Giudice di pace di Ostia, Sentenza n.         del 9 luglio  2003 -  nella causa civile n. 844 Ruolo generale Contenzioso dell’anno 2003. Giudice di Pace Dott. Vittorio Postiglione, Agasucci Giorgio ( Avv. Pietro Chidichimo)  c.  Assicurazione Generali  (Avv. Domenico Vizzone).  

 

 

Responsabilità civile. Incompetenza per  territorio. Litisconsorzio passivo nell’ipotesi si sinistro stradale, nel quale  il responsabile del danno deve essere convenuto in giudizio con l’assicuratore. –  Art. 23 L. 990/69. Eccezione tempestivamente e ritualmente sollevata da uno solo dei convenuti nella contumacia dell’altro. -  Ammissibilità dell’eccezione con conseguente declaratoria di competenza del foro o dei fori alternativamente competenti per legge.  Art. 18, 19, e 20 c.p.c.

 

 

In materia di litis consorzio  necessario passivo,  deve ritenersi che, in presenza  di eccezione di incompetenza per territorio,  ritualmente e correttamente proposta anche da un solo  convenuto, il Giudice debba provvedere in conformità, con la conseguenza della declaratoria di competenza del foro o dei fori alternativamente competenti per legge, anche nei confronti della parte o delle parti  rimaste contumaci.

Non si comprende infatti  perché, in presenza di eccezione tempestivamente proposta, con l’indicazione dei fori alternativamente competenti, sia pure da parte dell’unico convenuto regolarmente costituito, la competenza debba radicarsi  dinnanzi ad un foro che  non è quello territorialmente  competente per legge, in base ad un accordo tacito al quale il convenuto costituitosi tempestivamente, opponendo l’eccezione abbia, oltre che ritualmente, palesemente manifestato di non volere aderire.

 

Fatto e diritto.  - Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Giorgio Agasucci chiamava in Giudizio il  sig. Massimo Olivieri per ivi sentirlo condannare in solido con le Assicurazioni Generali S.p.a., al risarcimento per le lesioni fisiche riportate nell’incidente avvenuto il 19 giugno 2001,  in località Fiumicino. I danni materiali sono stati liquidati con sentenza del Giudice di Pace di Fiumicino.

La causa veniva comunque istruita e rimessa in decisione dopo le precisazioni delle conclusioni e del deposito di note a verbale.

Alla luce delle argomentazioni esposte da parte convenuta questo giudicante, melius re perpensa, ritiene valide le eccezioni di incompetenza territoriale del Giudice adito per i numerosi motivi esposti nelle note conclusionali.

Infatti, trattandosi di litisconsorzio necessario, l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata da un convenuto pur gli  altri contumaci, non rende  incontestabile la competenza del Giudice adito, giacchè l’inscindibilità della causa determina l’estensione a tutti i litisconsorti degli effetti delle singole difese ove, beninteso non attengano ad eccezioni strettamente personali.

Nel caso di specie nessuna delle parti ha la residenza o il domicilio in Ostia; l’incidente stradale non è avvenuto in Ostia, ma a Fiumicino il cui G.d.P. si è pronunciato già sui danni materiali relativi all’incidente per cui è causa. Non si riscontrano pertanto validi, giustificati e ragionevoli  motivi per incardinare il giudizio per le sole lesioni fisiche conseguenti all’incidente in questione in un foro territorialmente diverso da quello naturale.

Pertanto questo giudicante  ritiene efficace l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto costituito, con conseguente preclusione dell’esame del merito..

P.Q.M.  Il Giudice di Pace, in accoglimento della eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto Generali Assicurazioni S.p.a. dichiara la propria incompetenza territoriale e rimette il giudizio innanzi al G.d.P. di Fiumicinio concedendo termine alle parti di giorni 90 per la riassunzione della causa.

Attesa la problematica di ordine giurisprudenziale sottesa alla questione pregiudiziale, sussistono giusti motivi, per  la compensazione delle spese tra le parti rimanendo a carico di ognuna le spese dalla medesimo  anticipate.