REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA - SEDE DISTACCATA DI OSTIA
Dr. Mario Marini ha pronunciato la seguente definitiva
Nella causa civile iscritta al n° 123 RACC 2006, decisa con dispositivo letto all’udienza del 15.11.2006, promossa da
SPLENDORINI SIMONETTA, elett/te dom/ta in Roma - V. Germanico 12 presso Avv. Alessandra Guarnaccia che la rappresenta e difende giusta procura emarginata al ricorso -ricorrente opponente-
COMUNE DI ROMA, rappr/to da delegato del Sindaco F.D. Dott. Andrea Spinella dom/to c/o Avv/ra Comunale - V. del Tempio di Giove 21 – Roma giusta indicazione in epigrafe della sua comparsa -opposto-
NONCHE’
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.a. -opposta contumace-
CONCLUSIONI: come in ricorso.
Con atto depositato a norma e nei termini dovuti per la natura del ricorso più sopra menzionato in “oggetto” il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il provvedimento ivi indicato, del quale è stata disposta la sospensione dell’esecutorietà ex art. 22/u.c. L. 689/81 contestualmente alla fissazione ex art. 23 L. 689/81 dell’udienza del 24.5.06 rinviata -come ritualmente comunicato alle parti- a quella sopra epigrafata ove la evocata concessionaria della riscossione indicata in epigrafe del presente atto non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
L’evocato Comune di Roma, dopo aver depositato in cancelleria in data 22.5.06 documenti ex art. 23 L. 689/81 nonché atto di costituzione oppositivo, restava assente all’udienza fissata ai sensi di detto articolo; fermi restando gli effetti del deposito dei documenti, inquantoché dovuto ex art. 23/co. 2 L. 689/81, detta costituzione veniva dichiarata inefficace e quindi inammissibile per difetto della determinazione autorizzativa da emettersi dall’Avvocato Capo dell’Avvocatura Comunale come richiesto dall’art. 3/co. 1 del “Reg/to di organizz/ne per l’esercizio dell’azione di promovimento del giudizio e resistenza alle liti” di cui alla delibera giuntale n° 182/01 del 27.1.01 regolante statutariamente anche le determinazioni in merito alla resistenza nei giudizi nei quali l’Amm/ne è convenuta.
Il ricorso merita parziale accoglimento per l’infondatezza del motivo di mancata notifica del VAV sanzionatorio contrastato documentalmente con il deposito -da parte del Comune- del VAV del C.d.S. indicato in cartella e che risulta notificato ritualmente alla Splendorini che ne sottoscrisse l’originale in data 8.4.01; dal che consegue la legittimità della iscrizione a ruolo della sanzione di €uro 131,20 + diritti notif. €. 5,56.
Non altrettanto può dirsi, però, per il motivo costituito dalla non debenza delle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/81 facente parte del capo I richiamato dall’art. 194 C.d.S., ciò stante la considerazione che l’irrogazione del corrispondente importo di complessivi €uro 104,96, secondo ord/za della Corte Cost/le n° 308 del 14.7.99, costituisce anch’essa una autonoma e specifica sanzione aggiuntiva e con funzione non già di interessi (sempre distintamente indicati ex art. 20 D.P.R. 602/73) risarcitori o corrispettivi: sanzione per la quale non è stata adottata alcuna delle formalità, contemplate nel surricordato Capo I della L. 689/81 e delle quali non appare motivo di disapplicazione, come già osservato in altra statuizione di questo Giudicante (sent. n° ….. 12.7.06 definente il procedimento 2614/05) ove in considerazione di quanto precede si osserva: “Da ciò consegue che la sanzione-maggiorazione non essendo “accessoria”, poiché prevista al di fuori di qualsiasi contesto disciplinare di sanzioni “principali”, ha natura di sanzione autonoma seppur derivata da quella prioritaria, come avviene per esempio, ma nell’ambito dello stesso C.d.S., per quella irrogata ex art. 180 C.d.S. ai sensi del comma 2 dell’art. 126bis del C.d.S.
