuire in materia istituzionalmente regolamentata dall’art. 2/co. 2 L. 974/91. Nessuno di tali provvedimento può validamente limitare la unitaria competenza territoriale per l’intero ambito del Comune di Roma attribuita da quest’ultima norma alle due Sedi romane dell’Ufficio del Giudice di Pace costituite nella altrettanto unitaria pregressa sede mandamentale pretorile già operante per detto Comune e di cui il XIII Municipio (già XIII Circoscrizione) costituisce parte integrale.
Né è a dirsi che la mera suddivisione degli affari tra le due Sedi, menzionata nei suddetti provvedimenti (sent/ze della S.C. e parere del C.S.M.), possa operare automaticamente senza la sua previa determinazione tabellare, attualmente non esistente.
- 2) La colpa dell’incidente per cui è causa va attribuita “in toto” al conducente dell’autobus ATAC della linea urbana di trasporto passeggeri n° 409 che, come ben risulta dalle deposizioni dei due testi escussi, andò a strusciare ed a strisciare, ammaccandola, contro la fiancata sinistra dell’autovettura dell’attore trovantesi in sosta laterale sulla strada percorsa da detto autobus e sulla destra dello stesso.
- 3) La responsabilità delle conseguenze del fatto va attribuita, solidalmente ex art. 2054/co. 3 C.C., alla S.p.a. ATAC – Agenzia per i Trasporti Autoferrotranviari del Comune di Roma- ed in solido -ex art. 18 L. 990/69 alla sua assicuratrice per la R.C.A. Assicurazioni di Roma – Mutua assicuratrice comunale romana, atteso che:
a) l’incidente si verificò il 19.12.02 quando l’A.T.A.C. – Azienda Trasporti Automobilistici Comunali si era già scissa nella predetta S.p.a. ATAC e nella S.p.a. Trambus in virtù di deliberazione n° 173 del 19.12.2000 assunta dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 18 co. 3 D.Lgs. 19.11.97 n° 422 (conferente alle Regioni ed agli Enti locali funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell’art. 4/co. 4 L. 15.5.97 n° 59) e nella vigenza del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 (in G.U. 227 dell’8.9.00) il cui art. 115/co. 1 prevedente che gli enti locali possono per atto unilaterale trasformare, come è avvenuto per l’A.T.A.C., le aziende speciali, in società di capitali conservandosi da parte di queste tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e conservando tutti i rapporti attivi e passivi della azienda originaria: quindi -nella fattispecie- anche quello preesistente tra detta azienda e la compagnia assicurativa evocata in giudizio;
b) la predetta deliberazione consiliare 19.12.2000 aveva assegnato, ai sensi del comma 7 del ripetuto art. 115, specifici compiti (come costituzione di rispettivi “rami aziendali” a ciascuna delle due società di nuova costituzione e cioè: quelli di pianificazione, regolazione e controllo del T.P.L. (trasporto pubblico di linea) alla S.p.a. ATAC, che assunse la proprietà del materiale rotabile (come desumesi dalla bozza del contratto di usufrutto prodotta in atti di detta ATAC), e quelli di gestione del T.P.L. alla S.p.a. Trambus alla quale -ovviamente- furono trasferiti i dipendenti (come desumesi dalla produzione da parte di questa dei “rapporti di servizio” dei conducenti);
c) che stante la predetta situazione “temporale”, in cui l’usufrutto alla Trambus non era ancora stato concesso, la responsabilità fa capo ex art. 2054 C.C. alla S.p.a. ATAC quale proprietaria dell’autobus riguardata anch’essa dalle conclusioni precisate dall’attore, per la causa n° 1266/05, nei confronti di “chi, per legge, comunque tenuto al risarcimento”: ex art. 18 L. 990/69 tale responsabilità fa capo anche alla sua assicuratrice.
- 4) La entità del danno, chiesto in rifusione secondo equità ex art. 11 C.P.C., può essere determinato giusta desunzione ricavabile dalle deposizioni dei testi (strusciatura ed ammaccatura della parte anteriore della fiancata sinistra) nonché -in difetto di altri elementi di giudizio- in base agli artt. 2056 / 1226 C.C. ed a nozioni di comune conoscenza secondo cui un seppur minimo intervento di riparazione e riverniciatura per la eliminazione di una modesta alterazione delle condizioni della carrozzeria non può costare meno di duecentocinquanta euro, pari al costo di circa quattro ore lavorative e di materiali vari per stuccatura, ripresa di verniciatura e lucidatura, al netto di IVA in difetto di fattura.
- 5) Le domande attoree avanzate nella causa N° 2573/03 sono da dichiararsi inammissibili atteso che ne è rimasto inindividuabile l’“interesse” agli effetti dell’art. 100 C.P.C.: cioè la finalistica utilità giuridica ed i riflessi pratici: Cass. 3060/02; 10558/02; 13186/03 “ex multis”.
- 6) Le spese per la causa N° 2573/03 vengono compensate tra le parti stante l’infondata eccezione di incompetenza nonché l’equivocante comportamento tenuto dalla convenuta Trambus circa la “copertura” assicurativa che la S.p.a. ATAC, tramite il proprio procuratore interrogato, nonché la stessa assicuratrice, tramite ammissione negli scritti defensionali, ha riconosciuto fare capo alla S.p.a. ATAC. Per la causa N° 1266/05 le spese vengono poste a carico della convenuta S.p.a. ATAC e della sua assicuratrice, che vedono respinte ogni loro domanda ed eccezione come infondata; nei confronti della S.p.a. Trambus le spese vengono compensate per le stesse ragioni dell’altra causa.
P.T.M.
Il Giudice adito, definitivamente pronunziando, respinge come inammissibili per difetto d interesse le istanze proposte dall’attore nella causa N° 2573/03 e per l’effetto compensa tra le parti le spese tutte della stessa; accoglie la istanza risarcitoria attorea proposta nella causa N° 1266/05 dichiarando la convenuta Trambus S.p.a. ex art. 2054/co. 3 C.C. nonché la convenuta Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Comunale Romana ex art. 18 L. 990/69 solidalmente responsabili dei danni per i quali è causa che, per l’effetto, le condanna altrettanto in solido a rifonderli all’attore Celestino De Nicola in misura di €uro 250 ponendo a carico delle stesse convenute ed agli stessi titoli la rifusione delle spese di tale causa a favore di detto attore che in difetto di notula si liquidano d’ufficio per compensi: in €uro 180 per onorari ed in €uro 200 per diritti (oltre spese gen/li art. 14 T.F., 2% Cassa Avv. ed IVA di legge) nonché in €uro 75 per rimborsi non imponibili; compensa tra attore e Trambus S.p.a. le spese tutte di quest’ultima causa.
Roma, 9.3.2007