REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SEDE DISTACCATA DI OSTIA

Il Giudice di Pace Dr. Mario Marini ha pronunciato la seguente definitiva

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n° 3607 RACC 2005, ritenuta in decisione all’udienza del 18.1.2006

TRA

LUGLI ALESSANDRA, elett/te dom/ta in Roma – Via Premuda 2 presso Avv. Leandro Bombardieri e Dott. Francesco Lugli che la rappresentano e difendono per procura a margine dell’atto di opposizione introduttivo

                                                            -attrice opponente-

E

PREFETTURA DI ROMA e BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.                                                       -convenuti opposti contumaci-

- OGGETTO: opposizione ex art. 615 C.P.C.

- CONCLUSIONI: come appresso specificate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ex art. 615 C.P.C. notificato ex art. 149 C.P.C. alla Prefettura di Roma – U.T.G. il 2.12.05 ed alla Banca qui in epigrafe il 5.12.05 la opponente Lugli Alessandra chiedeva l’annullamento -per intervenuta prescrizione del credito della cartella esattoriale notificatale il 31.10.05 per il pagamento di complessivi €uro 187,75, a favore della Prefettura di Roma, in forza di verbale di accertamento di violazione di imprecisata norma del C.d.S. elevato dalla Polstrada di Roma (€uro 130,14) il 13.9.2000, oltre maggiorazione ex L. 689/81 (€. 52,05) e diritti di notifica (€. 5,56). Dichiarata all’udienza di prima comparizione 18.1.06 la contumacia di entrambe le parti opposte, la opponente così riportavasi alle conclusioni dell’atto introduttivo: “Voglia il Giudice di Pace adito, accertare la prescrizione del diritto dell’amministrazione al pagamento coattivo delle somme di cui alla cartella esattoriale opposta, per l’annullamento giudiziale del titolo e per l’effetto: 1) annullare la cartella esattoriale n. 09720030504967860, dichiarando l’intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme così come ingiunte; 2) ordinare all’Amministrazione di predisporre lo sgravio delle relative somme, notiziandone l’interessato; 3) accertata l’illegittimità del comportamento tenuto dall’Amministrazione, in accoglimento della domanda risarcitoria, la condanni al risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale cagionato all’opponente nella misura non inferiore ad €. 300,00; 4) accertata, infine, la consapevolezza o l’ignoranza colpevole della Prefettura di Roma condannarla all’ulteriore risarcimento del danno nonché al pagamento delle spese di giudizio per la temerarietà della lite, nella misura esemplare che il Giudice riterrà di dover liquidare in via equitativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 96 e 97 c.p.c., da distrarsi in favore dei procuratori che in uno con il presente atto si dichiarano antistatari.”

La causa così ritenuta a sentenza, previa contestuale sospensione della esecutorietà della cartella ovvero della riscossione ex art. 29/co. 1 D.L.vo 46/99, , viene decisa come in dispositivo per i seguenti

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

- 1°) La eccezione frapposta come sopra è stata legittimamente sollevata con riferimento espresso al combinato disposto degli artt. 209 D.L.vo 285/95 e 28 L. 689/81 e come tale deve essere accolta da questo Giudicante competente giusti dettati della S.C.  S.U. 16217/01; 562/00; 489/00; 14472/02.

- 2°) La richiesta risarcitoria ex artt. 96 – 97 C.P.C. può essere accolta nei soli confronti della Banca, concessionaria della riscossione, evocata in giudizio, atteso che l’iscrizione a ruolo delle partite creditorie risulta avvenuta in base a ruolo ordinario N° 2002/17818 reso esecutivo il 17.7.03 quando, cioè, il credito non era ancora prescritto sicché essa concessionaria della riscossione aveva tutto il tempo per curare la tempestiva notifica interruttiva. Comunque sia essa banca avrebbe dovuto, in osservanza del disposto dell’art. 1175 C.C. e tenuto conto della propria funzione para-pubblicistica, evitare di proporre richieste di pagamento in palese violazione del principio di buon andamento dei pubblici uffici voluto dall’art. 97 della carta costituzionale richiamato espressamente dall’art. 1/co. 1 della L. 212/00 in materia di statuto dei diritti del contribuente ed applicabile in forza del successivo art. 17 anche anche alla banca in questione.

- 3°) Il suddetto anomalo ed irragionevole comportamento della concessionaria, sinanco meritevole di segnalazione al garante del contribuente ai sensi dell’art. 13/6 della predetta L. 212/00, deve ritenersi passibile di sanzione ex art. 96 C.P.C. (Cass. 12149/00) per l’indubbio danno esistenziale arrecato -ben prevedibilmente- al contribuente che è stato inevitabilmente costretto, dalla notifica della cartella-precetto di pagamento, a distrarsi da normali attività per reperire legale competente e per rivolgersi ad esso, con indubbio pregiudizio psicologico anche per il timore di cautelare accensione di ipoteca o di fermo di autoveicolo. Tale danno può essere liquidato ex artt. 2256 – 1226 C.C. in misura di €uro 250.  Ciò a norma dell’art. 113/co. 2 C.P.C. ed atteso che la parte opponente è stata costretta a reagire all’iniziativa del tutto ingiustificata dell’avversario e senza che ciò -per comune esperienza- possa essere adeguatamente risarcito, sul piano strettamente economico, dal solo rimborso delle spese giudiziali liquidabili secondo tariffe che non riguardano i rapporti tra la parte ed il suo difensore: Cass. 1592/94.

- 4°) Le spese di causa seguono la soccombenza della parte che ha determinato la prescrizione nella misura determinata d’ufficio in difetto di notula di parte.

P.T.M.

il Giudice adito, definitivamente pronunziando, giudicando ex art. 113/co. 2° C.P.C. ed in accoglimento dell’opposizione proposta da Alessandra Lugli dichiara la inesistenza per intervenuta prescrizione estintiva, per quanto in motivazione, di ogni credito portato per la Prefettura di Roma e comunque indicato dalla cartella di pagamento N° 09720030504967860 emessa dalla Concessionaria S.p.a. Banca Monte dei Paschi di Siena in base a ruolo ord/rio N° 2002/17818 es/vo in data 17.7.2003; condanna la S.p.a. Monte dei Paschi di Siena alla rifusione dei danni a favore della opponente Alessandra Lugli in misura di €uro 250, nonché delle spese tutte di causa da distrarsi a favore dei suoi difensori Avv. Leandro Bombardieri e Dott. Francesco Lugli in misura di €uro 110 per onorari, €uro 202 per competenze (oltre 12,50% ex art. 14 T.F., 2% CNPAF ed IVA di legge), €uro 46,34 per rimborsi non imponibili.

Roma, 21.2.2006