La sanzione in questione va inquadrata tra quelle “proporzionali” contemplate dalla seconda parte del comma 1 dell’art. 10 nonché dall’art. 115 L. 689/81, senza possibilità di unificazione con quella irrogata dal C.d.S. in cui non è finalisticamente contemplato, in considerazione della circostanza che “quando l’opposizione del privato investa la fase della riscossione del credito trovano applicazione le disposizioni della L. 24.11.1981 n° 689, attesa la previsione di cui all’art. 12 di detta legge il quale, prescrivendo che le disposizioni del capo I della stessa si osservano in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito per tutte le violazioni per le quali sia comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro ancorché non sostitutiva di una sanzione penale, rende palese l’intento del legislatore di attribuire carattere generale alle richiamate disposizioni, così da ricomprendervi qualsiasi ipotesi di illecito amministrativo, ad eccezione delle violazioni disciplinari (espressamente escluse) e di quelle comportanti sanzioni non pecuniarie”: Cass. 28.8.97 / 8162; 25.7.97 / 6967; S.U. 1879/85.
Ciopertanto la maggiorazione, per ciascuna scadenza semestrale, non può sottrarsi -nell’ambito di assicurazione della difesa ex art. 24/2 Costituzione- alla normativa della L. 689/81 ed in particolare a quella dell’art. 14 co.2 di detta legge per la contestazione e notificazione ed estinzione nonché -tra l’altro- a quella di cui agli artt. 16- 17 – 18 – 22 – 22bis – 23 – 28 della stessa legge.
Nella fattispecie in esame la maggiorazione non è stata fatta oggetto né di accertamento né di contestazione o di notifica alcuna, come -peraltro- è desumibile dalla circostanza che nella descrizione contenuta a pag. 2 della cartella non si fa riferimento ad alcuna ordinanza ex art. 18 L. 689/81 bensì esclusivamente allo stesso verbale della sanzione di riferimento.
Per la carenza di contestazione ex art. 14 L. 689/81 il credito di ciascuna delle maggiorazioni semestrali risulta del tutto inesistente e pertanto illegittimamente iscritto a ruolo, con indicazione che si osserva, solo incidentalmente, essere stato indicato genericamente e con abbreviazione tabellare “magg.ne rit pag. L. 689/81 amministraz. comunale” abbastanza criptica e senza riferimento al pertinente articolo della legge richiamata: ciò in palese violazione dell’obbligo di chiarezza imposto, anche ai concessionari della riscossione, sia dal comma 3 dell’art. 6 sia dal comma 1 dell’art. 7 L. 212/2000 (Disp/ni in materia di statuto dei contribuenti). Disposizioni, queste, che -per richiamo indiretto del comma 1 dell’art. 27 L. 689/81 nonché espresso dell’art. 17 di detta L. 212/2000- si applicano anche in materia di riscossione di tributi di qualunque natura nonché ai concessionari della stessa.”
Da ciò deriva l’annullamento della iscrizione a ruolo dell’importo di detta sanzione-maggiorazione pari ad €uro 104,96 del trib. 5061 nonché di quello di €uro 1,86 del correlativo trib. 5354, con corrispondente riduzione dell’importo cartellare a quello di soli €uro 136,76.
Per il rigetto del principale motivo di opposizione appaiono ricorrere giusti motivi per la compensazione delle spese di causa; il tutto come da già letto seguente
P.T.M. il Giudice adito V° gli artt. 22 – 23/co. 12 L. 689/81, nel combinato disposto con l’art. 204 bis D.L.vo 285/92 e s.m. nella formulazione vigente ex L. 214/03 in accoglimento del ricorso dichiara la illegittimità delle iscrizioni a ruolo degli importi di €uro 104,96 cod. Trib. 5061 e di €uro 1,86 cod. Trib. 5354 che per l’effetto annulla nella opposta cartella di pagamento N° 9720050284592400000; spese di causa compensate.