REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SEDE DISTACCATA DI OSTIA

Il Giudice di Pace Dr. Mario Marini ha pronunciato la seguente definitiva

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n° 1414 RACC 2004, decisa con dispositivo letto all’udienza del 30.11.2005, promossa da

V.A., elett/te dom/to in Roma – Viale dei Misenati 20 c/o Avv. Biancamaria Piscopo e Dott. Marco Gaetano suoi difensori dom/ri per delega in calce al ricorso                                                                         -ricorrente opponente-

C O N T R O

COMUNE DI ROMA                                                -opposto contumace-

OGGETTO: ricorso ex art. 204 bis/co. 2° C.d.S. avverso VAV della Polizia municipale ex art. 7/15bis C.d.S. per esercizio di mestiere di parcheggiatore – guardiamacchine, il giorno 17.6.04 ore 23.15: sanzione pecuniaria + sequestro di somma a fine di confisca.

CONCLUSIONI: come in udienza 30.11.05.

SVOLGIMENTO E MOTIVI

Con atto depositato a norma e nei termini dovuti per il ricorso più sopra menzionato in “oggetto” il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione quale trasgressore avverso il provvedimento ivi indicato (sanzione pecuniaria €uro 652 + sequestro a fine di confisca di €uro 32,25) chiedendone l'annullamento per insussistenza dell’attività infrazionante a fronte di attività di mendicio: motivi ai quali esso ricorrente riportavasi all’udienza, citata in epigrafe, di decisione della causa.

All’udienza decretizia del 22.12.04, presente il ricorrente, il Comune restava e veniva dichiarato contumace, senza neppur aver depositato alcuno dei documenti dovuti ex art. 23/co. 2 L. 689/81. In prosieguo di istruttoria procedevasi alla escussione di un teste addotto dall’opponente nonché dei tre agenti verbalizzanti, sino ad addivenire all’udienza del 30.11.05 in cui il ricorrente si riportava alle conclusioni così precisate in note autorizzate depositate il 15.11.05: “…previa sospensione, inaudita altera parte del provvedimento impugnato, in via principale dichiarare l’illegittimità del verbale impugnato e disporne l’annullamento per totale incertezza sulla dinamica dei fatti ivi descritti e per tutte le ragioni articolate in narrativa e per l’effetto disporre la restituzione delle somme sequestrate al ricorrente; in via subordinata, e salvo gravame, modificare il verbale impugnato riducendo l’entità della sanzione dovuta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Prima di passare alla disamina dei motivi dell’opposizione è opportuno premettere quanto segue:

L’attività di “parcheggiatore” non ha mai avuto connotazioni giuridiche precise, tanto da essere considerata tra i contratti “atipici” ex art. 1322/co. 2° C.C. e che pur essendo disciplinata, in via analogica, dalla normativa del contratto di deposito manifesta proprie caratteristiche individualizzanti l’ipotesi del cosiddetto parcheggio “ad ore” od “a giornata” od “a tempo indeterminato” (a mese, ad anno, ecc.), con la comune connotazione della responsabilità a titolo di custodia per l’obbligo di vigilanza del veicolo che, a seconda dei documenti contrattuali, risulti esteso -almeno in via generica- ad evitare ed a rimuovere nel limite del possibile ogni causa di sottrazione del veicolo nonchè di danno al mezzo ed alle cose che ne costituiscano elementi essenziali (es.: autoradio, ruota di scorta) e non vi siano semplicemente contenute per il trasporto: Cass. 5461/96; 5567/84; 8615/90.

L’affidamento di automezzo al custode di un pubblico parcheggio -ove questo sia a pagamento- è concluso nel momento in cui il veicolo viene immesso o lasciato, col consenso del custode stesso, nell’apposito spazio, senza che sia richiesta anche la consegna delle chiavi né l’espressa accettazione della cosa da parte del depositario (Cass. 1787/85; 10986/96; 7363/97) il quale, di norma, rilascia uno scontrino numerato, voluto ex art. 2002 C.C., per autorizzare il ritiro del veicolo da parte del depositante o di chi per esso.

