REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SEDE DISTACCATA DI OSTIA

Il Giudice di Pace Dr. Mario Marini ha pronunciato la seguente definitiva

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n° 2239 RACC 2005, decisa con dispositivo letto all’udienza del 26.1.2006, promossa da

CURRELI ANTONELLA e TAMAGNINI DANILO, elett/te dom/ti in Roma – Via delle Gondole 149 presso Dott.ssa Sara Adriani loro difensore dom/rio per delega emarginata al ricorso                            -ricorrente opponente-

C O N T R O

COMUNE DI ROMA                                                            -opposto contumace-

OGGETTO: ricorso ex art. 204 bis/co. 2° C.d.S. avverso VAV Polizia Municipale per violazione art. 173/2-3 C.d.S. per uso di telefono non a viva voce non dotato di auricolare.

CONCLUSIONI: come in ricorso.

SVOLGIMENTO E MOTIVI

Con atto depositato a norma e nei termini dovuti per il ricorso più sopra menzionato in “oggetto” i ricorrenti in epigrafe hanno proposto opposizione avverso il provvedimento ivi indicato chiedendone l'annullamento per gli specificati motivi ai quali poi riportavasi all’udienza, citata in epigrafe, di decisione della causa.

L’evocato Comune di Roma, rimasto assente, aveva  depositato in cancelleria in data 25.1.06 documenti ex art. 23 L. 689/81 nonché comparsa di propria costituzione che -però- all’udienza decretizia del 26.1.06 veniva dichiarata inefficace, per difetto della dovuta determinazione autorizzativa secondo l’art. 3/co. 1 della delibera giuntale n° 182/01 del 27.1.01, con conseguente dichiarazione di contumacia, fermi restando gli effetti del deposito, dovuto ex art. 23/co. 2 L. 689/81, della allegata documentazione sanzionatrice.

Il ricorso può essere accolto per la fondatezza della contestazione di non esaustività e quindi di illegittimità della motivazione della mancata contestazione immediata che non si può legittimare con l’uso dell’abusata formula di stile usata dai verbalizzanti (“impossibilità di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza e nei modi regolamentari perché già distante dal posto di accertamento”) la quale contiene elementi di valutazione del tutto soggettivi: sia relativamente alla impossibilità di salvaguardia di inindicate condizioni di sicurezza e senza alcun riferimento a cose od a persone od a situazioni, sia alla eccessiva distanza -per nulla commisurata- del posto di accertamento altrettanto inindicato.

Tutto ciò in violazione del disposto dell’art. 201 C.d.S. ove si richiede la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata e che, in correlazione ai dettati della Corte Costituzionale (ord/za 157/01) e della S.C. (14038/05; 15324/05; 3522/99) non siano espressi in termini del tutto soggettivi e/o che non si possano verificare e controllare secondo un criterio sufficientemente obbiettivo e pertanto abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante incontrollabili margini di apprezzamento.

Ciò anche a poter prescindere dal rilievo della S.C., di cui a sent. 10823/90, secondo cui nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa non è applicabile il principio della efficacia probatoria privilegiata dell’atto pubblico di cui all’art. 2700 C.C. in violazione dei principi della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4.11.1950 ratificato con L. 4.8.95 n° 848 relativi alle garanzie processuali ivi comprese quelle concernenti il trattamento paritario delle parti in ordine alla prova (art. 6 lett. b) estensibile anche all’illecito amministrativo secondo la giurisprudenza della Corte Europea del diritti dell’uomo: sent. 21.2.84.

Ciopertanto la irrogazione della sanzione è illegittima per violazione del disposto dell’art. 201 C.d.S. e viene disposto come nel già letto dispositivo, a favore dell’“obbligato solidale” Curreli Antonella nel quale si omette la menzione del ricorrente Tamagnini Danilo non ammesso all’opposizione, poiché -pur se conducente- non risulta riguardato dal VAV, notificato alla sola Curreli proprietaria dell’autovettura, così difettando di legittimazione attiva per difetto di interesse verso un provvedimento di cui allo stato degli atti egli non è destinatario (Cass. 11819/01; 5833/97; 13588/01).

Le spese seguono la soccombenza.

DISPOSITIVO

P.T.M. il Giudice adito V° gli artt. 22 – 23 L. 689/81, nel combinato disposto con l’art. 204 bis D.L.vo 285/92 e s.m. nella formulazione vigente ex L. 214/03 in accoglimento del ricorso dichiara la illegittimità dell’opposto VAV N° 13050413415 del 31.3.05 polizia municipale che per l’effetto annulla con ogni correlativa sanzione; condanna il comune alle spese di causa a favore del ricorrente in misura di €uro 120 oltre 12,50% art. 14 T.F., 2% Cassa Avv., IVA di legge.

Roma 26.1.2006