REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA – SEDE DISTACCATA DI OSTIA
Il Giudice di Pace dr. Mario Marini ha pronunciato la seguente definitiva
Nella causa civile iscritta al n° 1256 RACC 2003, decisa con dispositivo letto all’udienza del 27.2.2004, promossa da
LE PERA RICCARDO, costituitosi in giudizio di persona, dom/to in Roma - Via Euripide 176 -ricorrente opponente-
COMUNE DI ROMA, non costituito -opposto contumace-
- Oggetto: ricorso ex artt. 22 e 23 L. 689/81 avverso VAV Polizia Municipale.
- Conclusioni delle parti: come richiamate all’udienza del 27.2.04.
Con atto ritualmente depositato il ricorrente in epigrafe chiedeva l’annullamento per i motivi ivi esposti della sanzione di € 68,25 oltre spese per infrazione dell’art. 41/11 C.d.S. commessa dal conducente dell’autoveicolo tg. AC370WH di esso ricorrente.
All’udienza 27.2.04, cui si perveniva per motivi di rito da quella fissata al 9.10.03, sempre presente il ricorrente e contumace il Comune la causa ritenevasi in decisione a favore del Le Pera Riccardo per i seguenti
MOTIVI:
La asserita violazione del C.d.S. risulta denunziata da parte di privato cittadino, privo di qualsiasi tassativa qualifica richiesta dagli artt. 12 di detto Codice nel combinato disposto con l’art. 22 del suo Regolamento D.P.R. 495792 per l’espletamento dei servizi di polizia stradale: inoltre il relativo VAV risulta redatto negli uffici del verbalizzante agente di polizia municipale senza neppure la presenza del Le Pera.
Né è a dirsi che l’art. 13/1° co. L. 689/81 consente al personale qualificato a norma dei predetti articoli di procedere, senza rischio di esorbitare dai limiti legali di lecito svolgimento delle funzioni d’ufficio o di servizio, a verbalizzazioni di addebiti senza percezione diretta dell’illecito o su riferimento di fatti non effettuato da parte propria o quanto meno da parte di altri soggetti qualificati specificamente in base a dette disposizioni.
L’organo procedente ha facoltà di chiedere informazioni verbali o scritte, interrogare l’interessato e le persone informate, prendere visione dei registri e dei documenti, recarsi sui luoghi dai quali trarre elementi per l’indagine, ma -di certo- non ha alcun potere di dare corso a procedimento amministrativo sanzionatorio su semplice denunzia di privato cittadino, senza svolgere neppure alcuna delle predette attività consentitegli ed indispensabili per la formazione del rapporto voluto dall’art. 17 L. 689/81 con la prova della avvenuta contestazione immediata e riservata all’azione di esso organo.
Nella fattispecie rilevasi, tra l’altro, che non vi è traccia della indicazione -dovuta ex art. 201/1° co. C.d.S.- né degli estremi dettagliati e precisi del giorno e dell’ora in cui la violazione si sarebbe verificata né dell’indicazione dei motivi, riguardanti la persona del verbalizzante (e non di qualsiasi “terzo”), che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
Per tali ragioni il VAV impugnato deve essere dichiarato illegittimo ed annullato, senza provvedersi sulle spese di causa per la contumacia del Comune, come da seguente dispositivo.
P.T.M. V° gli artt. 22 - 23 L. 689/81 il Giudice adito, accoglie il ricorso e dichiara la illegittimità del VAV opposto N° 0643392/C del 4.2.03 della Polizia Municipale del Comune di Roma che pertanto annulla ad ogni effetto e conseguenza di legge. Nulla per spese di causa.
Roma 27.2.2004