L’art. 14 della L. 19.5.76 n° 398, anticipando l’art. 19 D.P.R. 24.7.77 n° 616, di cui più appresso si dirà, aveva disposto l’abrogazione sia della L. 5.2.34 n° 327 che disciplinava i commerci ambulanti con il relativo Reg/to di esecuzione, sia dell’art. 121 TULPS nella parte relativa all’obbligo di iscrizione in apposito registro presso le autorità di P.S. per l’esercizio di detti mestieri. Tale obbligo veniva trasferito, dall’art. 19/co. 1 n° 14 D.P.R. 24.7.1977 n° 616 a registri da tenersi dai Comuni continuando -altresì- a riguardare anche i mestieri “analoghi” a quelli espressamente menzionati dall’art. 121 TULPS come mestieri ambulanti incluso quello di “custode volontario” e quello di “posteggiatore” ivi non menzionati. L’esercizio di detti mestieri continuava ad essere sanzionato -se svolto senza la predetta iscrizione- ai sensi dell’art. 669 C.P. avente natura di norma in bianco sanzionante tutte quelle condotte illecite di riferimento non punite autonomamente.

La suddetta trasgressione veniva poi depenalizzata dalla L. 24.11.81 n° 689 (artt. 33/a e 38) con la irrogazione di sanzioni amministrative in luogo di quelle dell’art. 669 C.P. che era stato applicato, sino ad allora, in correlazione all’art. 226 del Reg/to di esecuzione del TULPS (R.D. 635/40) prima che, dall’art. 6 D.P.R. 311/2001, anche quest’ultimo articolo venisse abrogato. L’esercizio dei due sucitati mestieri, pur non abbisognando di alcuna autorizzazione di polizia, restava necessitante dell’iscrizione nei suddetti registri, in base alle statuizioni della S.C. (pen. 26.11.60; 26.1.61; 3.12.62) secondo le quali tali attività rientravano “per analogia” nel mestiere di “servitore di piazza”, espressamente contemplato dal surricordato art. 121 TULPS, a volte condizionato all’esercizio soltanto in alcune zone o vie.

L’uso nell’art. 669 C.P. del termine “mestiere” faceva intendere l’esercizio di attività svolta in forma continuativa ed a scopo di lucro, pur se la S.C. affermava, più volte che, bastava un solo atto nell’esercizio di tale attività oppure la sua minima e non costante abitualità, che valesse a distinguerla da una occupazione episodica ed occasionale, per incorrere nella penale responsabilità (Cass. Pen. 7.5.1954; 19.2.70/411; 30.3.78/3527).

Nulla, invece, neppure nella trascorsa legislazione e giurisprudenza è dato rinvenire che consenta di determinare con precisione il “mestiere” di guardiamacchine che, seppur emerso in epoca più recente, è indubbio che possa essere ricompreso tra quelli previsti come “analoghi”, di cui più sopra si è detto, per evidente parallelismo a quello di “custode volontario” o di “posteggiatore”.

Né è dato determinare l’attività qualificante il predetto mestiere “analogo” ricorrendo all’art. 7 C.d.S. di cui al D.L.vo 30.4.92 n. 285 ove al comma 1, alle lettere “e” ed “f”, leggesi soltanto di “aree destinate ai parcheggi” o di “parcheggi” ma senza mai indicarsene gli addetti e non escludendo ed anzi imponendo spesso -al comma 8- la istituzione di aree di parcheggio libero e senza custodia in proporzione a quelle che per la sosta siano assoggettate a pagamento di tributo riscosso a mezzo di dispositivi di vario genere (parchimetri, parcometri, ecc.).

La menzione di “guardiamacchine”, almeno per quanto concerne il Comune di Roma, sembra comparire per la prima volta in sede di deliberazione consiliare 28.6.99 n° 84 approvante il Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) di Roma e richiamata nella deliberazione G.C. n° 605 del 16.10.2001 ove veniva autorizzata temporaneamente l’attività dei predetti soggetti, ove già iscritti nei registri dei mestieri ambulanti del Comune di Roma, nel territorio extra GRA in attesa dell’adozione del predetto P.G.T.U.  Ciò sino a quando, nella deliberazione consiliare n° 73 del 27.6.02, si individuavano le due seguenti categorie di guardiamacchine:

-         categ. A: guardiamacchine, che svolgano la loro attività autorizzata dal Comune di Roma già ai sensi dell’art. 121 TULPS con autorizzazione valida alla data del 28.6.99 (data di adozione del P.G.T.U.), con affidamento di aree disposte in concessione e subordinati al rispetto del codice di autoregolamentazione della categoria recepito dalla delibera 16.10.01 n° 605 della Giunta Comunale;

-         categ. B: addetti alla sosta, già dipendenti di soggetti che abbiano operato nell’ambito di appalti di servizi per la gestione di aree di sosta per conto del Comune di Roma e/o della S.T.A. e che non siano incorsi in provvedimenti di licenziamento per motivi disciplinari, con affidamento di attività da regolamentare attraverso bando pubblico.

