REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI ROMA - SEDE DISTACCATA DI OSTIA

Dr. Avv. Mario Marini ha pronunciato la seguente definitiva

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n° 2127 RACC 2006, decisa con dispositivo letto all’udienza del 22.2.2007, promossa da

PASSIGLI ALESSANDRA, elett/te dom/ta in Roma – Via Germanico 12 presso Avv. Alessandra Guarnaccia che la rappresenta e difende giusta procura emarginata al ricorso                                              -ricorrente opponente-

C O N T R O

COMUNE DI ROMA, rappr/to da delegato del Sindaco F.D. Dott. Andrea Spinella dom/to c/o Avv/ra Comunale - V. del Tempio di Giove 21 – Roma giusta indicazione in epigrafe della sua comparsa                                  -opposto-

OGGETTO: ricorso ex art. 204 bis/co. 2° C.d.S. avverso VAV di ausiliario del traffico Dip/to II – P.E. U.O. Contravv/ni Comune di Roma per violazione art. 158/2 C.d.S. per sosta nello spazio riservato alla fermata dei bus.

CONCLUSIONI: come in ricorso.

SVOLGIMENTO E MOTIVI

Con atto depositato a norma e nei termini dovuti per la natura del ricorso più sopra menzionato in “oggetto” il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio ivi indicato, notificatogli quale responsabile in solido ai sensi dell’art. 196 C.d.S., chiedendone l'annullamento per gli specificati motivi ai quali poi riportavasi nella sopra epigrafata udienza di decisione della causa.

L’evocato Comune di Roma, dopo aver depositato in cancelleria in data 19.2.07 documenti ex art. 23 L. 689/81 nonché atto di costituzione oppositivo, restava assente all’udienza fissata ai sensi di detto articolo; fermi restando gli effetti del deposito dei documenti (Cass. 8037/02) inquantoché dovuto ex art. 23/co. 2 L. 689/81, detta costituzione veniva dichiarata inefficace e quindi inammissibile, anche per ogni deduzione e richiesta ivi svolta, per difetto della determinazione autorizzativa da emettersi dall’Avvocato Capo dell’Avvocatura Comunale come richiesto dall’art. 3/co. 1 del “Reg/to di organizz/ne per l’esercizio dell’azione di promovimento del giudizio e resistenza alle liti” di cui alla delibera giuntale n° 182/01 del 27.1.01 regolante statutariamente anche le determinazioni in merito alla resistenza nei giudizi nei quali l’Amm/ne è convenuta.

Il ricorso merita accoglimento per il suo corrispondente seguente motivo, disatteso ogni altro poiché infondato:

L’ente di dipendenza dell’ausiliario verbalizzante in violazione del principio di trasparenza degli atti della P.A. e con la necessitante conseguenza di promuovere il presente procedimento, è stato reso rilevabile soltanto con il deposito, negli atti del Comune, di copia dell’originale dell’accertamento di violazione relativo al VAV opposto: solo in tale documento risulta infatti la intestazione “Trambus” da cui, non da altro, può desumersi la suddetta dipendenza, ma ciò -per giunta- restando anche ivi non indicata -con gli effetti deneganti ex art. 116 C.P.C.- la nominativa ordinanza sindacale, così non fornendosi ai cittadini le debite e tempestive assicurazioni relative alla competenza nonché ai poteri ispettivi del verbalizzante ausiliario. L’indicazione dei predetti elementi deve, invece, risultare sin dalla copia notificata del VAV dovendo essa essere notificata in “autentica” ai sensi del comma 3 dell’art. 385 Reg/to C.d.S.: cosa che, ovviamente, non avviene se uno o più degli elementi essenziali (come per i VAV redatti dagli agenti comunali lo è l’indicazione del rispettivo Ufficio comunale) non risulta né riprodotto in copia il relativo “logo” del particolare datore di lavoro, concessionario del servizio pubblico di trasporto di cui all’art. 17/co. 132 L. 127/97, né altrimenti indicata la dipendenza del verbalizzante da tale concessionario.

Ciopertanto e con debita pronunzia sulle spese di soccombenza è stato letto nel seguente

DISPOSITIVO

P.T.M. il Giudice adito V° gli artt. 22 - 23 L. 689/81 nel combinato disposto con l’art. 204 bis D.L.vo 285/92 e s.m. nella formulazione vigente ex L. 214/03 in accoglimento del ricorso dichiara la illegittimità del verbale sanzionatorio con esso opposto redatto il 30.3.2006 con il N° 330602685907 da parte di accertatore ausiliario del traffico (Dip/to II Politiche delle Entrate U.O. Contravv/ni Comune di Roma e che pertanto annulla con ogni sanzione ivi comminata; condanna l’Ente resistente alle spese tutte di causa da corrispondersi al difensore in epigrafe antistataria del ricorrente in misura di complessivi €uro 180 oltre spese gen/li ex art. 14 T.F. nonché 2% per Cassa Avv. ed IVA di legge.

Roma 22.2.2007