Da tutto quanto suesposto appare che mentre la fattispecie di “parcheggiatore” può essere posta in correlazione ad attività di custodia svolta a pagamento -ex artt. 3/co. 1 n° 34 e 7/co. 6 C.d.S.- in aree o infrastrutture poste fuori della carreggiata e destinate alla sosta regolamentata o non dei veicoli ed in parte riguardate dalla L. 24.3.89 n° 122 (c.d. legge Tognoli), invece la categoria dei “guardiamacchine” o di “addetti alla sosta” non è individuabile se non con riferimento ad attività, retribuite anch’esse con pagamento del solo servizio (sempre esclusa imposizione di tributo per l’uso del suolo pubblico), da individuarsi nel significato corrente del termine o, meglio, in base allo scioglimento della riserva di fissazione di ogni ulteriore dettaglio operativo, del servizio, concernente tariffe, suddivisione degli introiti, orari ecc. effettuata al punto 2 della sucitata deliberazione consiliare n° 73/2002 dalla quale appare derivare che -sino allo scioglimento della predetta riserva- l’unica connotazione legale resta costituita dalla iscrizione nello speciale registro comunale, per attività da svolgere al di fuori delle aree o infrastrutture di cui sopra, “opportunamente adeguate a norma ove necessario, ricadenti in ambiti (esclusivamente extra G.R.A. successivamente all’adozione del P.G.T.U. per i centri abitati ad esso esterni) prevalentemente non interessati alla sosta di residenti ed ubicate in prossimità di forti attrattori di traffico, con modalità gestionali della sosta quanto più rispondenti agli standard di qualità, efficacia ed efficienza adottate nelle restanti aree tariffate”.

In questa fumosa situazione identificativa del mestiere in esame, peraltro suscettibile di variazioni in base alle probabili difformità delle delibere dei vari Comuni, viene varato, con l’art. 2/co. 2 D.L. 27.6.03 n° 151 conv/to c.m. nella L. 1.8.2003, il comma 15bis del C.d.S. sanzionante -senza neppure l’adozione di compiuti P.G.T.U. da parte dei Comuni ad essa tenuti- “l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore o guardiamacchine”: con formulazione, questa, di portata marginale e che crea serie perplessità anche sul valore, alternativo od equiparativo, della congiunzione “o”, ma che -per quanto più sopra esposto- può trovare la sua migliore ragione d’essere con riferimento, della seconda attività, alternativo a quella svolta su aree non predisposte a parcheggio e sulle quali si attivi anche il “novum genus” di “addetti alla sosta” indicato (per quanto più sopra esposto) come “guardiamacchine di categoria B”.

La finalità della norma in questione appare essere quella di evitare che soggetti non autorizzati con concessione o con iscrizione allo specifico registro ovvero non assegnatari di posti messi in bando svolgano attività in siti destinati allo svolgimento di attività assegnata a soggetti autorizzati, oppure in siti per i quali potrebbe non essere richiesto (anche per l’esclusione di cui al sucitato comma 8 dell’art. 7 C.d.S.) alcun onere pecuniario per la sosta o per il parcheggio.

Tutto ciò premesso si comprende perché agli agenti verbalizzanti l’infrazione qui in esame, escussi a tale proposito all’udienza del 7.7.05, non sia stato possibile definire l’attività, che erano stati specificamente incaricati di reprimere, se non come quella abusiva di “parcheggiatore e guardiamacchine” (teste L.) e senza aver mai ricevuto “protocolli od ordini di servizio qualificanti od individuanti specificamente” tali attività, salvo riferimento ad un comune prontuario -del tutto “ufficioso”- delle violazioni alla circolazione stradale (teste D. M.): tant’è vero che l’imbarazzo della qualificazione della trasgressione si evince chiaramente dalla costruzione della frase verbalizzata per la contestazione ove tra i termini parcheggiatore e guardiamacchine non appare inserita la congiunzione “o” -come nella norma- bensì un semplice trattino.

Dai predetti particolari e dalla deposizione 6.4.05 del teste Z., indicato dall’opponente, non è risultato fondato il principale motivo di opposizione secondo cui il V. chiedeva l’elemosina agli avventori del bar adiacente l’area ove -invece- egli operava indicando e facilitando agli automobilisti l’inserimento nella stessa, come da deposizioni rese dai verbalizzanti.

La contestuale contestazione di entrambe le attività di parcheggiatore e/o di guardiamacchine operata, come più sopra indicato, seppur a fronte di svolgimento “di fatto” di una delle due attività, non può essere formalmente considerata valida agli effetti della essenzialità della indicazione degli estremi precisi e dettagliati della violazione richiesti dall’art. 201/co. 1 C.d.S., ingenerando, seppur solo formalmente, incertezza ai sensi del comma 12 dell’art. 23 L. 689/81 (applicabile in virtù del rinvio disposto dall’art. 194 C.d.S.) sulla validità dell’accertamento e della contestazione della specifica responsabilità dell’opponente.

Una annotazione separata riguarda la richiesta, del ricorrente, di restituzione della somma di €uro 32,25 confiscatagli come sanzione accessoria, risultante specificamente verbalizzata -in separato foglio- in applicazione dell’art. 13 L. 24.11.81 n° 689 in virtù dello stesso comma 15bis dell’attuale C.d.S. e con espresso riferimento all’art. 213 dello stesso codice (capo I – sez. II – titolo VI) ove, però, soltanto nel titolo si menziona la sanzione della confisca e senza che si preveda -poi- la conversione del sequestro in quest’ultima sanzione da disporsi dal Prefetto ai sensi dell’art. 20 di detta L. 689/81 ed in correlazione con la procedura disposta dall’art. 213 C.d.S. in base al quale deve farsi  inevitabile riferimento all’art. 19 della L. 689/81.

In luogo della opposizione prevista in via generale dall’art. 19/co. 1 L. 689/81 è previsto, nel comma 3 del citato art. 213, l’esperibilità -come disciplina speciale- del ricorso al prefetto ai sensi dell’art. 203 C.d.S.

Da ciò consegue che essendo stati emanati con la stessa L. 214/2003, sia il comma 15bis dell’art. 7 sia l’art. 204bis del C.d.S., deve ritenersi che anche per il predetto ricorso valga la alternatività di quello al Giudice di Pace, con la conseguenza che, in tale caso, la sanzione accessoria segue la sorte di quella principale in virtù dell’inevitabile trasferimento al ricorso al predetto Giudice anche del disposto della prima parte del comma 2 nonché del comma 7 del’art. 211 C.d.S.

Da ciò consegue che l’accoglimento del ricorso avverso la sanzione principale pecuniaria comporta anche l’annullamento del sequestro in questione e di ogni altro atto conseguenziale.

Ciopertanto e compensando le spese di causa, per equi motivi di particolarità della fattispecie e per inaccoglimento della tesi della mendicità, è stato deciso come da già letto seguente

DISPOSITIVO

P.T.M. il Giudice adito V° gli artt. 22 – 23/co. 12 L. 689/81 nel combinato disposto con l’art. 204 bis D.L.vo 285/92 e s.m. nella formulazione vigente ex L. 214/03 in accoglimento del ricorso dichiara la illegittimità dell’opposto VAV N° 14040046894/C nonché dello allegato verbale di sequestro cautelare redatto ai sensi dell’art. 13 L. 689/81 in relazione alla infrazione contestata con il predetto VAV nei confronti del ricorrente V.A. da parte della Polizia Municipale del Comune di Roma e per l’effetto annulla entrambi i predetti verbali con ogni correlativa sanzione irrogata e dispone, altresì, la restituzione, da parte del competente Ufficio al predetto ricorrente, della somma di €uro 32,25 sottoposta al predetto sequestro; compensa le spese di causa.

Roma 30.11.2005